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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08559/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Trieste che aveva escluso la responsabilità di Poste Italiane per l'incasso indebito del bonifico domiciliato. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (servizio postale)

La controversia

La controversia riguarda un bonifico domiciliato dell'importo di euro 2.200 disposto a favore di un soggetto determinato ma materialmente riscosso da ignoti presso uno sportello di Poste Italiane. Il giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria della società cliente, mentre il Tribunale di Trieste ha riformato la decisione, escludendo la responsabilità contrattuale di Poste Italiane. In particolare, il Tribunale ha qualificato il bonifico domiciliato come operazione assimilabile a una delegazione di pagamento inserita nel rapporto di mandato sotteso al conto corrente, ma non pienamente riconducibile alla disciplina degli assegni ex art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933. Ha quindi ritenuto che Poste avesse adempiuto con diligenza agli obblighi di identificazione del beneficiario, avendo acquisito e annotato i documenti esibiti, verificato la corrispondenza dei dati anagrafici e della password con il flusso del mandato elettronico, in assenza di ulteriori elementi identificativi forniti dal disponente. Con il ricorso per cassazione la società cliente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il bonifico domiciliato sarebbe integralmente sussumibile nella disciplina della legge assegni; 2) violazione di varie norme civilistiche e processuali, per avere la sentenza escluso la responsabilità di Poste e per non avere correttamente valutato il contenuto del contratto, la prova liberatoria dell'adempimento, la leggibilità della quietanza e l'omessa produzione della copia dei documenti di identità del prenditore; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata produzione del documento di identità del falso prenditore e nullità per omessa pronuncia sulla relativa eccezione. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, richiamando una giurisprudenza di legittimità già consolidata in controversie analoghe, affermando che i motivi tendevano in sostanza a sollecitare nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e che, comunque, l'attività svolta da Poste era conforme agli standard di diligenza professionale richiesti nell'identificazione del beneficiario di un bonifico domiciliato. Ha inoltre precisato che l'asserito errore di percezione, se inteso come errore revocatorio, è tutelabile con altro rimedio, mentre se dedotto come travisamento della prova non è scrutinabile nel caso concreto, anche perché il giudice d'appello aveva comunque esaminato la doglianza sulla mancata produzione documentale senza ritenerla decisiva.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La disciplina degli assegni non è automaticamente applicabile al bonifico domiciliato; l'operazione non può essere pienamente assimilata al pagamento mediante titolo di credito secondo la lettura accolta dal Tribunale e condivisa dalla Corte.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato in relazione ai criteri interpretativi, ma la Corte non accoglie la tesi estensiva proposta dalla ricorrente sulla sussumibilità del bonifico domiciliato nella legge assegni.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare l'interpretazione del contratto, ma la doglianza è respinta perché diretta a ottenere una rivalutazione del fatto e delle modalità di esecuzione dell'obbligazione.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato ai fini dell'interpretazione secondo buona fede del contratto, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una lettura sfavorevole al predisponente, ma la censura è respinta.

  • art. 1218 c.c.

    La Corte conferma l'esclusione dell'inadempimento contrattuale della resistente, ritenendo provata una condotta conforme alla diligenza richiesta.

  • art. 1175 c.c.

    Usato come parametro della correttezza nell'adempimento, richiamato nel contesto della valutazione di diligenza di Poste Italiane.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale dell'operatore deve essere valutata secondo lo standard dell'argentarius; nel caso concreto tale standard è ritenuto rispettato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla distribuzione dell'onere probatorio in tema di prova liberatoria dell'adempimento, ma la Corte esclude che vi fosse un difetto decisivo di prova in capo alla resistente.

  • art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente in materia di identificazione documentale, senza che la censura venga accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per dedurre un errore di percezione/lettura della quietanza; la Corte osserva che, se inteso come errore revocatorio, appartiene ad altro mezzo di impugnazione, mentre non è comunque idoneo a sovvertire l'esito del giudizio di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono formulate come violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi ed errori processuali; la Corte le dichiara in sostanza inammissibili o infondate perché mirano a un nuovo giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato non va automaticamente equiparato alla disciplina dell'assegno: occorre verificare la concreta struttura dell'operazione e gli obblighi specifici che gravano sull'intermediario o sul gestore del pagamento.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, della prova o dell'adeguatezza della condotta tenuta.
  • L'adempimento dell'obbligo di pagamento presso sportello deve essere valutato alla luce della diligenza professionale qualificata dell'operatore e degli standard ordinamentali applicabili all'identificazione del beneficiario.
  • Se il giudice di merito accerta che il soggetto incaricato del pagamento ha verificato i dati identificativi disponibili, acquisito i documenti esibiti e controllato la corrispondenza con il flusso elettronico, la responsabilità contrattuale può essere esclusa per adempimento diligente.
  • L'asserito travisamento della prova, quando non integra i presupposti dell'errore revocatorio, non consente di per sé la cassazione della sentenza se la doglianza richiede un riesame del materiale probatorio o riguarda circostanze già valutate dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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