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Circolare

Circolare numero 96 del 10-09-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Ente Bilaterale ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN) – Codice Tributo EBOP per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta l’8 maggio 2026 tra INPS ed ENBITALIA OPN per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale. Sono disciplinati il versamento tramite modello F24 e codice EBOP, la compilazione UniEmens, i controlli e il riversamento delle somme, l’accesso ai dati, i costi del servizio, le ipotesi di recesso, risoluzione e sospensione, nonché le istruzioni contabili. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2026, rinnovabile per un ulteriore triennio.

Convenzione INPS-ENBITALIA OPN per la riscossione dei contributi con codice tributo EBOP

Convenzione INPS-ENBITALIA OPN per la riscossione dei contributi

La circolare illustra le modalità operative della convenzione sottoscritta l’8 maggio 2026 tra l’INPS e l’Ente Bilaterale ENBITALIA OPN per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento delle attività dell’Ente. La convenzione è stata adottata sulla base dello schema approvato con determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 71 del 18 ottobre 2023.

Durata, rinnovo e oggetto

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2026. Può essere rinnovata per un ulteriore triennio, mediante specifica richiesta dell’Ente da trasmettere all’INPS tramite PEC. In assenza della richiesta entro la scadenza, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può comunque recedere mediante comunicazione scritta trasmessa all’altra parte tramite PEC. L’INPS svolge il servizio contestualmente alla riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dai datori di lavoro.

Versamento tramite modello F24

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dai datori di lavoro tramite modello F24, utilizzando il codice tributo EBOP, attribuito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 26/E del 26 giugno 2026, a seguito della richiesta presentata dall’INPS per conto dell’Ente.

Nella sezione “INPS” del modello F24, i dati relativi al contributo devono essere indicati separatamente da quelli riferiti ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. In particolare:

  • nel campo “causale contributo” deve essere indicata la causale EBOP;
  • la causale deve essere inserita esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “codice sede” deve essere indicato il codice della sede INPS competente;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” deve essere indicata la matricola INPS del datore di lavoro;
  • nel campo “periodo di riferimento”, colonna “da mm/aaaa”, deve essere indicato il mese e l’anno di competenza nel formato MM/AAAA;
  • la colonna “a mm/aaaa” non deve essere compilata.

ENBITALIA OPN deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità concrete di attuazione dei versamenti. L’INPS non assume obblighi di esazione coattiva né di intervento o controllo diretto nei confronti dei datori di lavoro in relazione a tali contributi.

Misura e periodicità del contributo

La misura del contributo è stata comunicata dall’Ente all’INPS. Spetta a ENBITALIA OPN svolgere ogni attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e controllare il rispetto degli obblighi di versamento.

Al momento della sottoscrizione della convenzione, l’Ente ha dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo dovuto per ciascun lavoratore in applicazione della contrattazione collettiva. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all’INPS dall’Ente.

Compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro devono indicare il contributo nel flusso UniEmens seguendo il percorso:

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>.

Devono essere valorizzati i seguenti elementi:

  • <CodConv>: codice EBOP;
  • <Importo>: importo individuale del contributo dovuto per il lavoratore, quale quota parte del versamento effettuato tramite F24 con il medesimo codice;
  • attributo <Periodo> dell’elemento <Importo>: mese di competenza nel formato AAAA-MM, corrispondente al periodo cui si riferisce il versamento F24.

Controlli e riversamento delle somme

Prima del riversamento, l’INPS può verificare la coerenza e la congruità degli importi indicati nel modello F24 rispetto ai dati presenti nel flusso UniEmens. L’Istituto può inoltre:

  • attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
  • effettuare segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.

L’INPS riversa all’Ente gli importi riscossi senza interessi o altri oneri, al netto del rimborso spese e fatta salva la gestione degli importi per i quali siano stati utilizzati crediti previdenziali incapienti o inesistenti in compensazione.

