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Circolare

Circolare numero 97 del 10-09-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI PENSIONATI CONTRIBUENTI E FAMIGLIE (CONFCONTRIBUENTI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 luglio 2026 tra l’INPS e CONFCONTRIBUENTI, valida fino al 31 dicembre 2027, per la riscossione mediante trattenuta pensionistica delle quote associative. Sono disciplinati i pensionati ammessi, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca delle deleghe, le aliquote contributive, i rapporti finanziari, i controlli, le penali, le cause di recesso o risoluzione, il codice INPS e i conti contabili dedicati.

Convenzione INPS-CONFCONTRIBUENTI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-CONFCONTRIBUENTI per la riscossione dei contributi sindacali

La circolare illustra le regole operative della convenzione sottoscritta il 30 luglio 2026 tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI PENSIONATI CONTRIBUENTI E FAMIGLIE (CONFCONTRIBUENTI), adottata sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 80 del 27 maggio 2026. La convenzione disciplina la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle pensioni e ha validità fino al 31 dicembre 2027.

Soggetti ammessi ed esclusioni

Il servizio è riservato ai pensionati che rilasciano una delega personale e volontaria, sottoscritta dal titolare della pensione. Sono ammessi i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, siano essi sostitutivi o integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono inoltre inclusi, in virtù dell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta è rilasciata tramite la trasmissione telematica all’INPS dell’apposita delega predisposta dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato anche per l’adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/679;
  • la sottoscrizione del titolare della pensione;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Presentazione, decorrenza e conservazione

Quando la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I relativi dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche utilizzate per la domanda di prestazione.

Per una pensione già in pagamento, CONFCONTRIBUENTI trasmette telematicamente i dati della delega secondo le specifiche tecniche dell’INPS e allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d’identità valido del pensionato. La delega produce effetti:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, per le pensioni gestite dall’INPS;
  • entro tre mesi dalla data di rilascio, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

L’organizzazione sindacale deve conservare, fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega e la copia del documento d’identità. La conservazione deve garantire l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, l’integrità e l’immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Revoca della delega e sostituzione

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra pensionato e organizzazione sindacale; le comunicazioni relative a tale rapporto devono quindi essere indirizzate all’organizzazione. Il pensionato può tuttavia comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento d’identità valido. L’INPS elabora la richiesta e ne dà comunicazione all’organizzazione interessata.

È consentita una sola delega per ciascuna prestazione pensionistica. Se viene trasmessa una nuova delega mentre è ancora attiva una delega a favore di un’altra organizzazione, la nuova delega produce effetti soltanto se è preceduta dalla revoca della delega precedente. La revoca deve indicare l’organizzazione revocata e gli estremi del documento del revocante.

Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’organizzazione deve trasmettere digitalmente entrambi i documenti e conservarne gli originali insieme alla copia del documento d’identità. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.

Misura del contributo sindacale

La quota è applicata alle singole rate lorde di pensione, compresa la tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, comunque denominati, e gli assegni accessori dei trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono progressive:

  • 0,50% sulla quota compresa entro l’importo del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari e oneri a carico dell’organizzazione

Le modalità di versamento delle quote e le spese sostenute dall’INPS sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione. I relativi rapporti sono gestiti centralmente dalla Direzione generale INPS e dall’organizzazione sindacale.

CONFCONTRIBUENTI deve corrispondere all’Istituto:

  • 5.400,00 euro una tantum per gli oneri di attivazione, prima della stipula della convenzione;
  • il costo fisso annuale di gestione, dovuto anche in assenza di deleghe;
  • il costo proporzionato al numero complessivo di deleghe e revoche lavorate nell’anno.

L’INPS determina annualmente il costo fisso e il costo unitario di lavorazione sulla base della contabilità analitica desunta dal Rendiconto generale. Restano inoltre a carico dell’organizzazione tutte le spese e gli ulteriori oneri inerenti alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale e non assume responsabilità per le relative vicende.

In caso di controversie sull’effettivo o valido rilascio della delega, l’organizzazione definitivamente soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata. L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi, anche in relazione a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promossi da creditori dell’organizzazione o di strutture a essa associate.

Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra iscritti e organizzazione, quest’ultima deve rimborsare, a fronte di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione

L’INPS può recedere unilateralmente in caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali, contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, dubbi sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sopravvenienze normative che rendano necessario un nuovo testo convenzionale, eccessiva onerosità del servizio derivante da eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile, oppure mancato pagamento del saldo del costo fisso annuale.

Prima del recesso, l’INPS deve comunicare la decisione motivata. L’organizzazione dispone di 30 giorni dal ricevimento per presentare osservazioni scritte e documentate. Entro i successivi 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento, oppure comunica che non intende procedere.

