Regolamento (UE) 2026/247
Regolamento (UE) 2026/247 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo sostanziale il quadro UE sui programmi nazionali di controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, sostituendo integralmente l’allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008. La riforma recepisce l’evoluzione delle norme ICAO e introduce un sistema più armonizzato di audit, ispezioni, test e classificazione della conformità, oltre a un quadro comune per la segnalazione e l’analisi degli eventi di sicurezza aerea. Particolare rilievo assumono gli obblighi di comunicazione obbligatoria e volontaria, la protezione della riservatezza delle informazioni e l’avvio, dal 1° gennaio 2028, del nuovo regime di segnalazione, conservazione, condivisione e follow-up delle informazioni.
Modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 sostituendo l’allegato II sulle specifiche dei programmi nazionali di controllo della qualità in materia di sicurezza dell’aviazione civile, con nuovi obblighi di monitoraggio, classificazione e segnalazione degli eventi di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti nazionali, agli aeroporti, agli operatori aerei e aeroportuali e agli altri soggetti responsabili dell’attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile. Riguarda il controllo della conformità delle misure di sicurezza dell’aviazione civile, la formazione e i poteri degli auditor, la correzione delle carenze e, dal 1° gennaio 2028, la comunicazione obbligatoria e volontaria di eventi e inconvenienti di sicurezza aerea, atti di interferenza illecita e relativi atti preparatori. È senza pregiudizio degli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento (UE) n. 376/2014; si applica direttamente negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento (UE) 2026/247 della Commissione: controllo della qualità nella sicurezza dell’aviazione civile
Il regolamento aggiorna il quadro europeo dei programmi nazionali di controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, sostituendo l’allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008. L’intervento risponde all’evoluzione delle norme ICAO e mira a rafforzare il monitoraggio della conformità, la correzione rapida delle carenze e la raccolta armonizzata delle informazioni sugli eventi di sicurezza.
Finalità e contesto normativo
La Commissione evidenzia che le norme internazionali, le pratiche e gli strumenti di monitoraggio sono evoluti dopo l’adozione dell’allegato II originario. In particolare, vengono recepite nuove norme dell’annesso 17 della convenzione di Chicago, che richiedono procedure per la comunicazione degli inconvenienti di sicurezza e un sistema riservato di segnalazione per l’analisi delle informazioni provenienti da passeggeri, equipaggio, personale di terra e altre fonti.
Il regolamento introduce anche un quadro comune per la raccolta, la condivisione e l’analisi dei dati sugli eventi correlati alla sicurezza aerea, superando il precedente assetto frammentato a livello nazionale. Resta impregiudicato il regime di segnalazione previsto dal regolamento (UE) n. 376/2014, che disciplina gli eventi di sicurezza dell’aviazione civile in altra prospettiva.
Ambito soggettivo e materiale
Le nuove specifiche si applicano agli Stati membri e, tramite i rispettivi programmi nazionali, alle autorità competenti, agli aeroporti, agli operatori, ai soggetti responsabili dell’attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile e agli auditor incaricati dei controlli. L’ambito copre le attività di controllo della conformità, gli audit di sicurezza, le ispezioni, i test, le inchieste e la gestione delle carenze.
Dal 1° gennaio 2028 si applica anche il nuovo sistema di segnalazione degli eventi e inconvenienti di sicurezza aerea, degli atti di interferenza illecita e dei relativi atti preparatori, con obblighi sia per le autorità sia per gli operatori e gli altri soggetti coinvolti.
Definizioni rilevanti
L’allegato II sostituito introduce un nucleo di definizioni operative necessarie per l’applicazione uniforme delle attività di controllo. Tra le più rilevanti vi sono:
- "autorità competente", quale autorità nazionale responsabile del coordinamento e del monitoraggio;
- "attività di controllo della conformità", per le procedure di verifica dell’attuazione del regolamento;
- "carenza", intesa come mancata conformità a un requisito;
- "audit di sicurezza", "ispezione", "test" e "verifica", come diverse tecniche di controllo;
- "evento di sicurezza", "inconveniente di sicurezza" e "punto vulnerabile";
- "informatore", quale soggetto che comunica eventi o informazioni sulla sicurezza.
