L.R. Valle d'Aosta 32/2001
Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il sostegno regionale alle spese per infrastrutture, attrezzature e gestione del soccorso sulle piste da sci, a carico dei gestori ma finanziabile dalla Regione nei limiti di bilancio. Stabilisce domanda annuale, criteri di riparto, liquidazione unica entro il 30 novembre, riduzioni in caso di stagioni inferiori a 90 giorni e una deroga per la stagione 2020/2021.
Finanziamenti regionali per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa in Valle d’Aosta
Finanziamenti regionali per il soccorso sulle piste di sci di discesa
La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, il sostegno regionale alle spese necessarie per organizzare e gestire il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. La disciplina si applica esclusivamente ai comprensori e ai gestori operanti nel territorio regionale.
Ambito e principio di riparto degli oneri
Le spese per infrastrutture, attrezzature e gestione del servizio di soccorso restano in via ordinaria a carico del gestore delle piste. La Regione può tuttavia intervenire a sostegno di tali spese, entro i limiti delle risorse disponibili, in ragione del rilevante interesse pubblico del servizio.
Organizzazione del servizio e obblighi dei gestori
La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso è affidata ai soggetti cui compete la gestione delle piste interessate. I gestori devono comunicare alla struttura regionale competente le date di apertura e di chiusura al pubblico dei comprensori da essi gestiti, così da consentire i controlli e la gestione dei finanziamenti.
Finanziamento regionale e criteri di riparto
La Giunta regionale approva ogni anno, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l’ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio e la sua ripartizione tra i gestori interessati. Il riparto avviene in relazione a due parametri:
- l’estensione delle piste gestite;
- la potenza degli impianti di risalita.
Ai fini del calcolo, la potenza degli impianti è definita come il prodotto tra la portata massima autorizzata e il dislivello, espresso in chilometri, di ciascun impianto.
Domanda di contributo e requisiti documentali
Per accedere al finanziamento i gestori devono presentare alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascuna stagione invernale, una domanda corredata da un elenco delle piste e degli impianti eserciti. Nell’elenco devono essere indicati quelli per cui il richiedente prevede, in presenza di condizioni di innevamento sufficienti e nel rispetto della sicurezza, un funzionamento di almeno 90 giorni nella successiva stagione invernale, oppure quelli per cui abbia assicurato il funzionamento durante la precedente stagione estiva.
Liquidazione del finanziamento
La spesa è liquidata in un’unica soluzione entro il 30 novembre di प्रत्येक anno, ma solo dopo la verifica dell’effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.
Riduzioni e condizioni di funzionamento del comprensorio
Se il comprensorio sciistico funziona in inverno per meno di 90 giorni, la liquidazione è ridotta in misura proporzionale. Resta comunque possibile il recupero delle somme eventualmente già liquidate in eccedenza.
Ai fini della disciplina riduttiva, il comprensorio è considerato funzionante quando sia garantita la percorribilità di almeno il 25% del chilometraggio complessivo delle piste indicate nella domanda.
In stagioni invernali con nevicate particolarmente scarse o temperature anormalmente elevate, la Giunta regionale può ridurre:
- il periodo minimo di funzionamento da 90 a 45 giorni;
- la soglia minima di percorribilità dal 25% al 20%.
Per la sola stagione invernale 2020/2021 non si applicano le soglie minime di periodo di funzionamento e di percentuale di percorribilità.
Disciplina attuativa
La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore adempimento o aspetto procedurale relativo all’approvazione e alla liquidazione dei finanziamenti. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Norma transitoria e decorrenza
In prima applicazione, il termine per presentare la domanda di finanziamento è stato fissato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge. La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Aspetti finanziari
L’onere iniziale è stato quantificato in lire 4.900.000.000 per il 2001 e in euro 4.200.000 annui dal 2002. La copertura è stata posta a carico del bilancio regionale mediante riduzione di risorse destinate ad altri capitoli e con autorizzazione alla Giunta per le necessarie variazioni di bilancio.
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