Ordinanza n. 861/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione deliberato dal Consiglio di classe della classe 5BO in data 08/06/2026 e comunicato allo studente in pari data (all.1); - del correlato giudizio di non ammissione sottoscritto “per il Consiglio di Classe” dalla Prof.ssa -OMISSIS- in data 08/06/2026; - del verbale di scrutinio finale della classe 5BO dell’08/06/2026, nella parte di interesse; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti valutativi intermedi e finali, i verbali dei Consigli di classe e gli atti applicativi del Piano Didattico Personalizzato (PDP), nella parte in cui abbiano illegittimamente condotto alla deliberazione impugnata. Nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche con riserva, a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, deliberata dal Consiglio di classe, con correlato giudizio e verbale di scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato la deliberazione del Consiglio di classe dell'8 giugno 2026, il correlato giudizio di non ammissione, il verbale di scrutinio finale e gli atti presupposti, chiedendo anche l'ammissione, eventualmente con riserva, all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l'anno scolastico 2025/2026. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che lo studente aveva dedotto censure riferite alla propria particolare situazione scolastica e alla mancata o non corretta applicazione del Piano Didattico Personalizzato, predisposto nel novembre precedente e aggiornato durante l'anno, nonché alla mancata attivazione di misure di ausilio, tra cui la lettura ad alta voce del testo delle prove scritte. Il ricorso contestava quindi la legittimità della valutazione di non ammissione e chiedeva la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. In base all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Stato richiede, di regola, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi; il Consiglio di classe conserva la facoltà di ammettere lo studente anche in presenza di un'insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, ma deve motivare adeguatamente tale scelta. Nel caso concreto, lo studente presentava tre insufficienze in Diritto ed Economia Politica, Inglese e Matematica, materie rilevanti per l'indirizzo frequentato, evidenziando un grave deficit formativo. Il Collegio ha ritenuto che l'ammissione potesse risultare, anziché vantaggiosa, pregiudizievole per lo studente. La documentazione non evidenziava inoltre omissioni imputabili all'istituto nella predisposizione o nell'aggiornamento del PDP. Il TAR ha richiamato l'orientamento secondo cui l'eventuale mancata predisposizione degli strumenti di ausilio non incide sulla valutazione di ammissione, che deve essere compiuta in relazione alle competenze effettivamente raggiunte, potendo eventualmente rilevare sul piano della responsabilità dell'istituzione scolastica; nel caso concreto, neppure tale responsabilità appariva configurabile. La non ammissione è stata qualificata come misura avente finalità educative e formative, non sanzionatoria, in quanto diretta ad accertare il mancato raggiungimento delle competenze proprie della classe frequentata e a consentire il recupero delle lacune mediante la ripetizione dell'anno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. 62/2017
l’ammissione all’esame di Stato presuppone la votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, la facoltà del consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo
La sufficienza in ciascuna disciplina costituisce il presupposto ordinario per l'ammissione; la presenza di insufficienze non impedisce in assoluto l'ammissione, ma rimette al Consiglio di classe una facoltà da esercitare con adeguata motivazione. La valutazione deve considerare le competenze effettivamente raggiunte dallo studente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della valutazione e della decisione sulla domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dello studente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la non ammissione all'Esame di Stato può essere sospesa solo in presenza di un adeguato fumus boni iuris; la mera allegazione della particolare situazione personale o scolastica dello studente non è sufficiente quando risultino più insufficienze significative nelle materie caratterizzanti l'indirizzo di studi e un grave deficit formativo.
- L'ammissione all'Esame di Stato richiede ordinariamente una votazione almeno pari a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento; in presenza di un'insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, il Consiglio di classe può comunque deliberare l'ammissione, ma deve fornire un'adeguata motivazione.
- La valutazione dell'ammissione deve fondarsi sulle competenze e abilità effettivamente raggiunte dallo studente nell'anno scolastico. L'eventuale mancata predisposizione di strumenti di ausilio didattico non determina, di per sé, l'illegittimità del giudizio di non ammissione, potendo eventualmente rilevare sul piano della responsabilità dell'istituzione scolastica.
- La non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato non ha natura sanzionatoria, anche se può essere percepita come afflittiva, ma persegue finalità educative e formative dirette a consentire il recupero delle lacune mediante la ripetizione dell'anno scolastico.
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