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Sentenza

Sentenza n. 2581/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1015 del 3 maggio 2019, che aveva riconosciuto il computo del servizio prestato presso l’Amministrazione statale ai fini dell’indennità di buonuscita, oltre rivalutazione e interessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, vedova del dipendente regionale deceduto l’8 marzo 1995, ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 1015/2019, che aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere l’importo conseguente al computo del servizio prestato dal de cuius presso l’Amministrazione statale, con rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Dopo avere sollecitato l’Amministrazione dal 2020 e quantificato, tramite consulenza tecnica, il credito in € 28.505,19 alla data del 10 marzo 2025, ha chiesto di ordinare l’ottemperanza, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e fissare una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114 c.p.a. La Regione Siciliana ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non avere soggettività giuridica unitaria; la ricorrente ha replicato che l’Assessorato già parte del giudizio originario era stato assorbito nell’attuale organizzazione regionale e, in subordine, ha chiesto la rimessione in termini per rinnovare la notifica nei confronti dell’Assessorato competente.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente estromesso la Regione Siciliana per carenza di legittimazione passiva, come già rilevato con ordinanza n. 3183/2025. Ha poi accertato che il titolo era stato eseguito e che l’interesse della ricorrente era stato integralmente soddisfatto: l’Assessorato aveva adottato i decreti di rettifica necessari e il Fondo Pensioni della Regione Siciliana aveva effettuato il pagamento il 2 aprile 2026. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. In applicazione della soccombenza virtuale, ha ritenuto fondato il ricorso, poiché il pagamento era intervenuto dopo la notificazione del ricorso e durante il giudizio, e ha condannato l’Assessorato al pagamento di € 1.500,00 per spese, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese tra la ricorrente e la Regione Siciliana estromessa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Se l’Amministrazione adempie al giudicato durante la pendenza del giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto può fondare, ai fini delle spese, una valutazione di soccombenza virtuale a carico dell’Amministrazione, quando l’adempimento successivo all’instaurazione del giudizio dimostri la fondatezza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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