Di norma, il riversamento è effettuato nel mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens cui il versamento è collegato. Il versamento ordinario è pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati. Il restante 2% è trattenuto dall’INPS e riversato successivamente, previo conguaglio con i costi dovuti dall’Ente per le voci previste dalla convenzione. Le modalità applicative della trattenuta richiamano il paragrafo 2 del messaggio INPS n. 1399 dell’8 aprile 2024.

Se l’importo mensile da riversare è inferiore a 50,00 euro, l’INPS accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.

In caso di cessazione del servizio per recesso o risoluzione, le quote versate dai datori di lavoro dopo la data di cessazione restano nella disponibilità dei datori stessi, che devono presentare apposita richiesta di rimborso.

Accredito delle somme e regolarità contributiva dell’Ente

Le rimesse sono effettuate su un conto corrente bancario intestato a ENBITALIA OPN. L’Ente deve comunicare all’INPS il relativo IBAN secondo le modalità telematiche stabilite dall’Istituto. L’INPS non verifica la correttezza dell’IBAN e non risponde dell’eventuale mancato accredito derivante da una comunicazione errata dell’Ente.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente tramite “Durc on line”. Le rimesse sono sospese:

  • in caso di irregolarità nella sezione INPS del documento di verifica della regolarità contributiva;
  • quando non sia possibile effettuare la verifica secondo le modalità previste.

Il riversamento riprende alla prima scadenza utile dopo la regolarizzazione della posizione o la conclusione positiva degli accertamenti istruttori. L’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse all’assolvimento prioritario dei propri compiti istituzionali.

Fornitura dei dati e accreditamento degli operatori

Dopo l’elaborazione delle denunce UniEmens, l’INPS fornisce i dati relativi ai versamenti e quelli previsti dall’articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riferiti ai singoli lavoratori.

Gli operatori autorizzati dell’Ente possono accedere ai dati esclusivamente mediante una delle seguenti identità digitali:

  • SPID di secondo livello;
  • CIE di livello 3;
  • CNS.

La richiesta di abilitazione deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, utilizzando il modulo “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici”, disponibile nella sezione moduli del sito INPS. Il modulo deve essere sottoscritto dall’operatore e dal legale rappresentante dell’Ente e accompagnato dalle copie dei documenti di identità dei firmatari. Nel modulo deve essere indicato il codice tributo EBOP.

Quando vengono meno i presupposti per l’accesso, l’Ente deve richiedere la revoca dell’abilitazione allo stesso indirizzo PEC. Il prelievo dei dati avviene tramite il servizio “Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori”. Le richieste di assistenza devono essere inviate a assistenza.entibilaterali@inps.it.

Le specifiche tecniche e operative sono contenute nell’allegato tecnico “Tracciati File Enti Bilaterali”, disponibile attraverso il medesimo servizio.

Costi e fatturazione

Per il servizio di riscossione e fornitura dati, ENBITALIA OPN deve corrispondere all’INPS:

  • 7.200,00 euro una tantum, per gli oneri di sviluppo e gestione delle procedure amministrative e informatiche;
  • 1.900,00 euro annui, per i costi ricorrenti;
  • 0,32 euro per ogni rigo del modello F24, comprensivi delle attività di gestione della riscossione, controllo, riversamento e fornitura dei dati;
  • il rimborso degli oneri sostenuti dall’INPS per la riscossione tramite F24 in base alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e INPS.

Il costo una tantum è stato fatturato e corrisposto al momento della stipula. Il costo annuale e gli oneri dovuti all’Agenzia delle Entrate sono conguagliati con la trattenuta del 2% entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Se il conguaglio non è sufficiente, l’INPS comunica via PEC il debito residuo e il termine per il pagamento.

Il debito residuo deve essere versato tramite bonifico sul conto di contabilità speciale della Tesoreria dello Stato:

  • IBAN: IT75A0100004306CS0000009601;
  • alias: CS-348-0001339;
  • intestatario: INPS Direzione Generale;
  • causale: “denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”.

Il costo di 0,32 euro per rigo F24 è trattenuto mensilmente dalle somme riscosse per l’Ente. L’INPS può rivedere i costi annuali, quelli per rigo F24 e gli oneri collegati alla riscossione, sulla base della contabilità analitica e, in particolare, considerando il numero di convenzioni sottoscritte, la gravosità dei controlli e gli adeguamenti informatici necessari.

