Regolamento (UE) 2026/244
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/244 della Commissione, del 3 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sulle bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della RPC e istituisce dazi definitivi, confermando in larga parte le risultanze provvisorie. La Commissione ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e l’esistenza di distorsioni significative delle materie prime, applicando quindi il dazio pari al margine di dumping. Il provvedimento disciplina anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori, l’uso di fatture commerciali valide per i dazi individuali e obblighi doganali di indicazione dei pezzi importati. È prevista inoltre una procedura per l’eventuale estensione a nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di soddisfare specifiche condizioni.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva dei dazi provvisori già istituiti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, con o senza rivestimenti interni, finitura esterna, forma, valvola, collare, piede d’appoggio o raccordi, anche in pacchi di bombole. Rientrano i prodotti attualmente classificati nei codici NC ex 7311 00 11, ex 7311 00 13, ex 7311 00 19, ex 7311 00 30, ex 8424 10 00, ex 8424 90 80 ed ex 8479 90 70, con i relativi codici TARIC indicati nel regolamento; sono previste specifiche sottovoci TARIC per estintori vuoti e per bombole dichiarate come componenti, al fine di evitare elusioni. Non si applica alle bombole non ricaricabili fino a 120 ml contemplate dalla norma EN 16509:2014 e/o dal numero ONU 2037. Le misure valgono dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/244: dazio antidumping definitivo sulle bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della RPC
Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata nel dicembre 2024 sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione (HPSC) originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, ha confermato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e distorsioni significative dei costi delle materie prime, ritenendo non necessario applicare la regola del dazio inferiore.
Ambito oggettivo e classificazione doganale
Il prodotto colpito è costituito da bombole vuote ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, in acciaio, di qualunque diametro e capacità, filettate o meno, con varie dotazioni accessorie e anche se assemblate in pacchi. La Commissione ha chiarito che rientrano anche le HPSC destinate agli estintori, mentre restano escluse le bombole non ricaricabili fino a 120 ml previste dalla norma EN 16509:2014 e/o dal numero ONU 2037. Ai fini doganali sono indicati numerosi codici NC/TARIC, inclusi codici specifici per estintori vuoti e per bombole dichiarate come componenti, per evitare fenomeni di elusione.
Valore normale, dumping e confronti metodologici
Per la costruzione del valore normale la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo e fonti statistiche turche per lavoro, energia e gas. Ha accolto in parte le osservazioni di un esportatore campionato, Tianjin Tianhai, correggendo il valore di riferimento dei tubi di acciaio non legato a 5 850 CNY/tonnellata. I margini di dumping definitivi sono pari al 57,7 % per il gruppo BTIC, al 59,7 % per il gruppo Winner, al 58,9 % per le altre società collaborative e al 90,3 % per tutte le altre importazioni cinesi.
Pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione
La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione è adeguatamente rappresentata dai produttori di HPSC, che il consumo dell’Unione è aumentato e che le importazioni cinesi hanno continuato a crescere in volume e quota di mercato, mentre i prezzi medi all’importazione sono diminuiti. Tali importazioni sono state ritenute la causa principale del deterioramento economico dell’industria UE. Le obiezioni fondate sui costi, sulla concorrenza di paesi terzi, sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulle richieste di esenzione per uso finale sono state respinte.
Misure definitive e adempimenti operativi
Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi pari ai margini di dumping accertati e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati. Per i dazi individuali è necessaria una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del fabbricante; in mancanza, si applica l’aliquota residua del 90,3 %. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica devono indicare il numero di pezzi importati e gli Stati membri devono comunicare mensilmente alla Commissione i dati sui pezzi. È prevista infine una procedura per l’inclusione di nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di soddisfare rigorose condizioni di accesso alle aliquote individuali.
Disposizioni principali
Apertura, registrazione e fase istruttoria
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 6 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia di cinque imprese dell’industria dell’Unione. Le importazioni sono state registrate con regolamento di esecuzione (UE) 2025/531. Dopo la divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, la Commissione ha raccolto osservazioni delle parti, svolto audizioni e riesaminato le conclusioni provvisorie ove necessario.
Definizione del prodotto e esclusioni
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da HPSC vuote, comprese quelle per estintori, per gas compressi o liquefatti, in acciaio, di qualsiasi diametro e capacità. Sono escluse solo le bombole non ricaricabili fino a 120 ml ai sensi della norma EN 16509:2014 e/o del numero ONU 2037. La Commissione ha respinto le richieste di esclusione dei gusci di accumulatori e degli estintori vuoti, confermando che essi rientrano nella definizione del prodotto. Gli estintori riempiti e le HPSC riempite restano fuori dall’ambito dell’inchiesta.
