Regolamento (UE) 2023/2612
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2612 della Commissione, del 23 novembre 2023, che modifica gli allegati II, III e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati ungulati e delle relative carni fresche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso di determinati ungulati e delle loro carni fresche, modificando gli allegati II, III e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento recepisce una deroga introdotta nel quadro del regolamento delegato (UE) 2020/692 per l’identificazione degli ungulati diversi dagli equini mediante un codice paese esportatore non necessariamente conforme alla norma ISO 3166, e allinea le tabelle di autorizzazione per alcune zone del Regno Unito e delle dipendenze della Corona. Vengono inoltre apportati aggiustamenti tecnici alle voci relative al Botswana, sia per le carni fresche sia per la delimitazione di alcune zone veterinarie.
Modifica gli elenchi e le condizioni per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati e delle relative carni fresche, aggiornando gli allegati II, III e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di ungulati diversi dagli equini, di ungulati destinati a stabilimenti confinati e di carni fresche di ungulati provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Rileva per gli operatori e le autorità competenti coinvolti nella certificazione veterinaria, nell’esportazione e nei controlli sanitari alla frontiera. Le modifiche riguardano in particolare Regno Unito, Guernsey, Isola di Man, Jersey e Botswana; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate per ungulati e carni fresche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2612 interviene sul sistema UE di elenchi sanitari per l’ingresso nell’Unione di animali e prodotti di origine animale, già disciplinato dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692. La finalità è aggiornare, per ragioni tecnico-veterinarie e di coerenza normativa, gli allegati II, III e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, che stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, applicabile dal 21 aprile 2021. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che dettaglia le condizioni di ingresso per determinate specie e categorie, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi operativi dei paesi e delle zone autorizzate. La base giuridica specifica è l’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Condizione specifica "ID" per ungulati diversi dagli equini
Uno dei punti centrali della modifica è l’introduzione della condizione specifica "ID" negli allegati II e III del regolamento 2021/404. Tale condizione recepisce la deroga prevista dall’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692, introdotta dal regolamento delegato (UE) 2023/119. In base a questa deroga, gli ungulati diversi dagli equini possono essere identificati individualmente prima della spedizione mediante un mezzo fisico di identificazione che riporti in modo visibile, leggibile e indelebile:
- il codice di identificazione dell’animale, che consente il collegamento univoco con il certificato sanitario che accompagna la partita;
- il codice del paese esportatore conforme alla norma ISO 3166, oppure un altro codice in forma di codice a due lettere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Aggiornamento delle autorizzazioni per Regno Unito e dipendenze della Corona
Le tabelle dell’allegato II, parte 1, vengono sostituite per le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey. Per le zone GB-1 e GB-2 del Regno Unito, nonché per Guernsey, Isola di Man e Jersey, vengono aggiornate le condizioni sanitarie applicabili all’ingresso di bovini, ovini e caprini, includendo la condizione "ID" ove pertinente. Le voci distinguono le destinazioni consentite, come l’ulteriore detenzione o la macellazione, e mantengono le altre condizioni di sanità animale previste per ciascuna categoria.
Modifiche relative alle carni fresche di ungulati dal Botswana
L’allegato XIII, parte 1, viene modificato con riferimento alla zona BW-4 del Botswana: il termine iniziale riportato nella colonna 8 è soppresso per chiarezza, tenendo conto della nota collegata al titolo della colonna 7. Inoltre, nella parte 2 dell’allegato XIII, le descrizioni delle zone BW-1 e BW-2 vengono aggiornate sulla base delle informazioni fornite dal Botswana, eliminando rispettivamente le zone veterinarie di sorveglianza 18 e 14 dalle aree menzionate.
Effetti operativi e applicazione
L’effetto pratico del regolamento è l’adeguamento immediato degli elenchi UE da cui è consentito l’ingresso di determinati ungulati e delle loro carni fresche, con conseguente impatto sulla certificazione veterinaria e sulle procedure di importazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III per ungulati vivi
L’allegato II è modificato per aggiornare le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, includendo la condizione specifica "ID" per bovini, ovini e caprini nei casi previsti. La parte 3 dell’allegato II viene integrata con la nuova condizione "ID", che consente l’identificazione individuale prima della spedizione mediante mezzo fisico recante il codice dell’animale e il codice del paese esportatore secondo la norma ISO 3166 o altro codice a due lettere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692. L’allegato III, parte 3, è sostituito per recepire la medesima condizione specifica "ID" per gli ungulati diversi dagli equini destinati a stabilimenti confinati.
Aggiornamento delle voci per Regno Unito e dipendenze della Corona
Per il Regno Unito (zone GB-1 e GB-2) e per Guernsey, Isola di Man e Jersey vengono aggiornate le tabelle dell’allegato II, parte 1, per consentire l’ingresso di bovini, ovini e caprini con la condizione specifica "ID". Le voci sostitutive precisano le categorie di animali, le destinazioni ammesse (ulteriore detenzione o macellazione) e le condizioni sanitarie applicabili nelle rispettive zone.
Modifiche all’allegato XIII per le carni fresche di ungulati
Nell’allegato XIII, parte 1, per la zona BW-4 del Botswana viene soppresso il termine iniziale riportato in colonna 8, per ragioni di chiarezza in relazione alla nota della colonna 7. Nella parte 2 dell’allegato XIII, le descrizioni delle zone BW-1 e BW-2 del Botswana sono aggiornate eliminando, rispettivamente, le zone veterinarie di sorveglianza 18 e 14 dalle descrizioni delle aree autorizzate.
Base giuridica e entrata in vigore
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e si fonda sul parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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