Regolamento (UE) 2026/285
Regolamento delegato (UE) 2026/285 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce le metodologie tecniche con cui certificare gli assorbimenti permanenti di carbonio ottenuti tramite DACCS, BioCCS e biochar, in attuazione del quadro volontario istituito dal regolamento (UE) 2024/3012. Fissa requisiti di ammissibilità, regole di quantificazione del beneficio netto, periodi di attività, monitoraggio, responsabilità e criteri minimi di sostenibilità. Prevede inoltre limiti e controlli specifici per il biochar, incluse soglie per contaminanti, regole sul campionamento e sulla permanenza del carbonio.
Stabilisce le metodologie di certificazione per gli assorbimenti permanenti di carbonio generati nell’Unione dalle attività DACCS, BioCCS e BCR, integrando il regolamento (UE) 2024/3012.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività volontarie di certificazione degli assorbimenti permanenti di carbonio nell’Unione europea, limitatamente a: cattura diretta dall’atmosfera con stoccaggio geologico (DACCS), cattura di emissioni biogeniche con stoccaggio geologico (BioCCS) e assorbimento tramite biochar (BCR). Riguarda i gestori delle attività, gli organismi di certificazione e i sistemi di certificazione, nonché i siti di cattura, trasporto, stoccaggio e applicazione/incorporazione del carbonio ubicati nell’Unione. Per DACCS e BioCCS è richiesto che l’impianto di cattura sia situato nell’Unione e che lo stoccaggio avvenga in siti geologici autorizzati ai sensi della direttiva 2009/31/CE; per BCR è richiesto che l’impianto di produzione del biochar e il relativo stoccaggio siano situati nell’Unione. Il regolamento non disciplina attività di assorbimento diverse da quelle espressamente contemplate e rinvia, per numerosi profili tecnici e di sostenibilità, ad altri atti UE, in particolare la direttiva (UE) 2018/2001, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (UE) 2018/2066 e il regolamento (UE) 2019/1009.
Regolamento delegato (UE) 2026/285 sulle metodologie di certificazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/3012, che ha istituito il quadro volontario dell’Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti. La finalità è rendere certificabili, secondo metodologie armonizzate e verificabili, gli assorbimenti generati da tre famiglie di attività considerate tecnologicamente e scientificamente mature: DACCS, BioCCS e BCR.
Contesto e finalità
Il testo si inserisce nella strategia climatica dell’Unione e richiama l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. La Commissione evidenzia la necessità di criteri comuni per dimostrare la conformità delle attività ai requisiti di qualità previsti dal regolamento quadro, soprattutto per quantificare in modo solido, trasparente e comparabile il beneficio netto in termini di assorbimento di carbonio.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le metodologie si applicano ai gestori di impianti e attività situati nell’Unione e agli organismi/sistemi di certificazione che rilasciano le unità certificate. Per DACCS e BioCCS l’impianto di cattura deve trovarsi nell’Unione e il CO2 deve essere stoccato in siti geologici autorizzati ai sensi della direttiva 2009/31/CE; per BCR l’impianto che produce biochar e il luogo di stoccaggio/applicazione devono essere situati nell’Unione.
Definizioni essenziali
L’articolo 1 distingue tre attività certificate: cattura diretta dall’aria con stoccaggio geologico (DACCS), cattura di CO2 biogenico con stoccaggio geologico (BioCCS) e produzione di biochar con stoccaggio permanente nel suolo o in prodotti (BCR). L’allegato precisa ulteriori concetti tecnici utili alla contabilizzazione, come emissioni associate, emissioni capitali, flussi separati/non separati, sito di stoccaggio e calore utile.
