L.R. Valle d'Aosta 36/2001
Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Valle d’Aosta disciplina la costituzione di Casino de la Vallée s.p.a., società a totale capitale pubblico per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e del Grand Hôtel Billia, fissando soci, capitale, organi sociali, controlli regionali, disciplina dei rapporti con la Regione e liquidazione della precedente gestione straordinaria. Parte delle disposizioni originarie è stata modificata o abrogata; la cessazione della gestione straordinaria e la soppressione del collegio revisori dal 1° gennaio 2013 rendono oggi il testo in gran parte di rilievo storico.
Costituzione della società pubblica per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent
Costituzione della società pubblica per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent
La legge disciplina, per la Regione autonoma Valle d’Aosta, la costituzione e il funzionamento di una società per azioni a totale capitale pubblico destinata alla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent. Il provvedimento regola anche i rapporti con la Regione, gli organi societari, il capitale, il controllo pubblico e la chiusura della precedente gestione straordinaria.
Forma giuridica, soci e capitale
La Regione promuove la costituzione di Casino de la Vallée s.p.a., società per azioni a capitale interamente pubblico. Possono esserne soci la Regione autonoma Valle d’Aosta e i Comuni della regione interessati.
Il capitale sociale iniziale è fissato in euro 5.000.000, suddiviso in 5.000 azioni da euro 1.000 ciascuna. Alla Regione è riservata una quota non inferiore al 99% del capitale, da sottoscrivere integralmente all’atto della costituzione. La partecipazione regionale può essere trasferita solo previa deliberazione autorizzativa del Consiglio regionale.
Oggetto sociale e attività
La società opera nell’ambito dell’interesse pubblico allo sviluppo economico, turistico e occupazionale della Valle d’Aosta. Il suo oggetto sociale comprende:
- la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent;
- la gestione del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia;
- tutte le attività interne ed esterne conseguenti e strumentali alle due gestioni, compresa la promozione di iniziative per lo sviluppo della Casa da gioco e degli obiettivi di gestione;
- la qualificazione professionale del personale dipendente;
- lo sviluppo dell’indotto economico e turistico locale;
- l’eventuale partecipazione a iniziative affini o complementari, italiane ed estere.
L’articolo relativo alla gestione immobiliare è stato abrogato; la disciplina vigente non contiene più la previsione originaria di una società separata per gli immobili.
Organi sociali e governance
La società è amministrata da un organo composto da uno a tre membri, nominati dall’assemblea. Se l’amministrazione è affidata a un consiglio di amministrazione, questo nomina tra i propri componenti il presidente e può nominare il vicepresidente e l’amministratore delegato.
Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; la durata concreta è stabilita al momento della nomina.
Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Devono essere in possesso dei requisiti di legge, non trovarsi in situazioni di ineleggibilità, esclusione o incompatibilità previste dalla normativa richiamata e risultare iscritti nel registro dei revisori contabili. La Giunta regionale nomina due sindaci effettivi, tra i quali sceglie il presidente del collegio, e un sindaco supplente; gli altri componenti sono nominati dall’assemblea. Il collegio dura in carica tre esercizi. I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Rapporti con la Regione e disciplinare
I rapporti tra la società e la Regione relativi alla gestione della Casa da gioco sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dal Consiglio regionale e sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Presidente della società. Il disciplinare serve a definire obbligazioni reciproche, obiettivi operativi e condizioni da rispettare.
In particolare, il disciplinare disciplina:
- i proventi spettanti alla Regione come entrata di diritto pubblico, con riferimento a livelli minimi, percentuali, garanzie e modalità di versamento;
- la programmazione, il finanziamento e la realizzazione delle attività di promozione della Casa da gioco;
- i controlli regionali finanziari, gestionali e operativi, compreso il servizio ispettivo regionale;
- i criteri per il reclutamento del personale e per l’accesso ai posti dirigenziali.
La lettera originaria relativa all’uso dei beni materiali e immobili necessari alla gestione è stata abrogata.
Gestione immobiliare e beni regionali
I beni immobili di proprietà regionale, nonché l’arredamento e i materiali da gioco rilevati all’inizio della precedente gestione straordinaria o acquistati successivamente dalla Regione, sono concessi alla società in locazione o in comodato secondo le modalità stabilite dal disciplinare. La proprietà di tali beni resta in ogni caso alla Regione autonoma Valle d’Aosta.
Cessazione della gestione straordinaria e subentro del personale
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Gestione straordinaria doveva avviare le procedure di liquidazione secondo la disciplina civilistica richiamata. La Giunta regionale provvede alla nomina del liquidatore, che rappresenta la Gestione straordinaria anche in giudizio.
La società subentra nel rapporto di lavoro del personale dipendente della Casa da gioco secondo i principi dell’articolo 2112 del codice civile e garantisce il mantenimento del trattamento economico e normativo in godimento al momento della cessazione della gestione straordinaria, nel rispetto dei contratti collettivi vigenti e della disciplina regionale di settore.
Dal 1° gennaio 2013 il collegio dei revisori della liquidazione della Gestione straordinaria è soppresso e non si applicano più i relativi adempimenti di revisione contabile. Questa previsione ha quindi esaurito i suoi effetti operativi.
Adempimenti costitutivi, controlli e relazioni
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della società e al suo avvio, comprese le nomine degli organi sociali.
Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, entro 30 giorni dal deposito del bilancio d’esercizio della società, una relazione sull’andamento della gestione.
Regime civilistico e disposizioni finanziarie
Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni del codice civile sulle società per azioni.
L’onere iniziale per l’anno 2001 è quantificato in lire 9.681.350.000, pari a euro 5.000.000, con copertura a valere su specifici stanziamenti del bilancio regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Decorrenza e profili di attualità
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Parte delle disposizioni originarie è stata successivamente modificata; tuttavia la disciplina oggi rilevante resta quella sulla società pubblica, sulla gestione della Casa da gioco, sui rapporti con la Regione e sulla successione al pregresso assetto. Le norme sulla liquidazione della Gestione straordinaria e sul collegio revisori hanno oggi rilievo prevalentemente storico o comunque esaurito.
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