Poteri dell’autorità competente e misure di esecuzione
Gli Stati membri devono attribuire all’autorità competente i poteri necessari per controllare e far rispettare tutte le prescrizioni, incluse le sanzioni previste dall’articolo 21 del regolamento base. Il sistema di intervento correttivo deve essere graduale e proporzionato e può comprendere:
- pareri e raccomandazioni scritti;
- diffida scritta;
- ingiunzione ufficiale;
- sanzioni amministrative e procedimenti giudiziari.
La sequenza può essere abbreviata, soprattutto in presenza di carenze gravi o ripetute.
Contenuto del programma nazionale per il controllo della qualità
Il programma nazionale deve includere gli elementi organizzativi e operativi necessari a garantire un controllo effettivo, tra cui:
- struttura, competenze e risorse;
- descrizione dei compiti degli auditor e delle qualifiche richieste;
- attività di controllo della conformità, incluse frequenza, ambito e classificazione dei risultati;
- eventuali inchieste in presenza di nuove esigenze di sicurezza;
- misure per correggere le carenze e misure di esecuzione;
- comunicazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali;
- sorveglianza dei controlli interni di aeroporti, operatori e soggetti;
- analisi delle tendenze e uso dei risultati per orientare le politiche;
- canale di comunicazione obbligatorio per gli eventi e inconvenienti di sicurezza;
- sistema riservato e volontario per l’analisi delle informazioni sulla sicurezza.
Controllo della conformità: audit, ispezioni, test e inchieste
Tutte le strutture e gli operatori rilevanti devono essere sottoposti a controlli periodici, calibrati sul rischio, sul tipo di operazioni, sul livello di attuazione e sugli esiti dei controlli interni. Il regolamento insiste sulla necessità di un quadro completo dell’applicazione delle misure di sicurezza e sulla separazione funzionale tra gestione del programma di controllo e applicazione operativa delle misure di sicurezza.
Gli audit di sicurezza possono riguardare un aeroporto nel suo complesso, un terminal, un operatore, un soggetto o una sezione specifica del programma. Per gli aeroporti con oltre 10 milioni di passeggeri annui, un audit su tutte le norme di sicurezza aerea deve essere svolto almeno ogni quattro anni.
Le ispezioni devono riguardare almeno una serie di misure di sicurezza direttamente connesse. Per gli aeroporti con oltre 2 milioni di passeggeri annui, le misure dei capitoli 1-6 dell’allegato I devono essere ispezionate almeno ogni 12 mesi, salvo che nell’arco di tale periodo sia stato svolto un audit. Per gli aeroporti sotto tale soglia, e per operatori e altri soggetti, la frequenza è definita dall’autorità competente in base a una valutazione del rischio.
I test sono previsti per verificare l’efficacia dell’attuazione di specifiche misure, con possibilità di estenderli a misure supplementari su base risk-based. È ammesso l’uso di test dichiarati (overt test) quando non sia possibile ottenere un campione rappresentativo o quando le condizioni locali ne riducano l’efficacia.
Le inchieste sono attivate ogni volta che l’autorità competente ritenga necessaria una nuova valutazione delle operazioni per identificare punti vulnerabili e imporre misure di protezione commisurate al rischio.
Classificazione della conformità e correzione delle carenze
Le attività di controllo devono utilizzare un sistema armonizzato di classificazione della conformità, riportato nell’appendice II, con categorie quali:
- pienamente conforme;
- conforme, ma si auspica un miglioramento;
- non conforme;
- non conforme, con presenza di gravi carenze;
- non applicabile;
- non confermato.
Le carenze devono essere corrette senza ritardo. Se la correzione immediata non è possibile, devono essere adottate misure compensative. I soggetti controllati devono presentare un piano d’azione per l’approvazione dell’autorità competente e confermare la conclusione del processo di correzione.
Audit: requisiti professionali degli auditor e loro poteri
Gli auditor devono essere indipendenti rispetto ai soggetti controllati, privi di vincoli contrattuali o economici verso di essi, e possedere competenze teoriche e pratiche adeguate. Devono inoltre essere certificati o comunque riconosciuti dall’autorità competente con effetto equivalente.
Le competenze richieste comprendono conoscenza delle misure di sicurezza, dei principi di supervisione, dei fattori umani, delle tecniche e tecnologie di sicurezza, delle procedure di controllo della conformità e delle operazioni oggetto di controllo. Gli auditor devono anche seguire formazione periodica.