Classificazione doganale e misure anti-elusione
Per l’identificazione del prodotto e il monitoraggio delle importazioni sono stati indicati codici NC e TARIC specifici, compresi codici dedicati agli estintori vuoti (8424 10 00 11 e 8424 10 00 21) e alle HPSC importate come componenti (8424 90 80 60 e 8479 90 70 60). Il regolamento impone, per l’applicazione delle aliquote individuali, la presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del fabbricante. Le dichiarazioni doganali devono riportare il numero di pezzi importati, se non esiste un’altra unità supplementare prevista dalla nomenclatura TARIC, e gli Stati membri devono trasmettere mensilmente alla Commissione i dati sui pezzi importati.
Dumping e valore normale
La Commissione ha confermato l’esistenza di distorsioni significative nel settore dell’acciaio della RPC e ha costruito il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Ha utilizzato la Turchia come paese rappresentativo e fonti statistiche turche per lavoro, energia e gas. Ha accolto in parte le osservazioni di Tianjin Tianhai e ha rivisto al ribasso il valore di riferimento dei tubi di acciaio non legato, portandolo a 5 850 CNY/tonnellata. Il prezzo all’esportazione è stato determinato sul prezzo realmente pagato o pagabile per esportazioni dirette o tramite società collegate che operano come commercianti.
Aggiustamenti del confronto e commissioni
Per il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione la Commissione ha mantenuto gli aggiustamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), relativi agli operatori commerciali collegati, deducendo SGAV e un profitto nozionale del 5 %. Ha respinto l’argomento secondo cui il rapporto contrattuale tra produttore ed operatore commerciale collegato impedisse la qualificazione come soggetti distinti, rilevando clausole contrattuali tipiche di rapporti commerciali ordinari e la negoziazione diretta con gli acquirenti finali UE.
Margini di dumping definitivi
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono stati fissati al 57,7 % per il gruppo BTIC, al 59,7 % per il gruppo Winner, al 58,9 % per le altre società che hanno collaborato e al 90,3 % per tutte le altre società. Tali valori sono stati ricalcolati tenendo conto della revisione del valore di riferimento per l’acciaio non legato.
Pregiudizio e rappresentatività dell’industria dell’Unione
La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione, composta da produttori di HPSC, era adeguatamente definita e sufficientemente rappresentativa, con un campione superiore al 40 % della produzione e delle vendite totali stimate del prodotto simile nell’Unione. Le obiezioni secondo cui sarebbero stati necessari produttori di estintori sono state respinte perché gli estintori completi o riempiti non rientrano nella definizione del prodotto.
Consumo, importazioni e undercutting
Integrando i dati sugli estintori vuoti e sulle HPSC importate come componenti, il consumo dell’Unione nel periodo in esame è risultato pari a 7 220 019 unità e in aumento del 14 % rispetto al 2021. Le importazioni cinesi sono salite a 5 038 241 unità, con quota di mercato al 70 %, e il prezzo medio all’importazione è sceso a 12,02 EUR per pezzo nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha confermato il deterioramento dei prezzi e la pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni cinesi.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina siano state la causa principale del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Ha escluso che i costi di materie prime, energia e lavoro, le importazioni da paesi terzi o l’andamento del consumo potessero spezzare il nesso causale, evidenziando che l’industria dell’Unione non è riuscita a trasferire gli aumenti di costo sui prezzi a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi.
Livello delle misure e regola del dazio inferiore
Poiché sono state confermate distorsioni significative sulle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione ha applicato il margine di dumping e non il margine di pregiudizio come livello del dazio. Ha concluso che non vi erano motivi per ritenere contrario all’interesse dell’Unione il ricorso a tale approccio e ha fissato i dazi definitivi ai medesimi livelli dei margini di dumping.
Interesse dell’Unione ed esenzioni per uso finale
La Commissione ha respinto le obiezioni degli utilizzatori circa sicurezza dell’approvvigionamento, costi e certificazioni, ritenendo che l’industria dell’Unione abbia capacità tecnica per rifornire il mercato e che vi siano alternative da paesi terzi. È stata inoltre respinta la richiesta di esenzione per uso finale di Hydac relativa ai gusci di accumulatori, perché incompleta e non suffragata da prove sufficienti sulla non disponibilità del prodotto nell’Unione.
Riscossione dei dazi provvisori e retroattività
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1711 sono riscossi definitivamente fino alle aliquote definitive, con svincolo delle somme eccedenti. La Commissione ha esaminato la possibile riscossione retroattiva ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, ma l’ha esclusa perché non è emerso un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta.
Nuovi produttori esportatori
L’articolo 3 prevede la possibilità di modificare l’elenco dei produttori beneficiari delle aliquote individuali per includere nuovi produttori esportatori cinesi che provino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a operatori già soggetti alle misure e di aver successivamente esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione significativa verso l’Unione.
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