L.R. Valle d'Aosta 29/2001
Istituzione e gestione della Rete contabile agricola regionale. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Valle d’Aosta una rete contabile agricola regionale per rilevare dati tecnico-economici delle imprese agricole, a supporto della programmazione e valutazione delle politiche agricole e rurali. Prevede campione annuale, adesione facoltativa per le aziende selezionate non beneficiarie di assistenza contabile, rimborso fino a 100 euro e copertura finanziaria dal 2002. Abroga la l.r. 4/1996 e fa subentrare la nuova Rete alla precedente dal suo ingresso in vigore.
Istituzione della Rete contabile agricola regionale della Valle d'Aosta
Istituzione della Rete contabile agricola regionale
La legge disciplina in Valle d’Aosta un sistema di informazione e documentazione statistica tecnico-economica delle imprese agricole, finalizzato a soddisfare esigenze conoscitive regionali, nazionali e comunitarie. La disciplina è orientata sia agli adempimenti connessi alla rete di informazione contabile agricola e ai conti europei, sia al supporto della programmazione e valutazione degli interventi di sostegno allo sviluppo rurale e della politica agraria regionale.
Finalità e ambito di applicazione
Il sistema è pensato per acquisire dati utili alla rilevazione della realtà economico-contabile delle aziende agricole valdostane. La finalità principale è quella di fornire basi conoscitive affidabili per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche agricole e rurali, nel quadro degli obblighi informativi connessi anche all’Unione europea.
Struttura della Rete e selezione delle aziende
Per conseguire tali finalità è istituita la Rete contabile agricola regionale, strutturata su base campionaria. Il campione è rappresentativo delle aziende agricole e viene selezionato annualmente dalla struttura regionale competente in materia di contabilità agraria, in funzione delle specifiche esigenze conoscitive dei fenomeni da documentare e con particolare attenzione agli interventi di politica agraria oggetto di valutazione.
Le azioni di coordinamento, vigilanza e controllo del sistema informativo sono affidate all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura.
Servizio di rilevazione e contenuto delle attività
L’attività di rilevazione presso le imprese selezionate è svolta secondo le indicazioni dell’assessorato regionale competente in materia di agricoltura, con l’obiettivo di garantire elevata qualità del dato e coerenza con le attività di qualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale in ambito contabile nel settore agricolo.
Il servizio comprende:
- la raccolta delle informazioni previste dalla metodologia di rilevazione;
- la registrazione informatica, la verifica e l’elaborazione dei dati raccolti;
- la consegna alle imprese, al termine di ciascun esercizio, di una documentazione con i dati riepilogativi di bilancio elaborati, eventualmente corredata, su richiesta, da un commento adeguato.
Adesione delle imprese e rimborso
Per la formazione del campione possono essere utilizzate anche le aziende beneficiarie delle azioni di assistenza contabile previste dal Piano di sviluppo rurale approvato dal Consiglio regionale nel gennaio 2001; in tal caso, i dati elementari ed elaborati sono messi a disposizione a titolo gratuito.
Per le altre imprese selezionate l’adesione alla Rete è facoltativa. Ai conduttori che accettano di fornire le informazioni richieste è riconosciuto un rimborso fino a 100 euro per impresa, erogabile annualmente dopo il completamento delle attività di rilevazione, a titolo di parziale copertura dei maggiori oneri derivanti dalla collaborazione.
Affidamento del servizio
L’affidamento del servizio di rilevazione deve avvenire mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica.
Disposizioni finanziarie
L’onere complessivo è determinato in 210.000 euro annui a decorrere dal 2002. La copertura è prevista nell’ambito dell’obiettivo programmatico “Assistenza tecnica” del bilancio pluriennale regionale 2001/2003, con finanziamento per gli anni 2002 e 2003 mediante riduzioni di specifici stanziamenti di bilancio indicati dalla legge.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze, le necessarie variazioni di bilancio.
Abrogazione e regime transitorio
La legge abroga la l.r. 23 gennaio 1996, n. 4. Dal momento della sua entrata in vigore, la nuova Rete subentra funzionalmente e completamente alla precedente Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura disciplinata dalla legge abrogata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 nov 2001L.R. Valle d'Aosta 28/2001
- Legge · 12 nov 2001L.R. Valle d'Aosta 31/2001
- Legge · 12 nov 2001L.R. Valle d'Aosta 32/2001
- Legge · 25 ott 2001L.R. Valle d'Aosta 27/2001
- Legge · 30 nov 2001L.R. Valle d'Aosta 36/2001
- Legge · 30 nov 2001L.R. Valle d'Aosta 35/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →