Circolare numero 95 del 10-09-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE) - Codice Tributo CARE per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 23 marzo 2026 tra l’INPS e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN INNOVACARE per la riscossione dei contributi destinati al Fondo. Sono disciplinati il versamento tramite modello F24 e codice CARE, la compilazione UniEmens, il riversamento delle somme, i controlli, l’accesso ai dati, i costi del servizio, le cause di recesso, risoluzione e sospensione e le relative istruzioni contabili. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2026, rinnovabile per un ulteriore triennio.
Convenzione INPS-INNOVACARE per la riscossione dei contributi mediante codice tributo CARE
Convenzione INPS-INNOVACARE per la riscossione dei contributi
La circolare illustra le disposizioni operative della convenzione sottoscritta il 23 marzo 2026 tra l’INPS e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN INNOVACARE per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo. La convenzione è stata adottata sulla base dello schema approvato con determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 71 del 18 ottobre 2023.
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per un ulteriore triennio, purché il Fondo presenti una specifica richiesta tramite PEC. In assenza della richiesta entro la scadenza, il servizio termina automaticamente. Ciascuna parte può inoltre recedere mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC.
Ambito del servizio di riscossione
INNOVACARE affida all’INPS la riscossione dei contributi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il prelievo avviene contestualmente alla riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dai datori di lavoro.
L’INPS opera esclusivamente come soggetto incaricato della riscossione e del riversamento. Non assume obblighi di esazione coattiva né attività di intervento o controllo diretto nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai contributi destinati al Fondo.
Versamento mediante modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo CARE, attribuito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, a seguito della richiesta presentata dall’INPS per conto del Fondo.
Nel modello F24 il datore di lavoro deve compilare la sezione “INPS”, separatamente dai dati relativi ai contributi obbligatori, indicando:
- la causale contributo “CARE” esclusivamente nel campo “importi a debito versati”;
- il codice della sede INPS competente nel campo “codice sede”;
- la matricola INPS del datore di lavoro nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”;
- il mese e l’anno di competenza nel formato MM/AAAA nella colonna “da mm/aaaa”;
- nessun dato nella colonna “a mm/aaaa”.
Il Fondo deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità concrete di attuazione dei versamenti.
Misura e periodicità del contributo
La misura del contributo e la relativa periodicità sono state comunicate dal Fondo all’INPS mediante dichiarazione sostitutiva resa al momento della sottoscrizione della convenzione. La determinazione dell’importo dovuto per ciascun lavoratore deriva dalle previsioni contrattuali applicabili.
Il Fondo è responsabile dell’informazione ai datori di lavoro, dei controlli sul rispetto degli obblighi di versamento e della comunicazione tempestiva all’INPS di eventuali variazioni dell’importo contributivo.
Compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro devono indicare i contributi nel flusso UniEmens seguendo il percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>.
Devono essere valorizzati i seguenti elementi:
<CodConv>con il codice “CARE”;<Importo>con l’importo individuale del contributo dovuto per il lavoratore, quale quota del versamento effettuato tramite F24;- l’attributo
<Periodo>dell’elemento<Importo>con il mese di competenza nel formato “AAAA-MM”.
Il periodo indicato in UniEmens deve corrispondere a quello cui si riferisce il versamento effettuato nel modello F24.
Verifiche, riversamento e trattenuta del 2%
Prima di riversare le somme al Fondo, l’INPS può verificare la coerenza e la congruità tra gli importi indicati nel modello F24 e i dati presenti nei flussi UniEmens. In caso di anomalie, l’Istituto può attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché effettuare segnalazioni al Fondo e ai datori di lavoro interessati.
L’INPS riversa al Fondo gli importi riscossi senza oneri per interessi o altri titoli, deducendo il rimborso delle spese e fatti salvi gli importi riferiti a compensazioni con crediti previdenziali incapienti o inesistenti.
Il riversamento ordinario è pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e di fornitura dei dati, e avviene normalmente nel mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens cui il versamento è collegato. Il restante 2% è trattenuto dall’INPS e riversato, previo conguaglio, per compensare i costi dovuti dal Fondo ai sensi della convenzione. Le modalità applicative della trattenuta rinviano al paragrafo 2 del messaggio INPS n. 1399 dell’8 aprile 2024.
Se le rimesse monetarie mensili risultano inferiori a 50,00 euro, l’INPS accantona gli importi fino al raggiungimento di una somma da versare pari o superiore a tale soglia.
In caso di cessazione della convenzione, le quote versate dai datori di lavoro dopo la data di interruzione del servizio restano nella loro disponibilità. I datori di lavoro devono richiederne direttamente il rimborso.
Conto di accredito e regolarità contributiva del Fondo
Le rimesse sono effettuate su un conto corrente intestato a INNOVACARE, il cui IBAN deve essere comunicato dal Fondo secondo le modalità telematiche indicate dall’INPS. L’Istituto non è tenuto a verificare la correttezza dell’IBAN e non risponde dell’eventuale mancato accredito derivante da una comunicazione errata del Fondo.
I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva del Fondo tramite la procedura “Durc on line”. In presenza di irregolarità nella sezione INPS del documento di verifica o quando non sia possibile effettuare la verifica, i riversamenti sono sospesi fino alla regolarizzazione della posizione o alla conclusione degli accertamenti istruttori.
Dopo la regolarizzazione o la definizione positiva della verifica, il riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile. L’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alla prioritaria esecuzione dei compiti istituzionali.
Fornitura dei dati e accreditamento degli operatori
Al termine dell’elaborazione delle denunce UniEmens, l’INPS, anche in collaborazione con INPS Servizi S.p.A., rende disponibili al Fondo i dati relativi ai versamenti e quelli previsti dall’articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riferiti ai singoli lavoratori.
L’accesso è riservato agli operatori autorizzati del Fondo e avviene mediante una delle seguenti identità digitali:
- SPID di secondo livello;
- CIE di livello 3;
- CNS.
La richiesta di abilitazione deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, utilizzando il modulo “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici”. Il modulo deve essere sottoscritto dall’operatore e dal legale rappresentante del Fondo e accompagnato dalle copie dei documenti di identità dei firmatari. Nel modulo deve essere indicato il codice tributo “CARE”.
Quando vengono meno i presupposti per l’accesso, il Fondo deve richiedere la revoca dell’abilitazione al medesimo indirizzo PEC.
Il prelievo dei dati avviene tramite il servizio “Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori”. Le richieste di assistenza devono essere inviate a assistenza.entibilaterali@inps.it. Le specifiche tecniche sono contenute nell’allegato “Tracciati File Enti Bilaterali”, disponibile attraverso il servizio stesso.
Costi e fatturazione
Per la gestione della riscossione e la fornitura dei dati, INNOVACARE deve rimborsare all’INPS i seguenti costi:
- 7.200,00 euro una tantum, per lo sviluppo e la gestione delle procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;
- 1.900,00 euro annui, per i costi ricorrenti;
- 0,32 euro per ogni rigo del modello F24, a copertura delle attività di riscossione, controllo, riversamento e fornitura dei dati;
- il rimborso degli oneri sostenuti dall’INPS per la riscossione tramite F24 in base alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e INPS.
Il costo una tantum è stato fatturato e corrisposto alla stipula della convenzione. Il costo annuo e gli oneri dovuti all’Agenzia delle Entrate sono conguagliati con la trattenuta del 2% entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Qualora il conguaglio non sia sufficiente, l’INPS comunica via PEC al Fondo il debito residuo e il termine per il pagamento. Il versamento deve essere eseguito mediante bonifico sul conto di contabilità speciale della Tesoreria dello Stato, IBAN IT75A0100004306CS0000009601, alias CS-348-0001339, intestato a “INPS Direzione Generale”, utilizzando la causale prevista per il costo annuale della convenzione.
Il costo di 0,32 euro per rigo F24 è trattenuto mensilmente dalle somme riscosse a favore del Fondo. I costi possono essere revisionati sulla base della contabilità analitica e, per quelli ricorrenti e per rigo, anche in relazione:
- al numero di soggetti aderenti alle convenzioni;
- alla complessità dei controlli sui riversamenti;
- agli adeguamenti delle procedure informatiche necessari.