I poteri degli auditor comprendono l’accesso immediato a zone pertinenti, aeromobili ed edifici, nonché la possibilità di imporre l’applicazione corretta o la ripetizione delle misure di sicurezza. In caso di ostruzione, diniego di informazioni, comunicazioni false o falsificazione dell’identità, l’autorità competente deve attivare le misure di esecuzione previste.
Relazioni agli Stati membri e alla Commissione
Ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione, su base annuale, le misure adottate per adempiere agli obblighi del regolamento e la situazione della sicurezza aerea negli aeroporti del proprio territorio. La relazione copre il periodo 1° gennaio-31 dicembre e deve essere trasmessa entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Il contenuto della relazione è dettagliato nell’appendice III e comprende, tra l’altro, struttura organizzativa, numero e formazione degli auditor, attività di controllo svolte, correzione delle carenze, dati nazionali sul traffico e sulla presenza degli operatori della filiera di sicurezza, nonché un quadro generale della situazione di sicurezza negli aeroporti.
Nuovo regime di segnalazione degli eventi e degli inconvenienti di sicurezza aerea
Dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri devono istituire un processo completo per la comunicazione, classificazione, trattamento, conservazione, protezione, analisi e aggregazione delle informazioni su inconvenienti di sicurezza aerea, atti di interferenza illecita e relativi atti preparatori. Il sistema deve includere una componente obbligatoria e una riservata e volontaria.
Gli operatori e i soggetti responsabili dell’attuazione del programma nazionale devono comunicare alle autorità pertinenti le informazioni sugli inconvenienti di sicurezza aerea. I termini variano in funzione della gravità e dell’immediatezza dell’impatto:
- non appena possibile e comunque entro 24 ore, se l’impatto è grave e immediato;
- entro 72 ore, se l’impatto è grave;
- mensilmente, per gli altri inconvenienti.
Essi devono inoltre istituire un sistema interno di comunicazione utilizzabile da tutto il personale. Le autorità pertinenti e gli operatori devono designare almeno una persona o un servizio responsabile della comunicazione e del controllo qualità dei dati; le regole di assunzione e formazione saranno precisate negli atti di esecuzione della Commissione.
Modelli standardizzati, classificazione comune e gestione dei dati
Le comunicazioni obbligatorie e volontarie devono utilizzare il modello dell’appendice IV e la classificazione comune dell’appendice V. Le autorità pertinenti conservano le relazioni in una banca dati nazionale e devono garantire la riservatezza delle informazioni sensibili, la protezione fisica e informatica, e il divieto di utilizzo per finalità diverse dalla sicurezza aerea.
Il regolamento disciplina anche la condivisione delle informazioni sulla base del principio della necessità di sapere con autorità nazionali, Commissione, altri Stati membri, organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi, nei limiti della riservatezza e degli obblighi di protezione applicabili.
Dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione annuale statistica sulle segnalazioni ricevute e sulla loro analisi, mentre la Commissione condivide le principali conclusioni con il comitato competente e con il gruppo consultivo delle parti interessate. È inoltre prevista la possibilità, per la Commissione, di mettere a disposizione uno strumento informatico comune per l’attuazione armonizzata delle prescrizioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le disposizioni più innovative sul sistema di comunicazione degli eventi e inconvenienti di sicurezza si applicano dal 1° gennaio 2028, per consentire un adeguato periodo preparatorio agli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (CE) n. 300/2008 con nuove specifiche comuni per i programmi nazionali di controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile.
Definizioni e nozioni operative
L’allegato introduce definizioni rilevanti, tra cui: volume di traffico annuo, autorità competente, auditor, certificazione, attività di controllo della conformità, carenza, ispezione, audit di sicurezza, test, verifica, evento di sicurezza, inconveniente di sicurezza, punto vulnerabile e informatore. Le definizioni sono centrali per l’applicazione uniforme delle attività di controllo e delle nuove regole di segnalazione.
Poteri dell’autorità competente e misure correttive
Gli Stati membri devono attribuire all’autorità competente i poteri necessari per controllare e far osservare le prescrizioni, incluso il potere di infliggere sanzioni ai sensi dell’articolo 21. È prevista una procedura graduale e proporzionata di correzione delle carenze, che può comprendere: pareri e raccomandazioni scritti, diffida scritta, ingiunzione ufficiale, sanzioni amministrative e procedimenti giudiziari; in caso di carenze gravi o ripetute alcune fasi possono essere omesse.