Regole comuni di certificazione e quantificazione
Per tutte le attività il regolamento impone un piano d’attività e un piano di monitoraggio prima del controllo di certificazione. Il piano deve documentare l’attività, la catena del valore, le fonti di emissione e i pozzi di assorbimento, le stime degli assorbimenti e delle emissioni, le valutazioni di rilevanza e incertezza, i profili di sostenibilità e le fonti di finanziamento. Prima di ogni ricertificazione va presentata una relazione di monitoraggio con il beneficio netto, i dati di quantificazione e le informazioni di conformità.
DACCS e BioCCS: metodologia tecnica
Per DACCS e BioCCS il livello di riferimento è normalizzato a 0 tCO2/anno. La quantificazione degli assorbimenti considera: cattura, trasporto, eventuali perdite, iniezione nel sito geologico e stoccaggio permanente, con ripartizione dei flussi tramite criteri di bilancio di massa e frazioni di assegnazione. Il regolamento distingue flussi di CO2 separati e non separati e disciplina il trattamento del CO2 fossile eventualmente catturato insieme a quello atmosferico o biogenico.
BioCCS: condizioni specifiche
La BioCCS è ammissibile solo se il CO2 catturato è generato come sottoprodotto di processi produttivi di beni, energia o servizi e non è prodotto esclusivamente per la cattura e lo stoccaggio. La metodologia dedica attenzione all’uso della biomassa, alla tracciabilità dei flussi e alla ripartizione delle emissioni nell’ambito dell’impianto che produce CO2 biogenico.
BCR: produzione, permanenza e uso del biochar
Per il biochar il regolamento richiede una temperatura di produzione almeno pari a 350 °C, la gestione del metano di processo e l’utilizzo del calore coprodotto, salvo eccezioni per impianti mobili. Il biochar può essere certificato se applicato al suolo in contesti agricoli, forestali o urbani, oppure se incorporato in cemento, calcestruzzo o asfalto. Il testo stabilisce limiti cumulativi per l’uso sul suolo agricolo e forestale e regole dettagliate sulla separazione dei lotti, sul campionamento e sulla conservazione dei controcampioni.
Frazione stabile del biochar e controlli di laboratorio
La permanenza del carbonio nel biochar, Fperm, può essere determinata con due approcci alternativi: valutazione della riflettanza casuale o funzione di decadimento basata sul rapporto H/Corg e sulla temperatura del luogo di applicazione/incorporazione. I gestori devono effettuare analisi di laboratorio per ciascun lotto di produzione e, se il rapporto H/Corg supera 0,7, non possono ottenere unità certificate per quel lotto.
Emissioni associate e criteri di completezza
L’allegato impone una quantificazione completa delle emissioni rilevanti lungo l’intero ciclo di vita dell’attività, salvo eccezioni specifiche per materiali in entrata ed emissioni capitali, soggette a valutazione di rilevanza. Sono disciplinati i fattori di emissione per energia elettrica, calore, biomassa, combustibili, materiali in entrata e trasporti, con preferenza per valori prudenziali o standard forniti dai sistemi di certificazione, purché adeguatamente documentati.
Sostenibilità, biodiversità, acqua e inquinamento
Le attività devono rispettare requisiti minimi di sostenibilità relativi a mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso dell’acqua, economia circolare, prevenzione dell’inquinamento e tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Per il biochar destinato ai suoli agricoli e forestali sono richiesti il rispetto di limiti per contaminanti e la conformità al regolamento (UE) 2019/1009; ulteriori valori limite sono previsti per l’uso in prodotti o in altri suoli.
Biomassa e uso a cascata
La biomassa e i combustibili di biomassa devono rispettare i criteri di sostenibilità della direttiva (UE) 2018/2001 e il principio dell’uso a cascata. Il regolamento mira a evitare una domanda insostenibile di materie prime, in particolare quando la biomassa è usata per produrre energia destinata alla cattura del carbonio. Sono previste limitazioni specifiche per BioCCS e BCR, nonché la possibilità di acquistare unità di carbon sequestration da carboniocoltura come forma volontaria di supporto alla rigenerazione degli stock naturali di carbonio.
