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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/468

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/468 della Commissione del 23 marzo 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32022R0468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di calcio-silicio dalla Cina, confermando che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. La Commissione respinge le principali contestazioni sui calcoli di dumping, sulla scelta del paese rappresentativo e sull’esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese, e conferma la riscossione definitiva dei dazi provvisori già istituiti. Sono inoltre disciplinate le condizioni per applicare le aliquote individuali e viene respinta un’offerta di impegno sui prezzi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di calcio-silicio, attualmente classificato con i codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202998030 e 2850006091), originario della Repubblica popolare cinese. Il regolamento riguarda gli importatori nell’Unione, i produttori esportatori cinesi specificamente individuati e tutte le altre società non nominate; prevede anche regole speciali per l’applicazione delle aliquote individuali tramite fattura commerciale valida. Non disciplina altri prodotti o origini, e le aliquote individuali non si estendono automaticamente a società collegate non espressamente menzionate.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio dalla Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/468 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping avviata il 18 febbraio 2021 sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036, ritiene accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, e dispone quindi l’istituzione di misure definitive nonché la riscossione definitiva dei dazi provvisori.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

Il prodotto interessato è il calcio-silicio, attualmente classificato con i codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60, corrispondenti ai codici TARIC 7202998030 e 2850006091. La misura riguarda esclusivamente le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. L’inchiesta è stata aperta su denuncia di Euroalliages, presentata per conto dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base.

Svolgimento procedurale

Dopo l’apertura, la Commissione ha adottato misure provvisorie con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 e ha svolto una seconda fase di contraddittorio, con divulgazione dei fatti essenziali, osservazioni delle parti e audizioni richieste. Nel corso del procedimento hanno presentato osservazioni il governo cinese, i produttori esportatori collaboranti Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd., Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. con la collegata Overseas Metallurgy Co., Ltd., Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd., oltre ad utilizzatori e al denunciante.

Dumping: valore normale, distorsioni significative e paese rappresentativo

Una parte centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che consente di determinare il valore normale sulla base di dati esenti da distorsioni quando nel paese esportatore esistono distorsioni significative. La Commissione respinge le contestazioni del governo della RPC e dei produttori esportatori circa la compatibilità di tale norma con l’OMC e ritiene legittimo l’uso del meccanismo delle distorsioni significative, fondato su elementi oggettivi raccolti in una relazione per paese e su altre fonti.

La Commissione conferma il Brasile quale paese rappresentativo appropriato, respingendo le obiezioni secondo cui il mercato brasiliano dell’energia elettrica sarebbe distorto, che la Russia o il Kazakistan sarebbero alternative migliori, o che mancassero dati pubblici sufficienti per la quarzite. Per alcune voci di costo, come la quarzite, la Commissione utilizza il prezzo sul mercato dell’Unione quale valore di riferimento esente da distorsioni, in assenza di dati migliori e verificabili nel paese rappresentativo o in altri mercati adeguati.

Determinazione dei costi esenti da distorsioni

Il regolamento illustra le fonti impiegate per costruire il valore normale: importazioni brasiliane da banca dati GTA, statistiche ILO per il costo del lavoro, prezzi di EDP Brasil per l’energia elettrica, e dati dell’industria dell’Unione per la quarzite. Sono trattati separatamente materie prime, energia, sottoprodotti, materiali di consumo, spese generali di produzione e costi di trasporto. La Commissione accoglie alcune osservazioni sul ricalcolo del prezzo dell’energia elettrica in Brasile, utilizzando i dati tariffari del periodo dell’inchiesta e tenendo conto delle fasce orarie e dei consumatori industriali ad alta tensione.

Margini di dumping definitivi

I margini di dumping finali, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 52,3 % per Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., al 123,6 % per Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., al 75,0 % per Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd. e al 132,6 % per tutte le altre società. La Commissione comunica che i margini individuali sono stati ricalcolati tenendo conto delle osservazioni accolte nella fase finale.

Pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole: il volume delle importazioni cinesi è cresciuto, la quota di mercato dell’Unione è diminuita e i prezzi cinesi hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi dell’Unione. Vengono respinte le tesi che attribuivano il danno alla contrazione della domanda di acciaio, alle importazioni dal Brasile, alla COVID-19 o all’aumento dei prezzi dell’energia. Sul piano dell’interesse dell’Unione, la Commissione conclude che le misure sono necessarie per ristabilire condizioni di concorrenza leale e consentire all’industria dell’Unione di proseguire l’attività; le preoccupazioni degli utilizzatori e degli importatori non sono ritenute tali da prevalere sull’esigenza di eliminare gli effetti del dumping.

Livello delle misure e dazi applicabili

In applicazione del principio del dazio inferiore, i dazi definitivi sono fissati al livello del margine di pregiudizio e non del più elevato margine di dumping, salvo il caso residuale. Le aliquote definitive sono quindi: 31,5 % per Ketong, 42,7 % per Shun Tai, 32,8 % per Shenghua e 50,7 % per tutte le altre società. Il regolamento precisa che le aliquote individuali valgono solo per i produttori espressamente indicati e per le loro esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta; le altre società restano assoggettate all’aliquota residuale.

Fatture commerciali, controlli doganali ed elusione

Per beneficiare delle aliquote individuali, l’importatore deve esibire una fattura commerciale conforme alle prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3. Le autorità doganali conservano comunque il potere di svolgere i normali controlli e di richiedere documenti supplementari. Il testo avverte inoltre che un aumento significativo delle esportazioni di una società con aliquota individuale può giustificare un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

Offerta di impegno sui prezzi

Un esportatore ha presentato un’offerta di impegno ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base, proponendo un prezzo minimo all’importazione medio indicizzato ai prezzi dell’energia elettrica in Brasile. La Commissione la respinge perché il mercato è troppo volatile, il nesso tra i prezzi del prodotto e i fattori produttivi non è dimostrato e il controllo dell’adempimento sarebbe difficoltoso anche per criticità contabili dell’esportatore.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori e decorrenza

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino ai livelli fissati dal regolamento; gli importi versati in eccesso sono svincolati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese. Le aliquote definitive, sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 31,5 % per Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd. (codice addizionale TARIC C721), al 42,7 % per Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. (C722), al 32,8 % per Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd. (C723) e al 50,7 % per tutte le altre società (C999).

Condizione documentale per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società che emette la fattura, con attestazione dell’identità del produttore, del volume e dell’originaria cinese del prodotto. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

L’articolo 2 dispone la riscossione in via definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Finalità della misura e fondamento giuridico

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 4, dopo la verifica di dumping, pregiudizio, nesso causale, livello delle misure e interesse dell’Unione.

Esclusioni e portata soggettiva delle aliquote

Le aliquote individuali si applicano solo alle entità giuridiche espressamente indicate e alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato da tali entità. Le importazioni prodotte da altre società, anche se collegate a quelle menzionate, ricadono nell’aliquota residuale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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