Contenuto del programma nazionale di controllo della qualità
Il programma deve includere organizzazione, competenze e risorse; mansioni e qualifiche degli auditor; attività di controllo della conformità (audit, ispezioni, test, indagini); frequenza dei controlli; attività di correzione delle carenze; misure di esecuzione; comunicazione dei controlli; sorveglianza dei controlli interni di aeroporti, operatori e soggetti; analisi dei risultati; processo di comunicazione obbligatoria degli eventi di sicurezza e sistema volontario e riservato per l’analisi delle informazioni sulla sicurezza.
Regole su audit, ispezioni, test e inchieste
Gli aeroporti, operatori e soggetti sono controllati periodicamente tenendo conto del rischio, del tipo di operazioni e dell’esito dei controlli interni. Gli audit di sicurezza riguardano tutte o specifiche misure di sicurezza e, per gli aeroporti con oltre 10 milioni di passeggeri annui, devono coprire tutte le norme di sicurezza almeno ogni quattro anni. Le ispezioni devono riguardare almeno una serie di misure di sicurezza direttamente connesse; per gli aeroporti con oltre 2 milioni di passeggeri annui, le misure dei capitoli 1-6 dell’allegato I vanno ispezionate almeno ogni 12 mesi, salvo audit nel periodo. I test sono previsti per misure specifiche, anche mediante overt test; le inchieste sono svolte quando occorre ridefinire le esigenze di sicurezza o individuare punti vulnerabili.
Classificazione comune della conformità e correzione delle carenze
Le attività di controllo utilizzano un sistema armonizzato di classificazione della conformità riportato nell’appendice II, con esiti quali pienamente conforme, conforme ma si auspica un miglioramento, non conforme, non conforme con gravi carenze, non applicabile e non confermato. Le carenze devono essere corrette prontamente; se non possibile, si adottano misure compensative. Gli aeroporti, operatori e soggetti devono presentare un piano d’azione per approvazione e confermare l’avvenuta correzione.
Requisiti per gli auditor e loro poteri
Gli auditor devono essere indipendenti rispetto al soggetto controllato, avere adeguate competenze teoriche e pratiche e ottenere certificazione o riconoscimento equivalente. Devono ricevere formazione periodica. Hanno poteri di accesso immediato alle zone pertinenti, compresi aeromobili ed edifici, e possono imporre la corretta applicazione o ripetizione delle misure di sicurezza. In caso di ostruzione, rifiuto di informazioni, comunicazioni false o falsificazione dell’identità, l’autorità competente attiva la procedura graduale di cui al punto 2.3.
Obblighi di relazione annuale alla Commissione
Gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione una relazione sulle misure adottate e sulla situazione della sicurezza aerea negli aeroporti del proprio territorio, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre, entro tre mesi dalla chiusura del periodo. Il contenuto deve seguire l’appendice III e il modello predisposto dalla Commissione.
Nuovo sistema di comunicazione degli eventi e degli inconvenienti di sicurezza aerea
Dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri devono istituire un processo per la comunicazione, classificazione, trattamento, conservazione, protezione, analisi e aggregazione delle informazioni su inconvenienti di sicurezza aerea, atti di interferenza illecita e relativi atti preparatori. Gli operatori e soggetti responsabili devono comunicare alle autorità pertinenti gli inconvenienti secondo termini differenziati: immediatamente e comunque entro 24 ore se l’impatto è grave e immediato, entro 72 ore se grave, oppure mensilmente per gli altri casi. È richiesto un sistema interno di comunicazione per tutto il personale e la designazione di almeno una persona o servizio responsabile della comunicazione e della qualità dei dati.
Riservatezza, condivisione dei dati e relazioni statistiche
Le relazioni devono essere conservate in banche dati nazionali con garanzie di riservatezza, protezione fisica e informatica, e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla sicurezza aerea, salvo i limiti derivanti da procedimenti penali, disciplinari o amministrativi. Le autorità pertinenti possono condividere informazioni con altre autorità nazionali, con la Commissione, con altri Stati membri e, ove necessario, con organizzazioni internazionali e paesi terzi. Dal 1° gennaio 2028 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione annuale statistica sulle segnalazioni ricevute e sulla loro analisi; la Commissione può inoltre mettere a disposizione uno strumento informatico comune.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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