L’eventuale variazione dei costi deve essere comunicata al Fondo, che può recedere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Ogni ulteriore onere relativo alla convenzione resta a carico del Fondo. Le fatture sono emesse in formato elettronico ai sensi dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Clausola di salvaguardia e rapporti con i datori di lavoro
L’INPS è esonerato da responsabilità nei confronti dei datori di lavoro e dei terzi derivanti dall’applicazione della convenzione. L’esonero comprende anche gli effetti di eventuali pignoramenti eseguiti dai creditori del Fondo sulle somme oggetto della convenzione, inclusi quelli già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
I rapporti relativi all’attuazione della convenzione, compresi quelli concernenti la restituzione dei contributi eventualmente versati dai datori di lavoro, devono essere instaurati direttamente tra il Fondo e i datori di lavoro interessati.
Recesso, risoluzione e sospensione
Al verificarsi delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della convenzione, l’INPS comunica al Fondo la volontà di avvalersi della clausola risolutiva ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
La convenzione si risolve inoltre di diritto se il Fondo non paga, entro il termine assegnato dall’INPS, gli importi residui relativi ai costi annuali e agli oneri di riscossione previsti dall’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.
La cessazione del servizio per recesso o risoluzione produce effetto immediato, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se il Fondo è sottoposto a procedimento giudiziale per reati connessi alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni relative alla cessazione anticipata o alla sospensione devono essere effettuate tramite PEC.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati per conto di INNOVACARE si applicano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni agli enti aderenti allo schema convenzionale.
Per INNOVACARE è istituito il conto di debito:
- GPA18438 – Debito per contributi verso il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN – INNOVACARE – Codice Tributo CARE, riscossi per suo conto.
La relativa variazione del piano dei conti è riportata nell’Allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto e durata della convenzione
L’INPS riscuote per conto di INNOVACARE i contributi previsti dalla contrattazione collettiva. La convenzione, sottoscritta il 23 marzo 2026, è valida fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per un ulteriore triennio su richiesta del Fondo da trasmettere via PEC.
Versamento tramite modello F24
I datori di lavoro devono versare i contributi utilizzando il codice tributo CARE nella sezione INPS del modello F24, distintamente dai contributi obbligatori. Devono essere indicati codice sede, matricola INPS e mese di competenza nel formato MM/AAAA, valorizzando solo la colonna da mm/aaaa.
Misura del contributo e flusso UniEmens
La misura e la periodicità del contributo sono comunicate dal Fondo, che deve informare i datori di lavoro e segnalare tempestivamente eventuali variazioni. Nel flusso UniEmens occorre indicare il codice CARE, l’importo individuale dovuto e il periodo di competenza nel formato AAAA-MM.
Riversamento e controlli
L’INPS verifica la coerenza tra i dati UniEmens e gli importi F24 e può effettuare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, al Fondo e ai datori di lavoro. Riversa normalmente il 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi, trattenendo il 2% per i costi previsti dalla convenzione. Le somme inferiori a 50 euro sono accantonate fino al raggiungimento di tale soglia.
Sospensione dei pagamenti
I riversamenti sono effettuati sul conto corrente comunicato dal Fondo e sono subordinati alla regolarità contributiva di INNOVACARE verificata tramite Durc on line. In caso di irregolarità o impossibilità di verifica, i pagamenti sono sospesi fino alla regolarizzazione o alla definizione positiva degli accertamenti.
Fornitura e accesso ai dati
I dati dei versamenti e quelli relativi ai lavoratori sono resi disponibili tramite il servizio telematico dedicato. Gli operatori autorizzati del Fondo devono accedere con SPID di secondo livello, CIE di livello 3 o CNS e richiedere l’abilitazione via PEC mediante l’apposito modulo.
Costi del servizio
Sono previsti un costo una tantum di 7.200 euro, un costo annuo di 1.900 euro, 0,32 euro per ogni rigo F24 e il rimborso degli oneri sostenuti dall’INPS per la riscossione tramite F24. I costi possono essere revisionati annualmente e il Fondo può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione della variazione.
Recesso, risoluzione e sospensione
Il servizio cessa in caso di recesso o risoluzione, con effetto immediato compatibilmente con i tempi tecnici. La convenzione può essere risolta per mancato pagamento dei costi residui e sospesa se il Fondo è sottoposto a procedimento giudiziale per reati connessi alla sfera patrimoniale.
Istruzioni contabili
Per INNOVACARE è istituito il conto GPA18438, relativo al debito per i contributi riscossi per conto del Fondo con codice tributo CARE. Le ulteriori modalità contabili rinviano alla circolare INPS n. 112 del 30 dicembre 2024.
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