Circolare numero 67 del 20-07-2023
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che, a causa degli eventi alluvionali, che hanno interessato i territori richiamati in oggetto, a fare data dal 1° maggio 2023, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni INPS relative alla sospensione, per i territori indicati nell'Allegato 1 del D.L. 61/2023, degli adempimenti informativi, dei versamenti contributivi e di taluni termini amministrativi e processuali per il periodo 1° maggio-31 agosto 2023 (con alcune specifiche sospensioni processuali fino al 31 luglio 2023). I contributi sospesi (incluse quote a carico dei lavoratori e TFR al Fondo di Tesoreria) devono essere versati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi; non sono previsti rimborsi. La circolare dettaglia destinatari, modalità operative (codici UniEmens, autorizzazione “9B”, codice “N981”, codice “40”), specifiche per categorie (datori di lavoro, artigiani, commercianti, gestione separata, agricoli, domestici) e le istruzioni contabili.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per eventi alluvionali (D.L. 61/2023)
Punti principali
Premessa
Dichiarazione dello stato di emergenza per eventi meteorologici di maggio 2023 in varie Province e adozione del D.L. 1 giugno 2023, n. 61 per interventi urgenti, incluso l'allargamento del territorio interessato.
Sospensione adempimenti e versamenti
Sospensione dei termini per adempimenti informativi e versamenti contributivi e premi INAIL con scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023; ricomprese note di rettifica, piani di rateazione amministrativa e prima rata di domande di rateazione.
Soggetti interessati
Datori di lavoro privati (anche domestici e con dipendenti iscritti a Gestione pubblica), lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, limitatamente alle attività svolte nei territori indicati.
Lavoratori cessati
Per rapporti cessati nel periodo di sospensione la quota a carico dei lavoratori (trattenuta o meno) dovrà essere versata secondo le modalità e la scadenza indicate (versamento unico entro 20/11/2023).
Recupero dei contributi sospesi
Tutti i contributi sospesi (incluse quote lavoratori e TFR) devono essere versati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi; non sono previsti rimborsi di quanto già versato.
Istruzioni operative per datori di lavoro (UniEmens e codici)
INPS attribuirà il codice di autorizzazione “9B” per aziende nei Comuni interamente interessati; datori con aree parzialmente colpite devono richiederlo. Nei flussi UniEmens va utilizzato il codice causale “N981” per indicare gli importi sospesi (competenze aprile-luglio 2023, per settore marittimo feb-apr/mag). I datori devono inviare variazioni entro il 20/11/2023 se intendono avvalersi della sospensione.
Modalità di ripresa versamenti (F24)
I versamenti dei contributi sospesi vanno effettuati con modello F24 entro il 20/11/2023 utilizzando le causali/istruzioni indicate (es. causale INPS DSOS con matricola e codici specifici, codici PX33/PXX/P10/CXX per varie gestioni).
Specifiche per categorie particolari
Artigiani e commercianti: sospensione di scadenze tra 1/5 e 31/8 (minimali, saldo 2022, acconto 2023); Committenti: usare valore “40” in UniEmens per competenze aprile-luglio 2023; Liberi professionisti Gestione separata: sospensione scadenze fiscali (saldo 2022, acconto 2023). Istruzioni su presentazione istanza e pagamenti tramite codeline specifiche saranno fornite via messaggio.
Settore agricolo e lavoratori agricoli autonomi
Aziende agricole assuntrici: istanza disponibile nel Cassetto previdenziale (1-30 set 2023) per sospensione di versamenti (es. emissione 16/6/2023 relativa al 4° trim. 2022). Lavoratori agricoli autonomi/piccoli coloni: sospensione prima rata 2023 con istanza nel Cassetto agricoltori (1-30 set 2023). Versamenti dovuti entro 20/11/2023 con causali ordinarie e codeline dedicate.
Datori di lavoro domestico
Sospensione del pagamento contributi 2° trim. 2023 rientranti nel periodo 1/5-31/8; in caso di cessazione trimestrale la scadenza entro 10 giorni è sospesa se ricade nel periodo; versamenti entro 20/11/2023. Anche adempimenti verso Amministrazioni pubbliche sono sospesi per i soggetti interessati (comma 6 art.1 D.L. 61/2023).
Sospensione cartelle di pagamento e avvisi di addebito
Sospesi i termini di versamento di cartelle e avvisi di addebito con scadenza dal 1/5 al 31/8/2023; la sospensione opera di diritto e riprende dal 1° settembre 2023. Non si procede al rimborso di somme già versate. Sospesa anche l'emissione/ notifica di taluni atti fino al 31/8 salvo valutazioni per rispetto termini di prescrizione.
Sospensione dei termini sostanziali, processuali e amministrativi
Sospensione del decorso dei termini perentori, legali, convenzionali, sostanziali e processuali (comprese procedure esecutive e concorsuali) dal 1/5 al 31/7/2023; decorso riprende dal 1° agosto 2023. Sospesi inoltre tutti i termini procedimentali amministrativi pendenti o iniziati dal 1/5 al 31/8/2023, con alcune eccezioni per ordinanze di protezione civile.
Istruzioni contabili
Imputazione dei contributi sospesi (elemento N981) al nuovo conto GPA00158 con causale di cassa 10106; indicazioni dettagliate per imputazioni di artigiani, commercianti, Gestione separata, aziende agricole, domestici e datori con lavoratori in Gestione pubblica. Variazione al piano dei conti riportata in Allegato 2.
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