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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/467

Regolamento delegato (UE) 2022/467 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli

Normativa europea32022R0467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una misura straordinaria di sostegno per gli agricoltori dell’Unione colpiti dagli effetti economici dell’invasione dell’Ucraina, in particolare per l’aumento dei costi e le perturbazioni degli scambi. L’Unione mette a disposizione degli Stati membri 500 milioni di EUR, ripartiti secondo l’allegato, per finanziare interventi nazionali mirati a sicurezza alimentare e riequilibrio del mercato. Gli Stati membri possono inoltre concedere un cofinanziamento nazionale fino al 200% dell’importo UE loro assegnato. Il regolamento disciplina condizioni di utilizzo, obblighi di comunicazione alla Commissione e termine ultimo di pagamento delle misure.

Aiuto eccezionale di adattamento, finanziato dall’Unione, a favore dei produttori dei settori agricoli colpiti dalla turbativa del mercato conseguente alla guerra in Ucraina e all’aumento dei costi dei fattori di produzione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’UE destinatari delle somme indicate nell’allegato e, tramite le misure nazionali da essi adottate, ai produttori dei settori agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, colpiti da turbative di mercato derivanti dall’aumento dei costi dei fattori di produzione o da restrizioni commerciali. Le misure devono essere dirette a sostenere agricoltori impegnati in attività di economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse o metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima. È previsto che il vantaggio economico sia integralmente trasferito ai produttori quando non siano beneficiari diretti. Per gli Stati membri non euro, il cambio si determina alla data di entrata in vigore del regolamento. Le spese sono ammissibili solo per pagamenti effettuati entro il 30 settembre 2022. Il regolamento si applica solo dopo la pubblicazione della comunicazione della Commissione che attesti il trasferimento di 350 000 000 EUR dalla riserva di crisi agricola; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli

Il regolamento adotta una misura straordinaria di sostegno per fronteggiare la grave turbativa del mercato causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dalle conseguenti difficoltà logistiche, commerciali e di costo che incidono sui produttori agricoli dell’Unione. La Commissione richiama, nei considerando, l’aumento dei costi dei fattori di produzione, il rischio per gli approvvigionamenti alimentari globali e le perturbazioni degli scambi in specifici settori agricoli.

Contesto e finalità dell’intervento

La misura è costruita come risposta rapida a una minaccia immediata di turbativa del mercato. La Commissione osserva che gli strumenti ordinari di intervento di mercato previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 possono riequilibrare il mercato ma non sono sufficienti a contrastare l’effetto dell’aumento dei costi e delle restrizioni commerciali; per questo è necessario un sostegno diretto ai produttori più colpiti.

Dotazione finanziaria e riparto

L’articolo 1, paragrafo 1, prevede una dotazione complessiva di 500 000 000 EUR a carico dell’Unione. Le risorse sono attribuite agli Stati membri secondo l’allegato, in funzione del peso di ciascuno nel settore agricolo dell’Unione, criterio ricondotto ai massimali netti dei pagamenti diretti di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ambito soggettivo e criteri delle misure nazionali

Gli Stati membri devono utilizzare gli importi assegnati per misure rivolte ai settori colpiti da turbativa del mercato dovuta all’aumento dei costi dei fattori di produzione o a restrizioni commerciali. Le misure devono essere adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto dell’intensità della turbativa nei diversi settori e garantendo che i pagamenti non provochino distorsioni della concorrenza.

Gli aiuti devono sostenere gli agricoltori che svolgono attività finalizzate alla sicurezza alimentare o al riequilibrio del mercato, in particolare:

  • economia circolare;
  • gestione dei nutrienti;
  • uso efficiente delle risorse;
  • metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima.

Trasferimento del vantaggio economico e cumulo con altri sostegni

Quando il beneficiario diretto non coincide con l’agricoltore, lo Stato membro deve assicurare che il vantaggio economico dell’aiuto dell’Unione sia trasferito integralmente ai produttori. Il regolamento consente inoltre il cumulo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al fine di offrire flessibilità nell’attuazione nazionale.

