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Legge

L.R. Valle d'Aosta 35/2001

Abrogazione di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di finanziamenti a favore di imprese turistiche e commerciali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 35/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta n. 35/2001 abroga varie disposizioni su fondi di rotazione e agevolazioni per imprese turistiche, commerciali e piccole imprese. Mantiene però validi gli atti già assunti e disciplina il passaggio delle domande pendenti, con applicazione, in alcuni casi, della l.r. 19/2001 o della previgente l.r. 22/1998.

Abrogazione di norme regionali su finanziamenti a imprese turistiche e commerciali

Abrogazione di norme regionali su finanziamenti a imprese turistiche e commerciali

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sul sistema previgente di agevolazioni per il turismo, il commercio e le piccole imprese, abrogando una serie di disposizioni relative a fondi di rotazione, contributi e mutui agevolati. La disciplina ha rilievo esclusivamente nel territorio regionale e si innesta sul riordino operato dalla l.r. 19/2001.

Disposizioni abrogate

Il provvedimento elimina dal quadro normativo regionale alcune previsioni contenute in tre leggi precedenti:

  • della l.r. 33/1973 sono abrogati gli articoli 6 e 7 e il quinto comma dell’articolo 22;
  • della l.r. 101/1982 sono abrogate le parole “del commercio” nell’articolo 1, gli articoli 3 e 4 e la parola “commerciali” nell’articolo 19;
  • della l.r. 22/1998 è abrogata la parola “commerciali” nell’articolo 2, comma 1, e il comma 3 dell’articolo 3.

In sostanza, viene rimossa la disciplina regionale che consentiva specifici interventi finanziari a favore delle imprese commerciali e, in parte, di altri settori economici, con conseguente superamento delle relative previsioni speciali.

Regime transitorio per gli atti già avviati

La legge salvaguarda gli effetti degli impegni di spesa già assunti sulla base delle disposizioni abrogate. Gli atti conseguenti a tali impegni continuano infatti ad essere regolati dalle norme originarie, così da non incidere sulle procedure già finanziariamente impegnate.

Per le domande di agevolazione presentate ai sensi delle norme abrogate, ma per le quali non sia ancora stato adottato un provvedimento di concessione o di diniego, è prevista la conservazione di validità ed efficacia, salvo integrazione. Se ne sussistono i presupposti, tali domande possono essere ammesse ai benefici previsti dalla l.r. 19/2001, che diventa il nuovo riferimento per gli interventi di sostegno alle attività turistico-ricettive e commerciali.

Domande relative agli interventi sul commercio già presentate prima dell’entrata in vigore

Per le domande di agevolazione finalizzate ai contributi previsti dalle disposizioni richiamate all’articolo 1, comma 1, lettere f) e g), presentate prima dell’entrata in vigore della legge, continua invece ad applicarsi la l.r. 22/1998. La copertura degli oneri derivanti da tali domande è assicurata mediante le risorse disponibili sul fondo di rotazione per il commercio previsto dall’articolo 10 della stessa l.r. 22/1998.

Copertura finanziaria e risorse utilizzabili

La legge autorizza l’uso di risorse già stanziate o disponibili per dare attuazione al nuovo assetto:

  • per i contributi di cui agli articoli 6 e 11 della l.r. 19/2001, si utilizzano le risorse del capitolo 47830 del bilancio regionale 2001 e del bilancio pluriennale 2001/2003;
  • per i mutui a tasso agevolato di cui all’articolo 7 della l.r. 19/2001, si impiegano le risorse già disponibili sul fondo di rotazione costituito ai sensi della l.r. 33/1973;
  • per i mutui a tasso agevolato di cui all’articolo 12 della l.r. 19/2001, si utilizzano le risorse dei fondi di rotazione costituiti ai sensi delle l.r. 101/1982 e 22/1998 per il settore del commercio.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze, le variazioni di bilancio necessarie all’applicazione della legge.

Entrata in vigore

Il provvedimento è dichiarato urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

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