Regolamento (UE) 2022/931
Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione del 23 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole operative uniformi per i controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti, integrando il regolamento (UE) 2017/625. La finalità è garantire continuità rispetto al precedente sistema della direttiva 96/23/CE, disciplinando selezione delle combinazioni contaminante/prodotto da campionare e criteri di strategia di campionamento. Le norme si applicano ai contaminanti rilevanti ai sensi del regolamento (CEE) n. 315/93 e tengono conto anche di specifici profili di rischio, delle non conformità pregresse e delle informazioni disponibili su consumo, metodi analitici e importazioni.
Norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri che svolgono controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti, nell’ambito dei piani di controllo nazionali pluriennali previsti dal regolamento (UE) 2017/625. Riguarda i contaminanti ai sensi del regolamento (CEE) n. 315/93, inclusi quelli per i quali la normativa dell’Unione fissa livelli massimi o altri livelli normativi che richiedono intervento delle autorità competenti. Include anche i controlli sui composti del mercurio nei casi richiamati dal regolamento; non disciplina in generale tutti i controlli ufficiali sugli alimenti, ma solo quelli pertinenti ai contaminanti. Si applica dal 1° gennaio 2023 in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile, con rilevanza anche ai fini SEE.
Norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti
Il regolamento delegato (UE) 2022/931 integra il regolamento (UE) 2017/625 introducendo norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti. Esso è adottato in continuità con il precedente sistema della direttiva 96/23/CE e mira a garantire regole uniformi per la selezione dei prodotti da campionare e per la definizione della strategia di campionamento nei piani di controllo nazionali pluriennali.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che gli Stati membri effettuino i controlli ufficiali sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale e consente alla Commissione di fissare prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli sui contaminanti. Poiché la direttiva 96/23/CE è stata abrogata ma non tutte le relative misure sono state trasposte nel nuovo quadro, il presente regolamento, insieme al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932, preserva la continuità delle regole operative, compresi i contenuti dei piani e le modalità di campionamento.
Ambito materiale di applicazione
Il regolamento riguarda i controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza di contaminanti negli alimenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 315/93. Secondo il considerando 3, esso si applica a tutti i contaminanti per i quali la normativa dell’Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi che impongono o determinano un intervento delle autorità competenti. Il considerando 4 chiarisce inoltre che i controlli sui composti del mercurio rientrano nel suo ambito, sostituendo, per tali aspetti, le norme specifiche sui residui di antiparassitari.
Definizione rilevante
L’articolo 1 rinvia espressamente alla definizione di "contaminante" contenuta nell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93. La definizione comune assicura uniformità interpretativa tra gli Stati membri nell’attuazione dei controlli ufficiali.
Obblighi degli Stati membri: controlli e campionamento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di controllare la presenza di contaminanti negli alimenti conformemente all’allegato I e di adottare una strategia di campionamento conformemente ai criteri dell’allegato II. In pratica, il regolamento non si limita a richiedere controlli generici, ma indirizza gli Stati membri verso specifiche combinazioni contaminante/prodotto e verso criteri di selezione basati sul rischio e sulla rappresentatività.
Combinazioni contaminante/prodotto da controllare
L’allegato I individua una serie di gruppi di prodotti di origine animale per i quali devono essere considerate determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti, tra cui inquinanti organici persistenti alogenati, metalli, micotossine e altri contaminanti. Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri:
- carni bovine, ovine e caprine non trasformate, comprese le frattaglie commestibili;
- carni suine non trasformate, comprese le frattaglie commestibili;
- carni equine non trasformate;
- carni di pollame non trasformate;
- latte crudo bovino, ovino e caprino;
- uova di gallina e altre uova fresche;
- miele;
- prodotti della pesca non trasformati, esclusi i crostacei;
- crostacei e molluschi bivalvi;
- grassi e oli animali e di organismi marini;
- prodotti trasformati di origine animale. Per gli alimenti di origine non animale, l’allegato I prevede che gli Stati membri considerino tutte le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione dell’Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi.
Criteri di selezione basati sul rischio
L’allegato I elenca i criteri che gli Stati membri devono considerare per selezionare le combinazioni da sottoporre a controllo. Tra questi figurano:
- la frequenza delle non conformità rilevate nei campioni nazionali, di altri Stati membri o di paesi terzi, in particolare se segnalate tramite il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi o il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa;
- la disponibilità di metodi di laboratorio e standard analitici adeguati;
- il rischio potenziale per i consumatori o per gruppi specifici di popolazione, tenendo conto dei dati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare o di altre fonti scientifiche;
- i dati di consumo e i modelli di esposizione alimentare;
- per gli alimenti di origine animale rientranti nel piano di controllo per gli alimenti che entrano nell’Unione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2022/932, anche i risultati dei controlli della Commissione nei paesi terzi, eventuali dubbi sull’affidabilità delle garanzie di conformità e le informazioni sulla vigilanza rafforzata.