Aiuto supplementare nazionale

L’articolo 2 autorizza gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% dell’importo assegnato a ciascuno Stato membro nell’allegato. Anche tale sostegno deve poggiare su criteri oggettivi e non discriminatori e non deve determinare distorsioni della concorrenza. Il pagamento del sostegno nazionale deve essere effettuato entro il 30 settembre 2022.

Ammissibilità della spesa e termine per i pagamenti

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti connessi alle misure sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2022. Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, il fatto generatore del tasso di cambio è fissato alla data di entrata in vigore del regolamento, così da garantire un’applicazione uniforme della dotazione finanziaria espressa in euro.

Obblighi di informazione verso la Commissione

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione un primo flusso informativo senza indugio e comunque entro il 30 giugno 2022, indicando:

  • la descrizione delle misure da adottare;
  • i criteri utilizzati per determinare i metodi di concessione e le ragioni della ripartizione tra settori;
  • l’effetto previsto delle misure sulla sicurezza alimentare e sulla stabilizzazione del mercato;
  • le azioni previste per verificare il raggiungimento dell’effetto atteso;
  • le azioni per evitare distorsioni della concorrenza;
  • il livello di sostegno supplementare nazionale concesso ai sensi dell’articolo 2.

Entro il 15 maggio 2023 devono poi comunicare gli importi totali effettivamente versati per ciascuna misura, distinguendo tra aiuto dell’Unione e aiuto nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore e applicazione subordinata a condizioni di bilancio

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata allo storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alle linee di bilancio che finanziano la misura, da effettuarsi conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, con decorrenza dalla pubblicazione della comunicazione della Commissione che attesta l’avvenuto trasferimento.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori agricoli e per i consulenti fiscali e legali, il regolamento implica che l’accesso al sostegno dipende dalla scelta dello Stato membro di settore o sotto-settore prioritario, dalle condizioni nazionali di eleggibilità e dalla capacità di rispettare il termine del 30 settembre 2022. Rilevano inoltre gli obblighi di tracciabilità del beneficio, la possibile cumulabilità con altri strumenti PAC e la necessità di verificare che i criteri nazionali siano oggettivi, non discriminatori e compatibili con il divieto di distorsione della concorrenza.

Disposizioni principali

Dotazione finanziaria e riparto tra Stati membri

L’articolo 1, paragrafo 1, mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 500 000 000 EUR per un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli importi assegnati a ciascuno Stato membro sono indicati nell’allegato e devono essere utilizzati per misure nei settori colpiti dalla turbativa del mercato.

Finalità e criteri delle misure nazionali

Le misure nazionali devono contribuire alla sicurezza alimentare o rispondere agli squilibri di mercato e devono sostenere agricoltori dediti ad attività di economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse o metodi di produzione rispettosi dell’ambiente e del clima. La selezione dei settori e dei beneficiari deve avvenire sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto dell’intensità della turbativa e senza causare distorsioni della concorrenza.

Trasferimento integrale dell’aiuto ai produttori

Quando gli agricoltori non sono beneficiari diretti, gli Stati membri devono garantire che il vantaggio economico dell’aiuto dell’Unione sia integralmente trasferito a loro.

Ammissibilità della spesa e termine di pagamento

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti relativi alle misure sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2022. Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di entrata in vigore del regolamento.

Cumulo con altre misure della PAC

Le misure previste possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Aiuto supplementare nazionale

Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% dell’importo stabilito per ciascuno Stato membro nell’allegato, purché sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori e non provochi distorsioni della concorrenza. Il sostegno supplementare deve essere versato entro il 30 settembre 2022.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare senza indugio e comunque entro il 30 giugno 2022: descrizione delle misure; criteri di concessione e ragioni della ripartizione tra settori; effetto previsto su sicurezza alimentare e stabilizzazione del mercato; azioni di verifica dell’efficacia; azioni per evitare distorsioni della concorrenza; livello del sostegno supplementare nazionale. Entro il 15 maggio 2023 devono inoltre comunicare gli importi totali versati per ciascuna misura, distinti tra aiuto UE e aiuto nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia.

Entrata in vigore e applicazione subordinata al trasferimento di bilancio

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dalla pubblicazione della comunicazione della Commissione che attesta l’avvenuto storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alle linee di bilancio che finanziano la misura, effettuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato agricolifinanziamento della pacgestione delle crisi di mercato

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