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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2613

Regolamento (UE) 2023/2613 della Commissione, del 23 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

Normativa europea32023R2613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in via mirata il regolamento (UE) n. 142/2011 per prorogare di 18 mesi una deroga transitoria relativa all’esportazione dall’Irlanda di farine di carne e ossa di categoria 1 verso un impianto di combustione nel Regno Unito. La misura risponde ai ritardi nella realizzazione di capacità di combustione in Irlanda e consente la prosecuzione dei flussi commerciali già esistenti alle condizioni stabilite dalla normativa veterinaria unionale. La proroga è limitata nel tempo e termina il 30 giugno 2025.

Proroga della misura transitoria che consente all’Irlanda di esportare farine di carne e ossa di categoria 1 verso un impianto di combustione nel Regno Unito fino al 30 giugno 2025.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’esportazione dall’Irlanda di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento mediante combustione, limitatamente ai flussi commerciali già esistenti prima del 1° gennaio 2021 e alle condizioni previste dall’articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 142/2011. L’ambito territoriale è ristretto all’Irlanda come Stato membro esportatore e al Regno Unito come destinazione dell’impianto di combustione. La proroga opera per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025.

Proroga della misura transitoria per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

Il regolamento (UE) 2023/2613 della Commissione interviene sul quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale. La finalità è prorogare una deroga transitoria concessa all’Irlanda per consentire l’esportazione di farine di carne e ossa di categoria 1 verso un impianto di combustione nel Regno Unito, in attesa del completamento di capacità di combustione sul territorio irlandese.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nel sistema del regolamento (CE) n. 1069/2009, che disciplina i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano. In particolare, il considerando richiama l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo cui le farine di carne e ossa di categoria 1 devono essere smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione o in discarica, al fine di evitare la reintroduzione e la contaminazione della catena dei mangimi.

Ragioni della proroga

Nel 2021 la Commissione aveva già concesso una deroga transitoria fino al 31 dicembre 2023 con il regolamento (UE) 2021/899, per consentire il mantenimento dei tradizionali flussi commerciali verso il Regno Unito mentre erano in costruzione impianti di combustione in Irlanda. Nell’aprile 2023 l’Irlanda ha comunicato ulteriori ritardi nella pianificazione e ha chiesto una proroga dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025. La Commissione ha accolto la richiesta, ritenendo opportuno concedere un’estensione di 18 mesi per consentire il completamento dei progetti in corso.

Modifica introdotta nel regolamento (UE) n. 142/2011

L’intervento normativo è molto circoscritto: l’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. In particolare, nell’allegato XIV, capo V, riga 3, terza colonna, la lettera a) è sostituita in modo da autorizzare l’autorità competente dell’Irlanda a consentire l’esportazione verso l’impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 30 giugno 2025, purché si tratti di movimenti di farine di carne e ossa di categoria 1 già attivi prima del 1° gennaio 2021 e conformi alle condizioni dell’articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8.

Ambito applicativo della deroga

La misura riguarda esclusivamente:

  • l’Irlanda come Stato membro esportatore;
  • farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinate allo smaltimento;
  • l’esportazione verso un impianto di combustione nel Regno Unito;
  • i flussi commerciali preesistenti al 1° gennaio 2021.

La deroga ha natura temporanea e non generalizzata: non introduce un nuovo regime permanente di esportazione, ma mantiene per un periodo limitato un canale autorizzato in attesa del completamento delle infrastrutture nazionali irlandesi.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è vincolante in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga della misura transitoria per l’Irlanda

L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato per estendere fino al 30 giugno 2025 l’autorizzazione dell’autorità competente irlandese all’esportazione verso un impianto di combustione situato nel Regno Unito. La proroga riguarda soltanto i movimenti di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento che erano già in corso prima del 1° gennaio 2021 e che rispettano le condizioni dell’articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare sull’articolo 43, paragrafo 3, primo comma, e interviene sulle norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all’immissione sul mercato e all’esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. La proroga è giustificata dai ritardi nel completamento degli impianti di combustione in Irlanda e dall’esigenza di mantenere operativi, in via transitoria, i flussi di smaltimento verso il Regno Unito.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesottoprodotti di origine animalesanità veterinariaesportazionesmaltimento rifiutimisure transitorie

Testo integrale

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