Strategia di campionamento e selezione degli operatori
L’allegato II disciplina la strategia di campionamento. Per ogni operatore del settore alimentare da controllare, lo Stato membro deve considerare:
- precedenti di non conformità;
- carenze nell’applicazione dell’HACCP e dei relativi autocontrolli;
- carenze nella tenuta delle registrazioni richieste dal regolamento (CE) n. 852/2004;
- esigenza di un campionamento rappresentativo indipendentemente dalle dimensioni dell’operatore;
- situazioni emergenti, quali cambiamenti nei modelli di consumo, calamità naturali o problemi economici che alterano le catene commerciali alimentari.
Per i macelli, i laboratori di sezionamento, gli stabilimenti di produzione del latte, gli stabilimenti per la produzione e l’immissione in commercio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, gli stabilimenti per la produzione di miele e uova e i centri di imballaggio delle uova, devono essere considerati anche:
- i criteri dell’allegato I e quelli sopra indicati;
- la quota di tali stabilimenti nel volume produttivo complessivo dello Stato membro;
- le origini pertinenti degli animali macellati, del latte, dei prodotti dell’acquacoltura, del miele e delle uova.
Modalità di prelievo dei campioni
L’allegato II richiede di evitare, per quanto possibile, un campionamento multiplo presso un singolo operatore, salvo che l’operatore sia stato selezionato in base ai criteri di rischio oppure sia fornita un’adeguata giustificazione nel piano di controllo. In ogni caso, deve restare garantito il rispetto della frequenza dei controlli prevista.
Per gli alimenti rientranti nel piano di controllo per gli alimenti immessi in commercio nell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/932, il campionamento deve avvenire sia sugli alimenti già immessi in commercio sia su quelli destinati all’immissione in commercio, lungo le varie fasi della filiera: produzione primaria, attività all’aperto, macelli, trasformazione, magazzinaggio e vendita.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2023, in coerenza con il periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2017/625 e con l’esigenza di coordinamento con gli ultimi piani di monitoraggio adottati sotto la direttiva 96/23/CE.
Rilevanza pratica per gli operatori e le autorità
Per le autorità competenti, il regolamento fornisce una cornice operativa vincolante per programmare i controlli sui contaminanti in modo mirato e documentabile. Per gli operatori del settore alimentare, esso rafforza l’importanza della conformità documentale, dell’autocontrollo, della tracciabilità e della gestione del rischio lungo la filiera, poiché tali elementi incidono direttamente sulla probabilità di essere selezionati per i controlli ufficiali.
Disposizioni principali
Definizione di contaminante
L’articolo 1 richiama, ai fini del regolamento, la definizione di "contaminante" contenuta nell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93.
Obbligo di controllo e strategie di campionamento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di controllare la presenza di contaminanti negli alimenti conformemente all’allegato I e di adottare una strategia di campionamento conforme ai criteri dell’allegato II.
Selezione delle combinazioni contaminante/prodotto
L’allegato I individua le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che devono essere controllate, distinguendo tra prodotti di origine animale e alimenti di origine non animale per i quali la legislazione dell’Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi.
Criteri di rischio per la scelta dei controlli
Per selezionare le combinazioni da controllare, gli Stati membri devono considerare la frequenza delle non conformità, la disponibilità di metodi e standard analitici, il rischio per i consumatori, i dati di consumo, nonché, per gli alimenti di origine animale importati o rientranti nei piani previsti dal regolamento (UE) 2022/932, anche i risultati dei controlli della Commissione nei paesi terzi, le informazioni sull’affidabilità delle garanzie di conformità e le informazioni sulla vigilanza rafforzata.
Criteri di strategia di campionamento
L’allegato II stabilisce i criteri per scegliere gli operatori e gli stabilimenti da controllare, considerando precedenti di non conformità, carenze nei sistemi HACCP e nelle registrazioni, rappresentatività del campionamento, situazioni emergenti e, per taluni stabilimenti, la quota produttiva nel totale nazionale e l’origine degli animali o delle materie prime.
Modalità di prelievo e divieto di campionamento ripetuto
L’allegato II prevede che, al momento del prelievo dei campioni, si debba evitare il più possibile il campionamento multiplo presso il medesimo operatore, salvo selezione motivata in base ai criteri di rischio o adeguata giustificazione nel piano di controllo, garantendo comunque la frequenza prevista dei controlli.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° gennaio 2023.
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