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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/469

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione del 23 marzo 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32022R0469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene per correggere errori tipografici contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, relativo ai dazi compensativi definitivi sui cavi di fibre ottiche cinesi, e nel regolamento antidumping collegato. Vengono rettificati i tassi di sovvenzione di due voci del gruppo FTT, il tasso relativo ai finanziamenti agevolati tramite prestiti e il codice addizionale TARIC applicabile alle "tutte le altre società". La rettifica ha effetto retroattivo dal 20 gennaio 2022, data di entrata in vigore del regolamento originario.

Rettifica di errori materiali nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 sui dazi compensativi e nel connesso regolamento antidumping sui cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla correzione di talune aliquote e codici addizionali TARIC già previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011. Incide sui produttori esportatori inseriti nel campione, sulle altre società collaboranti e su tutte le altre società soggette ai dazi compensativi e antidumping definitivi; la rettifica opera con effetto retroattivo dal 20 gennaio 2022.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 sui cavi di fibre ottiche cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione interviene in via meramente correttiva sul quadro dei dazi compensativi e antidumping applicabili alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è quella di eliminare errori materiali presenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, che aveva istituito il dazio compensativo definitivo e modificato il precedente regolamento antidumping (UE) 2021/2011.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1037 sulla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea e, per il profilo antidumping, il regolamento (UE) 2016/1036. Le correzioni riguardano esclusivamente dati numerici e un codice TARIC, senza alterare l’impianto sostanziale delle misure di difesa commerciale già adottate.

Rettifica dei tassi di sovvenzione

Il primo intervento correttivo riguarda il considerando 217 del regolamento (UE) 2022/72, relativo ai tassi di sovvenzione dei produttori esportatori inclusi nel campione. Il testo rettificato stabilisce che:

  • per il gruppo FTT il tasso di sovvenzione sui "sussidi" è pari a 1,88 %;
  • per il gruppo ZTT il corrispondente tasso è pari a 0,33 %.

Il considerando 339 viene poi sostituito per precisare i tassi di sovvenzione relativi ai "finanziamenti agevolati: prestiti". I valori corretti sono:

  • 1,39 % per il gruppo FTT;
  • 0,38 % per il gruppo ZTT.

Secondo il considerando (3) del regolamento rettificativo, nel testo originario erano presenti errori tipografici che indicavano valori diversi per il gruppo FTT.

Correzione del regime antidumping e del codice TARIC

La rettifica interviene anche sull’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/72, che modifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2011. In particolare, viene corretto il codice addizionale TARIC associato a "tutte le altre società", che deve essere C999 anziché C699.

Il testo rettificato riporta altresì le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto:

  • gruppo FTT: 33,7 %, codice C696;
  • gruppo ZTT: 14,6 %, codice C697;
  • altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I: 23,4 %;
  • altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non a quella antisovvenzioni, elencate nell’allegato II: 20,9 %;
  • tutte le altre società: 33,7 %, codice C999.

Dazio compensativo definitivo confermato

Il regolamento conferma anche le aliquote del dazio compensativo definitivo sul prezzo cif alla frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto:

  • gruppo FTT: 10,3 %;
  • gruppo ZTT: 5,1 %;
  • altre società che hanno collaborato a entrambe le inchieste e figurano nell’allegato I: 7,8 %;
  • altre società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping e figurano nell’allegato II: 10,3 %;
  • tutte le altre società: 10,3 %.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento è adottato il 23 marzo 2022 e entra in vigore con effetto retroattivo dal 20 gennaio 2022. La rettifica si applica quindi come se le correzioni fossero state già incluse nel regolamento originario sin dalla sua entrata in vigore, incidendo sulla corretta applicazione dei dazi e dei relativi codici TARIC.

Disposizioni principali

Rettifica dei tassi di sovvenzione nel considerando 217

Il considerando 217 del regolamento (UE) 2022/72 è sostituito per correggere i tassi di sovvenzione del gruppo FTT. I tassi corretti sono pari a 1,88 % per i "sussidi" e a 1,39 % per i "finanziamenti agevolati: prestiti"; nel testo originario erano indicati erroneamente 1,79 % e 0,90 %.

Rettifica del considerando 339 sui prestiti agevolati

Il considerando 339 è sostituito per precisare che il tasso di sovvenzione determinato per i finanziamenti agevolati tramite prestiti è pari a 1,39 % per il gruppo FTT e a 0,38 % per il gruppo ZTT.

Rettifica del codice addizionale TARIC per il dazio antidumping

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/72 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2011; la rettifica corregge il codice addizionale TARIC applicabile a "tutte le altre società", che deve essere C999 anziché C699.

Conferma delle aliquote dei dazi compensativi e antidumping

Il testo rettificato conferma le aliquote già comunicate: dazio compensativo definitivo del 10,3 % per il gruppo FTT, del 5,1 % per il gruppo ZTT, del 7,8 % per le altre società collaborative incluse nell’allegato I, del 10,3 % per le altre società collaborative indicate nell’allegato II e per tutte le altre società; dazio antidumping definitivo del 33,7 % per il gruppo FTT con codice C696, del 14,6 % per il gruppo ZTT con codice C697, del 23,4 % per le società dell’allegato I, del 20,9 % per le società dell’allegato II e del 33,7 % per tutte le altre società con codice C999.

Effetto retroattivo e decorrenza

La rettifica ha effetto retroattivo a decorrere dal 20 gennaio 2022, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72.

Come è indicizzato

Materiedazi compensatividazi antidumpingpolitica commercialedifesa commerciale

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