Regolamento (UE) 2022/470
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/470 della Commissione del 23 marzo 2022 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni suine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, per un periodo limitato, un regime di aiuto all’ammasso privato per le carni suine, fissando in anticipo l’importo dell’aiuto per diverse categorie di prodotti. La misura risponde alle gravi difficoltà del mercato, dovute al calo delle esportazioni, alla peste suina africana, agli effetti della COVID-19 e alle turbative derivanti dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Sono disciplinati i prodotti ammissibili, i periodi di ammasso, i quantitativi minimi, la cauzione e una deroga alla frequenza ordinaria delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.
Aiuto all’ammasso privato di carni suine con fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto per determinate categorie di prodotti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore delle carni suine che presentano domande di aiuto per l’ammasso privato di prodotti ammissibili indicati nell’allegato, nei limiti territoriali dell’Unione europea. Riguarda esclusivamente carni fresche o refrigerate non ancora conferite all’ammasso, per periodi di stoccaggio di 60, 90, 120 o 150 giorni. Salvo deroghe specifiche del regolamento, si applicano anche il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Aiuto all’ammasso privato di carni suine e fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Il regolamento introduce una misura straordinaria di sostegno al mercato delle carni suine, finalizzata a ridurre lo squilibrio tra domanda e offerta mediante l’ammasso privato di specifici prodotti suinicoli. La Commissione motiva l’intervento con le persistenti difficoltà del settore, aggravate dal rallentamento delle esportazioni verso la Cina, dalla diffusione della peste suina africana, dagli effetti delle restrizioni COVID-19 e dalle turbative conseguenti all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Contesto e finalità della misura
Il regolamento si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e utilizza lo strumento dell’aiuto all’ammasso privato per sostenere il mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi. La scelta della fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto è giustificata dall’esigenza di disporre di un sistema operativo rapido e flessibile per gli operatori.
Ambito di applicazione e disciplina applicabile
L’articolo 1 istituisce l’aiuto all’ammasso privato di carni suine ai sensi dell’articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Salvo diversa previsione del presente atto, restano applicabili il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che disciplinano in via generale l’aiuto all’ammasso privato.
Prodotti ammissibili e struttura dell’aiuto
L’articolo 2 rinvia all’allegato per l’elenco delle categorie ammissibili e per i relativi importi unitari dell’aiuto, differenziati in base alla durata dell’ammasso. Il sostegno riguarda soltanto quantitativi di carni fresche o refrigerate che non siano ancora stati conferiti all’ammasso, requisito essenziale per assicurare l’efficacia della misura sul mercato.
L’allegato individua sette categorie di prodotti, tra cui:
- mezzene e carcasse intere di animali fino a 20 kg;
- prosciutti, spalle, parti anteriori e lombate con le relative varianti, anche disossate;
- pancette in diverse presentazioni;
- tagli corrispondenti ai "middles" disossati;
- lardo con o senza cotenna.
Per ciascuna categoria sono previsti importi diversi per 60, 90, 120 e 150 giorni di ammasso. Le note dell’allegato precisano inoltre alcune condizioni tecniche di presentazione, come il taglio "Wiltshire", il limite massimo di spessore del lardo aderente nelle lombate e nei collari, e la definizione di lardo ai fini dell’ammissibilità.
Domande di aiuto, termini e requisiti quantitativi
Le domande possono essere presentate a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento e fino al 29 aprile 2022. Ogni domanda deve riferirsi a una sola categoria di prodotto tra quelle elencate nell’allegato e indicare il pertinente codice NC.
Il periodo di ammasso deve essere scelto tra 60, 90, 120 o 150 giorni. Per ciascuna domanda è richiesto un quantitativo minimo pari a:
- 10 tonnellate per i prodotti disossati;
- 15 tonnellate per gli altri prodotti.
Cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali
L’articolo 4 prevede una cauzione pari al 20 % degli importi dell’aiuto indicati nelle colonne da 3 a 6 dell’allegato, da prestare all’atto della presentazione della domanda. La cauzione è funzionale a garantire il rispetto degli obblighi contrattuali e l’efficacia della misura sul mercato.
Comunicazioni alla Commissione e deroga alla frequenza ordinaria
In deroga alla disciplina ordinaria dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, l’articolo 5 impone agli Stati membri una comunicazione bisettimanale alla Commissione dei quantitativi oggetto di domande di conclusione dei contratti.
Le comunicazioni devono essere effettuate:
- il lunedì entro le ore 12.00, ora di Bruxelles, per le domande presentate il giovedì e il venerdì precedenti;
- il giovedì entro le ore 12.00, ora di Bruxelles, per le domande presentate il lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione dell’aiuto e norme applicabili
L’articolo 1 istituisce un aiuto all’ammasso privato di carni suine ai sensi dell’articolo 17, primo comma, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si applicano, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Prodotti ammissibili e importi dell’aiuto
L’articolo 2 rinvia all’allegato per l’elenco delle categorie di prodotti ammissibili e per gli importi dell’aiuto per periodo di ammasso. L’aiuto è concesso solo per quantitativi di carni fresche o refrigerate che non siano ancora stati conferiti all’ammasso.
Domande, periodi di ammasso e quantitativi minimi
L’articolo 3 consente la presentazione delle domande a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e fissa il termine ultimo al 29 aprile 2022. Le domande devono riferirsi a un periodo di ammasso di 60, 90, 120 o 150 giorni, riguardare una sola categoria dell’allegato e indicare il pertinente codice NC. Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate per i prodotti disossati e di 15 tonnellate per gli altri prodotti.
Cauzione
L’articolo 4 stabilisce che la cauzione richiesta al momento della domanda, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238, è pari al 20 % degli importi dell’aiuto indicati nelle colonne da 3 a 6 della tabella dell’allegato.
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione
In deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, l’articolo 5 impone agli Stati membri comunicazioni alla Commissione due volte alla settimana: il lunedì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) per le domande presentate il giovedì e venerdì precedenti, e il giovedì entro le ore 12.00 per le domande presentate il lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana.
Importi dell’aiuto per categoria
L’allegato definisce sette categorie di prodotti, con importi differenziati per 60, 90, 120 e 150 giorni di ammasso. Tra le categorie figurano mezzene, prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate, pancette, middles e lardo, con specifiche precisazioni tecniche sulle presentazioni ammesse e sui codici NC.
Entrata in vigore
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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