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Legge

L.R. Valle d'Aosta 28/2001

Disposizioni in materia di finanza locale conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 28/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, l’uso di risorse del Fondo per speciali programmi di investimento per coprire i maggiori costi di alcuni interventi pubblici colpiti dall’alluvione dell’ottobre 2000, nonché la rideterminazione di spese su programmi triennali 2000/2002 e 2001/2003 e sugli aggiornamenti dei programmi già approvati. Vale per i progetti indicati nell’allegato A e ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Finanza locale per interventi connessi all’alluvione dell’ottobre 2000 in Valle d’Aosta

Disposizioni di finanza locale conseguenti agli eventi alluvionali dell’ottobre 2000

La legge regionale interviene sulla programmazione e sul finanziamento di interventi pubblici nella Regione Valle d’Aosta, consentendo l’utilizzo di risorse già stanziate per far fronte ai maggiori costi causati dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 e rideterminando alcune autorizzazioni di spesa per programmi triennali di investimento.

Utilizzo delle risorse del Fondo per speciali programmi di investimento

Per gli interventi pubblici indicati nell’allegato A, inclusi nel Fondo per speciali programmi di investimento relativi ai trienni 1998/2000, 1999/2001 e 2000/2002 e già aggiudicati alla data del 13 ottobre 2000, le risorse originariamente destinate alle opere, comprese le somme per gli aggiornamenti di programma stanziate nel bilancio pluriennale 2001/2003, possono essere impiegate per finanziare i maggiori costi derivanti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, purché tali costi siano strettamente connessi alle opere programmate. In tali casi, le somme possono sostituire anche la quota di finanziamento normalmente a carico dell’ente locale.

Resta comunque fermo che la copertura finanziaria a carico dell’ente locale deve essere garantita per i costi non riconducibili agli eventi alluvionali.

La disciplina si applica anche quando i soggetti interessati abbiano già assunto a proprio carico la quota di investimento prevista dall’articolo 19, comma 2, della l.r. 48/1995 tra il 13 ottobre 2000 e l’entrata in vigore della legge.

Rideterminazione delle spese per i programmi di investimento

La legge ricalibra le autorizzazioni di spesa già previste dalla finanziaria regionale 2001/2003 per la realizzazione di programmi definitivi e per l’aggiornamento dei programmi triennali approvati ai sensi della normativa regionale sulla finanza locale.

In particolare:

  • per il programma definitivo 2000/2002, già quantificato in lire 51.696 milioni, la spesa viene ripartita tra gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, confermando le assegnazioni già disposte per il 2000 e il 2001 e prevedendo ulteriori quote per il 2002 e il 2003;
  • per il programma definitivo 2001/2003, da realizzarsi nel triennio 2002/2004, la spesa complessiva è rideterminata in euro 27.894.324, con autorizzazioni di spesa per il 2002 e il 2003 e rinvio della quota residua al 2004 a successiva legge finanziaria;
  • per l’aggiornamento dei programmi triennali già approvati sulla base della normativa su FRIO, finanza degli enti locali e Fondo per speciali programmi di investimento, la spesa complessiva per il triennio 2001/2003 viene rideterminata in lire 13.744,2 milioni, con riparto tra 2001, 2002 e 2003.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio

L’onere derivante dall’applicazione della disciplina sugli interventi connessi all’alluvione è quantificato in euro 258.000 per l’anno 2002. La copertura avviene mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 21245 del bilancio pluriennale 2001/2003, nell’ambito dell’obiettivo programmatico “Speciali interventi”.

Per l’attuazione della legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze, le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

L’allegato elenca gli interventi pubblici interessati dalla disciplina agevolativa, individuandoli per triennio, numero di progetto, ente proponente e titolo dell’opera o dell’intervento.

Testo integrale

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