L’eventuale variazione dei costi deve essere comunicata all’Ente, che può recedere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico dell’Ente. Le fatture sono emesse in formato elettronico ai sensi dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Clausola di salvaguardia e rapporti con i datori di lavoro

L’INPS è esonerato da responsabilità nei confronti dei datori di lavoro e dei terzi derivanti dall’applicazione della convenzione. L’esonero riguarda anche eventuali pignoramenti eseguiti dai creditori dell’Ente sulle somme oggetto della convenzione, compresi quelli già in corso o eseguiti alla data di stipula.

I rapporti derivanti dall’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi alla restituzione delle somme versate dai datori di lavoro, devono essere instaurati direttamente tra ENBITALIA OPN e i datori di lavoro interessati.

Recesso, risoluzione e sospensione

Al verificarsi delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della convenzione, l’INPS comunica all’Ente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.

La convenzione si risolve di diritto, con interruzione del servizio, anche quando l’Ente non provvede, entro il termine assegnato dall’INPS, al pagamento dei debiti residui relativi ai costi annuali e agli oneri di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.

La cessazione del servizio per recesso o risoluzione ha effetto immediato, compatibilmente con i tempi tecnici delle procedure. L’INPS può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione se l’Ente è sottoposto a procedimento giudiziale per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Le comunicazioni relative alla cessazione anticipata o alla sospensione sono trasmesse tramite PEC.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati per conto dell’Ente si applicano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni agli enti aderenti allo schema convenzionale, con esclusione del conto di debito specifico per ciascun Ente.

Per ENBITALIA OPN è istituito il seguente conto:

  • GPA18434 – Debito per contributi verso Ente Bilaterale Enbitalia OPN (ENBITALIA OPN) – codice EBOP, riscossi per suo conto.

La relativa variazione del piano dei conti è riportata nell’Allegato n. 2.

Punti principali

Durata e oggetto della convenzione

L’INPS riscuote per conto di ENBITALIA OPN i contributi previsti dalla contrattazione collettiva per il finanziamento dell’Ente. La convenzione, sottoscritta l’8 maggio 2026, è valida fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su richiesta PEC dell’Ente.

Versamento tramite modello F24

I datori di lavoro devono utilizzare il codice tributo EBOP, attribuito con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 26 giugno 2026, compilando la sezione INPS del modello F24 con codice sede, matricola INPS e mese di competenza nel formato MM/AAAA.

Compilazione del flusso UniEmens

Nel percorso DenunciaIndividuale/DatiRetributivi/DatiParticolari/ConvBilat/Conv devono essere indicati il codice convenzione EBOP, l’importo individuale dovuto per ciascun lavoratore e il periodo di competenza nel formato AAAA-MM.

Riversamento e controlli

L’INPS verifica la coerenza tra F24 e UniEmens e può effettuare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, all’Ente e ai datori di lavoro. Riversa normalmente il 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi, trattenendo il 2% per i costi previsti dalla convenzione.

Fornitura dei dati

ENBITALIA OPN può accedere ai dati dei versamenti e dei lavoratori tramite SPID di secondo livello, CIE livello 3 o CNS, previa abilitazione richiesta via PEC mediante apposito modulo.

Costi del servizio

Sono previsti 7.200 euro una tantum, 1.900 euro annui, 0,32 euro per ogni rigo F24 e il rimborso degli oneri sostenuti dall’INPS per la riscossione tramite F24. Alcuni costi sono conguagliati con la trattenuta del 2%.

Recesso, risoluzione e sospensione

Il servizio può cessare per scadenza, recesso o risoluzione, anche in caso di mancato pagamento dei costi dovuti. L’INPS può sospendere la convenzione se l’Ente è sottoposto a procedimento giudiziale per reati connessi alla sfera patrimoniale.

Istruzioni contabili

Per ENBITALIA OPN è istituito il conto GPA18434, relativo al debito per contributi riscossi dall’INPS per conto dell’Ente con codice EBOP.

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