Cassazione Civile, Sentenza n. 28361/2020 del 11/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente denunciava un "errore di identificazione della domanda": sosteneva che la Corte d'appello avesse interpretato erroneamente la sua domanda e si fosse pronunciata su un petitum diverso e su diversa causa petendi, accogliendo una domanda che ella non aveva proposto. La ricorrente invocava, in sostanza, profili riconducibili all'errore di fatto revocatorio (art. 395, n. 4, c.p.c.) e alla violazione dell'art. 112 c.p.c., chiedendo che la Cassazione rilevasse detta omissione/errore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'apparente errore di identificazione della domanda fosse imputabile alla Corte d'appello e che, tuttavia, la Corte di Cassazione non potesse sollevare d'ufficio tale questione in assenza di specifica censura da parte della controparte (che avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato). Di conseguenza la Cassazione si è limitata ad esaminare la correttezza della decisione rispetto alla domanda che la Corte d'appello aveva ritenuto proposta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate in C 15.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e si è dato atto dell'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (revocazione per errore di fatto)
L'errore di fatto revocatorio è una svista materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, che determina la falsa percezione di un fatto decisivo (o la negazione di un fatto positivamente accertato) e che non riguarda questioni controverse già valutate; deve essere evidente, decisivo e non richiedere indagini interpretative. La Corte ha richiamato questi requisiti per escludere che il caso potesse essere risolto come errore di fatto alla stregua dell'art. 395, n.4.
art. 391-bis, cod. proc. civ. (richiamo all'errore di fatto)
Richiamata per il coordinamento con la nozione di errore di fatto ammesso in sede di revocazione: la Corte ha evidenziato i limiti dell'applicabilità del rimedio quando il presunto errore è in realtà una questione di identificazione/interpretazione della domanda.
art. 112, cod. proc. civ. (relativo all'omessa pronuncia e all'interpretazione della domanda)
La ricorrente denunciava violazioni connesse all'omessa pronuncia/errata qualificazione della domanda ex art. 112: la Corte ha osservato che, se l'errore fosse consistito nell'errata interpretazione della domanda da parte della Corte territoriale, la parte soccombente avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato per impedire la preclusione pro judicato.
art. 369, cod. proc. civ. (atti da depositare con il ricorso)
Richiamato per definire quali sono gli "atti interni" e i documenti che la Corte può esaminare direttamente: la Corte distingue gli atti che essa può valutare autonomamente da quelli la cui omissione o errata valutazione attiene al merito e richiede rimedi incidentali o di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, L. n. 228/2012 (contributo unificato)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo la normativa vigente.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio (art. 395, n.4) richiede una svista materiale, evidente e decisiva, che non necessita di ricostruzioni interpretative complesse e non può riguardare punti controversi previamente valutati dalla Corte.
- Se l'errore denunciato è in realtà un'errata interpretazione o identificazione della domanda da parte della Corte d'appello, la parte che intende contestarla deve proporre tempestivamente gli strumenti di impugnazione adeguati (es. ricorso incidentale condizionato) per evitare che la decisione si consolidI per effetto del pregiudicato pro judicato.
- La Corte di Cassazione non può, in linea di principio, rilevare d'ufficio un errore di identificazione della domanda che non le sia stato prospettato dalla controparte mediante specifica censura; il sindacato della Cassazione resta comunque limitato ai profili che le sono stati dedotti.
- Quando il presunto vizio è determinante della decisione di merito e concerne atti o documenti che avrebbero dovuto essere esaminati in sede di merito, il rimedio non è la revocazione per errore di fatto della Cassazione, ma gli ordinari mezzi di impugnazione contro le decisioni di merito.
- In ogni impugnazione è necessario valutare tempestivamente la strategia processuale per non incorrere in inammissibilità e per evitare la condanna alle spese e a eventuali contributi unificati.
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