L’Istituto può risolvere di diritto la convenzione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

  • perdita dei requisiti di legge per la stipula;
  • perdita o mancanza dei requisiti previsti dalla convenzione o attestati nelle dichiarazioni sostitutive;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre amministrazioni pubbliche;
  • misure inibitorie adottate dalle autorità giudiziarie o amministrative;
  • uso fuorviante o per finalità diverse delle previsioni convenzionali;
  • violazione della buona fede, inclusi abuso dei diritti o delle facoltà conferiti;
  • misure cautelari personali riguardanti titolari di cariche sociali per fatti connessi alle loro funzioni e potenzialmente pregiudizievoli per le attività convenzionate;
  • violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dall’articolo 13;
  • perdita della capacità generale, anche temporanea, di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di altre disposizioni applicabili;
  • applicazione di penali superiori al 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento.

La risoluzione è comunicata tramite PEC. Il servizio di riscossione cessa immediatamente, compatibilmente con i tempi tecnici procedurali. L’INPS può inoltre sospendere l’efficacia della convenzione se l’organizzazione è sottoposta a indagini giudiziarie per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni previste dalla convenzione devono essere effettuate via PEC.

Controlli e penali

L’INPS può sottoporre annualmente a controllo a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse. Sono inoltre verificate le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti negli archivi dell’Istituto.

A seguito di richiesta trasmessa via PEC, CONFCONTRIBUENTI deve inviare entro 30 giorni la documentazione conservata, comprendente l’originale della delega, la copia del documento d’identità e ogni altra documentazione del pensionato. L’invio avviene esclusivamente tramite PEC, salvo che l’INPS ritenga necessario richiedere la trasmissione mediante raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Le irregolarità accertate comportano l’applicazione di penali graduate in base alla gravità dell’inadempimento, secondo l’articolo 10 della convenzione. Se l’importo complessivo delle penali supera il 10% delle quote riversate nell’anno all’organizzazione, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato a CONFCONTRIBUENTI è ET.

Per la contabilizzazione delle trattenute sono istituiti o utilizzati i seguenti conti:

  • GPA29433, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno corrente; il conto è movimentato esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate;
  • GPA18433, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione relativo alle quote trattenute e per l’imputazione dei pagamenti;
  • GPA35041, già in uso, per gli accreditamenti a favore dell’organizzazione sindacale.

I conti sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con CONFCONTRIBUENTI sono definiti direttamente dalla Direzione generale INPS.

Punti principali

Convenzione e soggetti interessati

La convenzione è stata sottoscritta il 30 luglio 2026 con CONFCONTRIBUENTI e resta valida fino al 31 dicembre 2027. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità gestita dall’INPS, comprese le pensioni delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica; sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere personale, volontaria, sottoscritta dal pensionato e trasmessa telematicamente all’INPS mediante il modulo istituzionale, con indicazione della quota, autorizzazione al trattamento dei dati personali ed estremi di un documento d’identità valido.

Decorrenza e conservazione

La delega presentata con la domanda di pensione decorre dalla pensione stessa. Se riferita a una pensione già in essere, decorre dalla prima rata non estratta alla ricezione della delega o, per le pensioni della Gestione pubblica, entro tre mesi dal rilascio. L’organizzazione deve conservare originale e documento d’identità secondo le regole sulla conservazione sostitutiva.

Revoca e unicità della delega

La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi del documento d’identità. È ammessa una sola delega per pensione; una nuova delega sostituisce quella precedente solo se accompagnata dalla relativa revoca. La revoca decorre dalla prima estrazione utile dei pagamenti.

Misura del contributo

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate, inclusa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia e determinati assegni accessori: 0,50% entro il trattamento minimo FPLD, 0,40% sulla quota eccedente il minimo fino al doppio e 0,35% sulla quota oltre il doppio.

Costi e rapporti finanziari

CONFCONTRIBUENTI deve corrispondere 5.400 euro una tantum per l’attivazione, il costo fisso annuale di gestione e il costo per ciascuna delega o revoca lavorata. Gli importi annuali sono determinati dall’INPS sulla base della contabilità analitica.

Recesso, risoluzione e sospensione

L’INPS può recedere per violazioni degli obblighi, contestazioni sull’organizzazione, sopravvenienze normative o eccessiva onerosità del servizio, previo contraddittorio con termine di 30 giorni per le osservazioni. Può inoltre risolvere di diritto la convenzione per perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti d’interesse, violazioni privacy, incapacità a contrarre con la PA, penali superiori al 10% delle quote riversate e altri casi previsti. È prevista anche la sospensione in caso di indagini per reati patrimoniali.

Controlli e penali

L’INPS verifica annualmente almeno l’1% delle deleghe e quelle che generano blocchi funzionali. L’organizzazione deve trasmettere la documentazione richiesta entro 30 giorni via PEC. Le irregolarità comportano penali graduate in base alla gravità e, oltre la soglia del 10% delle quote riversate, la risoluzione immediata.

Codice e contabilità

Il codice INPS assegnato è ET. Sono istituiti i conti GPA29433 per i contributi trattenuti nell’anno corrente e GPA18433 per il debito verso l’organizzazione e i pagamenti; gli accreditamenti confluiscono nel conto GPA35041.

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