Responsabilità, monitoraggio e verifiche
Per DACCS e BioCCS la responsabilità per eventuali rilasci di CO2 resta in capo ai gestori dei siti di stoccaggio secondo la direttiva 2009/31/CE. Per BCR il biochar deve rimanere tracciabile lungo la catena di custodia fino all’applicazione o incorporazione; l’applicazione al suolo, se non direttamente supervisionata, deve poter essere verificata tramite accesso al sito e test sul suolo. Se l’origine atmosferica o biogenica del CO2 non è confermata, non possono essere rilasciate unità per il periodo di certificazione interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e perimetro tecnico
L’articolo 1 introduce le definizioni essenziali per CO2 atmosferico, CO2 biogenico, CO2 fossile, biochar e per le tre tipologie di attività certificate: DACCS, BioCCS e BCR. L’allegato aggiunge definizioni operative rilevanti per la quantificazione, tra cui emissioni associate, emissioni capitali, CO2 catturato, impianto di cattura, stoccaggio geologico permanente e calore utile.
Metodologie di certificazione per DACCS
L’articolo 2 rinvia all’allegato per i criteri di ammissibilità, i periodi di attività, monitoraggio e certificazione, le regole di quantificazione del livello di riferimento, degli assorbimenti lordi e delle emissioni associate, nonché i requisiti di sostenibilità. L’impianto di cattura deve essere situato nell’Unione.
Metodologie di certificazione per BioCCS
L’articolo 3 sottopone le attività BioCCS ai medesimi nuclei metodologici previsti per DACCS, con la specificazione che il CO2 catturato deve essere un sottoprodotto di processi produttivi di beni, energia o servizi e non può essere generato esclusivamente per la cattura e lo stoccaggio. Anche in questo caso l’impianto di cattura deve essere situato nell’Unione.
Metodologie di certificazione per BCR
L’articolo 4 disciplina la certificazione degli assorbimenti tramite biochar, subordinandoli ai criteri di ammissibilità, ai periodi di attività e monitoraggio, alle regole di quantificazione, alle condizioni di permanenza e ai requisiti di sostenibilità dell’allegato. Richiede che l’impianto di produzione del biochar e il relativo stoccaggio siano situati nell’Unione.
Periodi di attività, monitoraggio e certificazione
Per DACCS e BioCCS il periodo di attività non può superare 15 anni e il periodo di certificazione non può superare un anno; il periodo di monitoraggio termina quando la responsabilità di tutti i siti di stoccaggio è trasferita alle autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2009/31/CE. Per BCR il periodo di attività non può superare 5 anni e il periodo di certificazione non può superare un anno; il monitoraggio termina, per applicazione al suolo, al momento dell’applicazione o entro un massimo di un anno dopo la fine del periodo di certificazione, e per incorporazione nei prodotti quando l’incorporazione è dimostrata.
Piani d’attività, monitoraggio e relazioni
Prima del controllo di certificazione il gestore deve presentare un piano d’attività e un piano di monitoraggio all’organismo di certificazione. Il piano d’attività deve descrivere attività, tecnologie, soggetti della catena del valore, conformità normativa, fonti di emissione e pozzi di assorbimento, stime di assorbimenti ed emissioni, valutazioni di rilevanza e incertezza, sostenibilità e finanziamenti. Prima di ogni ricertificazione va trasmessa una relazione di monitoraggio con beneficio netto, assorbimenti lordi, emissioni associate, dati di conformità, materie prime da biomassa e, per BCR, risultati di laboratorio.
Livello di riferimento normalizzato
Per DACCS, BioCCS e BCR il livello di riferimento è fissato a 0 tCO2/anno. Se l’attività è finanziata con fondi pubblici e privati, il gestore deve indicare i finanziamenti ricevuti o richiesti; tali informazioni confluiscono nel certificato di conformità. Per DACCS e BioCCS il livello zero riflette anche l’addizionalità delle attività rispetto alle pratiche correnti.
