Sentenza del 01/02/2019 n. 253 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - accertamento -contratti collegati - termine - dies a quo - momento in cui si verifica l'effetto giuridico finale - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma una distinzione tra atti collegati e atti autonomi: per gli atti funzionalmente collegati, il dies a quo del termine triennale coincide con il perfezionamento dell'effetto giuridico finale; per gli atti privi di collegamento, il termine decorre autonomamente per ciascun atto. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio, né indica se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la decorrenza del termine triennale di decadenza dell'Ufficio per l'accertamento dell'imposta di registro in presenza di una pluralità di atti tra loro collegati. Il principio affermato è che, quando gli atti sono uniti da un collegamento funzionale e concorrono a realizzare un unico effetto giuridico finale, il termine decorre dal momento in cui tale effetto si verifica. In assenza di collegamento funzionale, ciascun atto deve invece essere considerato autonomamente e il termine di accertamento decorre separatamente per ogni singolo atto dispositivo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro e termine triennale di decadenza per l'accertamento
Il termine di decadenza dell'Ufficio è individuato, per gli atti collegati, con riferimento al momento in cui si realizza l'effetto giuridico finale; per gli atti non collegati, il termine si applica separatamente a ciascun atto.
Massime di principio
- Quando più atti sono parte di un'operazione unitaria e risultano funzionalmente collegati, il termine di decadenza per l'accertamento può decorrere dall'ultimo atto o comunque dal momento in cui si realizza l'effetto giuridico complessivo.
- Il semplice collegamento temporale o soggettivo tra atti non è necessariamente sufficiente: occorre un collegamento funzionale, ossia una relazione tale per cui gli atti concorrano alla realizzazione di un unico risultato giuridico.
- Se manca un collegamento funzionale, ogni atto conserva la propria autonomia fiscale e il termine di accertamento decorre distintamente per ciascuno di essi.
- Per valutare la tempestività dell'accertamento occorre quindi ricostruire l'operazione nel suo complesso, individuando la finalità comune degli atti e il momento in cui si è prodotto l'effetto giuridico finale.
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