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Circolare

Circolare INAIL n. 06 del 28 gennaio 1984

Normativa concernente il rapporto libero professionale dei medici ambulatoriali. Indennità di accesso.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione nell’Istituto della nuova disciplina dell’indennità di accesso prevista dall’art. 21 dell’Accordo recepito con D.P.R. 22 ottobre 1981. Viene stabilito che la normativa opera dal 10 aprile 1982 e che l’indennità chilometrica spetta ai sanitari che svolgono incarichi fuori dal Comune di residenza, con esclusioni specifiche. Sono inoltre fissate le misure applicabili nei diversi periodi, i criteri di ripristino o decorrenza del beneficio per varie categorie di incaricati, gli adempimenti contabili e fiscali e le modalità di comunicazione ai sanitari.

Indennità di accesso per i medici ambulatoriali: decorrenza, misura e modalità di corresponsione

Normativa concernente il rapporto libero professionale dei medici ambulatoriali. Indennità di accesso

La circolare interviene per chiarire la disciplina dell’indennità di accesso spettante ai medici ambulatoriali nell’ambito dell’INAIL, alla luce delle precisazioni richieste al Ministero della Sanità e della nuova normativa contenuta nell’articolo 21 dell’Accordo recepito con D.P.R. 22 ottobre 1981. Il documento definisce la decorrenza della disciplina, i soggetti beneficiari, le esclusioni, le misure applicabili nei diversi periodi e gli adempimenti operativi e fiscali a carico degli uffici.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova regolamentazione entra in vigore nell’Istituto dal 10 aprile 1982, corrispondente a sessanta giorni dalla deliberazione consiliare di recepimento dell’Accordo. Da tale data vengono modificate le indicazioni precedentemente fornite nei punti 6.1.0, 6.3.0 e 6.3.1 della circolare n. 37/1982.

Ambito di applicazione e soggetti esclusi

L’indennità chilometrica viene corrisposta, dal 10 aprile 1982, a tutti i sanitari che svolgono incarichi al di fuori del Comune di residenza.

Non spetta invece:

  • ai sanitari che abbiano un recapito professionale nel Comune sede del centro medico-legale in cui è svolto l’incarico;
  • ai sanitari che rientrino nelle ipotesi previste dall’articolo 11, quarto comma, punto 7), o dall’articolo 12, ultimo comma, dell’Accordo;
  • ai casi di sanitari che prestino la propria opera in un Comune diverso da quello di residenza anche per conto di altri Enti, fattispecie che deve essere segnalata alla Direzione generale - Servizio del personale.

Misura dell’indennità e trattamento delle diverse casistiche

La circolare distingue tre situazioni principali:

  • Sanitari che già percepivano l’indennità prevista dall’articolo 21 dell’Accordo del 22 dicembre 1978 e successive integrazioni: l’indennità resta pari a Lit. 231 per chilometro con franchigia di 30 chilometri fino al 9 aprile 1982; dal 10 aprile 1982 spetta nella misura di Lit. 295 per chilometro, senza franchigia.
  • Incarichi con decorrenza anteriore al 25 luglio 1979: per i sanitari ai quali l’indennità era stata soppressa ai sensi della lettera circolare n. 57/1980, in quanto ricadenti nelle ipotesi del secondo comma dell’articolo 21 dell’Accordo, il diritto all’indennità rivive dal 10 aprile 1982 nella misura di Lit. 295 per chilometro, senza alcuna franchigia.
  • Incarichi conferiti dopo il 25 luglio 1979: se l’emolumento non è mai stato corrisposto perché sussisteva una delle stesse ipotesi, l’indennità compete dal 10 aprile 1982 nella medesima misura e senza franchigia.
  • Incarichi conferiti dal 10 aprile 1982 in poi: l’indennità va erogata dalla data di conferimento dell’incarico.

La circolare ricorda inoltre che la misura dell’indennità, pari a Lit. 295 per chilometro al 10 aprile 1982, ha subito le seguenti variazioni:

  • 9 giugno 1982: Lit. 298;
  • 2 luglio 1982: Lit. 304;
  • 1° agosto 1982: Lit. 319;
  • 25 settembre 1982: Lit. 323;
  • 4 novembre 1982: Lit. 326;
  • 20 agosto 1983: Lit. 330;
  • 29 dicembre 1983: Lit. 346.

Conguagli e adempimenti contabili

Ciascuna unità deve procedere alla determinazione degli importi dovuti ai sanitari rientranti nelle ipotesi di ripristino o nuova attribuzione dell’indennità e ai conguagli passivi da recuperare nei confronti dei sanitari già beneficiari dell’emolumento per i periodi:

  • 1° gennaio - 4 febbraio 1982;
  • 5 febbraio - 9 aprile 1982,

periodi nei quali l’indennità era stata provvisoriamente corrisposta senza franchigia nelle misure, rispettivamente, di Lit. 300 e Lit. 295 per chilometro.

Gli importi devono essere indicati in un separato modulo delle competenze accessorie, prospetto C, e la trasmissione dei dati via terminale deve avvenire secondo le modalità e i termini previsti per la trasmissione mensile dei dati relativi alle competenze accessorie del personale.

Regime fiscale

Le somme sono soggette a ritenuta I.R.Pe.F. con le modalità previste per i redditi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, a seconda che l’incarico sia a tempo indeterminato o a tempo determinato.

In particolare:

  • per gli incarichi a tempo indeterminato, gli importi dovuti e i conguagli passivi concorrono alla formazione dell’imponibile erariale insieme alla retribuzione del periodo di paga in cui vengono liquidati, al netto delle ritenute previdenziali;
  • per gli incarichi a tempo determinato, gli importi sono assoggettati alla ritenuta I.R.Pe.F. con l’aliquota vigente al momento della liquidazione, al lordo delle ritenute previdenziali.

Comunicazione ai sanitari

La circolare dispone infine che il contenuto del provvedimento sia notificato a tutti i sanitari con incarico d’opera professionale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973 e che resti affisso agli albi di ufficio per quindici giorni.

Punti principali

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova normativa dell’articolo 21 dell’Accordo recepito con D.P.R. 22 ottobre 1981 entra in vigore nell’ambito dell’Istituto dal 10 aprile 1982, cioè sessanta giorni dopo la deliberazione consiliare di recepimento. Da tale data si applicano le nuove regole sull’indennità di accesso, in sostituzione di quanto precedentemente previsto dalla circolare n. 37/1982.

Soggetti aventi diritto ed esclusioni

L’indennità chilometrica spetta, in linea generale, a tutti i sanitari che svolgono incarichi al di fuori del Comune di residenza. Restano esclusi i sanitari che abbiano un recapito professionale nel Comune sede del centro medico-legale presso cui è svolto l’incarico, quelli che rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 11, quarto comma, punto 7), e dall’art. 12, ultimo comma, dell’Accordo, nonché i casi di sanitari che operino in un Comune diverso da quello di residenza contestualmente anche per conto di altri enti, fattispecie da segnalare alla Direzione generale - Servizio del personale.

Misura dell’indennità nei diversi periodi

Per i sanitari che già percepivano l’indennità prevista dall’art. 21 dell’Accordo 22 dicembre 1978 e successive integrazioni, l’importo resta di Lit. 231 per chilometro con franchigia di 30 chilometri fino al 9 aprile 1982; dal 10 aprile 1982 spetta nella misura di Lit. 295 per chilometro senza franchigia. La circolare riporta anche le successive variazioni della misura chilometrica fino a Lit. 346 al 29 dicembre 1983.

Ripristino o attribuzione dell’indennità in base alla data dell’incarico

Per gli incarichi anteriori al 25 luglio 1979, per i quali l’indennità era stata soppressa ai sensi della lettera circolare n. 57/1980 per effetto delle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 21, il diritto all’indennità rivive dal 10 aprile 1982 nella misura di Lit. 295 per chilometro e senza franchigia. Per gli incarichi conferiti dopo il 25 luglio 1979, nei confronti dei quali l’emolumento non era mai stato corrisposto pur ricorrendo le stesse ipotesi, l’indennità compete dal 10 aprile 1982 con la medesima misura e senza franchigia. Per gli incarichi conferiti dal 10 aprile 1982 in poi, l’indennità deve essere pagata dalla data di conferimento dell’incarico.

Conguagli e modalità di pagamento

Le unità devono determinare gli importi dovuti ai sanitari nelle ipotesi di riconoscimento dell’indennità e i conguagli passivi da recuperare ai sanitari per i periodi 1° gennaio-4 febbraio 1982 e 5 febbraio-9 aprile 1982, nei quali l’indennità era stata corrisposta provvisoriamente senza franchigia. Gli importi devono essere indicati in un separato modulo delle competenze accessorie, prospetto C, e trasmessi via terminale secondo le modalità e i termini vigenti per la trasmissione mensile dei dati del personale.

Trattamento fiscale

Le somme sono soggette a ritenuta I.R.Pe.F. secondo le regole previste per i redditi di lavoro subordinato o autonomo, a seconda che l’incarico sia a tempo indeterminato o determinato. Per gli incarichi a tempo indeterminato gli importi e i conguagli concorrono all’imponibile erariale insieme alla retribuzione del periodo di liquidazione, al netto delle ritenute previdenziali; per gli incarichi a tempo determinato sono assoggettati alla ritenuta con l’aliquota vigente al momento della liquidazione, al lordo delle ritenute previdenziali.

Obblighi di comunicazione

La circolare deve essere notificata a tutti i sanitari con incarico d’opera professionale secondo le modalità della circolare n. 3/1973 e deve restare affissa agli albi di ufficio per quindici giorni.

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