Quantificazione degli assorbimenti e delle emissioni associate
L’allegato stabilisce formule e variabili per calcolare il totale degli assorbimenti di carbonio e le emissioni di gas a effetto serra associate. Per DACCS e BioCCS disciplina in dettaglio cattura, trasporto, perdite, iniezione, stoccaggio e attribuzione dei flussi, con possibilità di trattare separatamente o tramite bilancio di massa flussi separati e non separati. Per BCR disciplina produzione, trasporto, applicazione al suolo o incorporazione in prodotti, con calcolo della frazione stabile Fperm e delle emissioni di processo.
Stoccaggio geologico, responsabilità e attribuzione dei flussi
Per DACCS e BioCCS il CO2 deve essere iniettato in siti geologici autorizzati e la responsabilità per eventuali rilasci spetta ai gestori dei siti di stoccaggio secondo l’articolo 16 della direttiva 2009/31/CE. L’allegato dettaglia i criteri di bilancio di massa, la ripartizione delle emissioni tra segmenti di trasporto e siti di stoccaggio, e l’assegnazione delle perdite fuggitive, convogliate e da fuoriuscite.
Requisiti specifici per il biochar
Per BCR il biochar deve essere prodotto a temperature almeno pari a 350 °C, con sistemi idonei a catturare o distruggere il metano, e può essere certificato solo se applicato al suolo o incorporato in cemento, calcestruzzo o asfalto. Sono previste regole sui lotti di produzione, sul campionamento, sulle analisi di laboratorio, sulla misura del contenuto di carbonio organico e sul rapporto H/Corg; se H/Corg supera 0,7 non possono essere rilasciate unità.
Soglie di contaminanti per il biochar
L’allegato fissa valori massimi per metalli pesanti e contaminanti organici nel biochar destinato ai suoli agricoli, forestali o, con specifiche ulteriori, all’uso come additivo nei mangimi e successiva applicazione tramite letame. Per l’incorporazione in prodotti o l’uso su suoli diversi da quelli agricoli e forestali sono previste soglie specifiche per IPA, PCB e PCDD/F. Il biochar deve inoltre rispettare le pertinenti prescrizioni nazionali o locali e, ove richiesto, il regolamento (UE) 2019/1009.
Sostenibilità della biomassa e prevenzione di domanda insostenibile
Il regolamento impone che biomassa, biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa utilizzati nelle attività siano conformi ai requisiti di sostenibilità dell’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, con obblighi di trasparenza sulle materie prime e controllo del principio di uso a cascata. Per BioCCS e BCR sono previste limitazioni per evitare una domanda insostenibile di biomassa; per BCR con biochar pari ad almeno il 50 % dell’energia dei coprodotti sono ammessi solo rifiuti o residui. È prevista anche la possibilità di acquistare unità di sequestro del carbonio mediante carboniocoltura come compensazione volontaria.
Trasparenza, controlli e conferma dell’origine del CO2
Il regolamento richiede la comunicazione delle materie prime da biomassa utilizzate e la tracciabilità delle informazioni nella catena di custodia. Per le attività di cattura e stoccaggio, se l’impianto non è soggetto a monitoraggio del CO2 biogenico nell’ambito dell’ETS, l’origine atmosferica o biogenica del flusso può essere confermata mediante analisi a campione del carbonio-14. Se l’origine non è confermata, non possono essere rilasciate unità per il periodo di certificazione corrispondente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 feb 2026Regolamento (UE) 2026/244
- Regolamento · 2 feb 2026Regolamento (UE) 2026/245
- Regolamento · 2 feb 2026Regolamento (UE) 2026/247
- Regolamento · 2 feb 2026Regolamento (UE) 2026/248
- Regolamento · 2 feb 2026Regolamento (UE) 2026/250
- Regolamento · 2 feb 2026Regolamento (UE) 2026/252
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →