Circolare numero 66 del 20-07-2023
Con la presente circolare si forniscono istruzioni applicative conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, in materia di neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione dei periodi di prolungamento riconosciuti, ai sensi dell’articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai lavoratori marittimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per l'applicazione della sentenza n. 224/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità di norme che impedivano la neutralizzazione dei periodi di prolungamento previsti dall'art. 24 della legge n. 413/1984 quando tali prolungamenti determinano una riduzione della pensione. Vengono definiti ambito di applicazione, criteri per individuare i periodi neutralizzabili e modalità di ricalcolo e riliquidazione delle pensioni, con indicazioni per le strutture territoriali e condizioni per la presentazione della domanda.
Applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2022 sulla neutralizzazione dei prolungamenti per i lavoratori marittimi
Punti principali
Premessa
Pubblicazione della sentenza n. 224/2022 che censura l'art. 3, comma 8, legge 297/1982 in combinato con l'art. 24 legge 413/1984 per la mancata neutralizzazione dei prolungamenti; la circolare fornisce istruzioni concordate con il Ministero del Lavoro.
Contenuto della sentenza
La Corte estende il principio della neutralizzazione anche ai prolungamenti dell'art. 24 legge 413/1984: i contributi aggiuntivi che riducono l'importo pensionistico devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione pensionabile. La sentenza si fonda su precedenti pronunce (es. n. 433/1999, n. 264/1994, n. 427/1997) e dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme che non consentono tale neutralizzazione quando risultino sfavorevoli.
Ambito di applicazione
Si applica solo se nelle ultime 260 settimane (ultimi cinque anni) prima della decorrenza della pensione sono presenti prolungamenti e il diritto a pensione sarebbe perfezionato senza di essi. Interessate: pensioni liquidate con sistema retributivo e quote retributive delle pensioni miste; pensioni di vecchiaia (incl. pensione anticipata di vecchiaia per marittimi), pensioni di anzianità/anticipate previste dall'art. 24, comma 10, DL 201/2011, e pensioni di reversibilità correlate.
Periodi di prolungamento oggetto di neutralizzazione
Possono essere neutralizzati solo i prolungamenti collocati nell'ultimo quinquennio (ultime 260 settimane) antecedente la decorrenza, e solo se non necessari al perfezionamento del diritto. Devono essere neutralizzati tutti i periodi non necessari ricadenti nel quinquennio; se un prolungamento è parzialmente necessario, si neutralizza solo la parte non necessaria. Non è ammessa la duplicazione del beneficio.
Modalità di ricalcolo e ricostituzione delle pensioni
Per i trattamenti già liquidati è necessaria una richiesta esplicita; è possibile riliquidare nei limiti di prescrizione/decadenza salvo sentenze passate in giudicato sfavorevoli. Nel ricalcolo vanno esclusi, dalle ultime 260 settimane, i prolungamenti non determinanti al requisito minimo se l'esclusione produce una pensione più favorevole; la retribuzione pensionabile va ricalcolata di conseguenza e la pensione riliquidata sarà erogata solo se, alla data stabilita, risulta più favorevole. Le strutture territoriali devono valutare il riesame in autotutela per deflazionare il contenzioso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 lug 2023Circolare numero 67 del 20-07-2023
- Circolare · 19 lug 2023Circolare numero 65 del 19-07-2023
- Circolare · 21 lug 2023Circolare numero 68 del 21-07-2023
- Circolare · 24 lug 2023Circolare numero 69 del 24-07-2023
- Circolare · 26 lug 2023Circolare numero 70 del 26-07-2023
- Circolare · 13 lug 2023Circolare numero 64 del 13-07-2023
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →