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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/250

Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213

Normativa europea32026R0250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica diversi errori e incoerenze del regolamento (UE) 2024/3190, che disciplina l’uso del BPA e di altri bisfenoli in materiali destinati al contatto con alimenti. Le correzioni riguardano il divieto e le deroghe d’uso del BPA, i metodi di analisi per la verifica della conformità, i periodi transitori per gli oggetti monouso e riutilizzabili e la formulazione della dichiarazione di conformità. Il regolamento si applica direttamente ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rettifica il regolamento (UE) 2024/3190 sulla disciplina dell’uso del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinati dal regolamento (UE) 2024/3190, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Interviene su divieti, deroghe, metodi di analisi, disposizioni transitorie e obblighi documentali relativi ai materiali e oggetti fabbricati con BPA o con altri bisfenoli/derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma corregge e chiarisce alcune parti del regolamento originario, incidendo in particolare su oggetti monouso e riutilizzabili, nonché sulla dichiarazione di conformità.

Rettifica del regolamento (UE) 2024/3190 sul BPA nei materiali a contatto con alimenti

Il regolamento (UE) 2026/250 della Commissione interviene per correggere errori e incoerenze del regolamento (UE) 2024/3190, relativo all’uso del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli o derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Le rettifiche sono motivate dalla necessità di garantire il corretto funzionamento del regime, la coerenza interna del testo e una migliore applicazione pratica da parte degli operatori.

Ambito materiale della rettifica

Il regolamento non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica alcune disposizioni chiave del regolamento (UE) 2024/3190. Le correzioni incidono sul divieto generale di utilizzo del BPA, sulle deroghe ammesse per specifiche applicazioni, sui criteri di prova della conformità, sui periodi transitori per la commercializzazione di taluni oggetti monouso e riutilizzabili e sul contenuto della dichiarazione di conformità.

Divieto di uso del BPA e deroga specifica

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3190 viene sostituito per eliminare un riferimento ritenuto incoerente ai "sali" del BPA. La nuova formulazione ribadisce il divieto di utilizzare il BPA nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti e di immettere sul mercato dell’Unione materiali e oggetti fabbricati utilizzando BPA. Rimane però possibile un uso del BPA per un’applicazione specifica, nonché la commercializzazione dei relativi materiali e oggetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’allegato II.

Metodi di analisi e limite di rilevabilità

Viene corretto anche l’articolo 9, paragrafo 2, per allineare la disciplina dei controlli analitici all’obiettivo di verificare l’assenza di BPA residuo e di altre sostanze pericolose analoghe. In presenza di metodi sviluppati o raccomandati dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i materiali a contatto con alimenti, tali metodi devono essere utilizzati. In ogni caso, salvo diverse previsioni nell’allegato II o nel metodo raccomandato, il metodo deve garantire un limite di rilevabilità di 1 μg/kg. Per la verifica dell’assenza di BPA residuo o di sostanze analoghe è inoltre richiesto un metodo di estrazione.

Regime transitorio per gli oggetti monouso

L’articolo 11 viene riformulato per chiarire il regime transitorio relativo agli oggetti finali monouso. Gli oggetti conformi alla normativa previgente ma non a quella nuova possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026. Una deroga estende il termine al 20 gennaio 2028 per due categorie: gli oggetti monouso per la conservazione di ortofrutticoli, con esclusione dei prodotti di cui all’allegato I della direttiva 2001/112/CE, o di prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004; e gli oggetti sui quali vernici o rivestimenti fabbricati con BPA siano applicati solo sulla superficie metallica esterna.

Dopo la scadenza dei periodi transitori, gli oggetti immessi legittimamente possono ancora essere riempiti e sigillati per 12 mesi, e i prodotti alimentari confezionati possono circolare fino all’esaurimento delle scorte.

Regime transitorio per gli oggetti riutilizzabili

Anche l’articolo 12, paragrafo 3, è corretto per distinguere chiaramente due diverse scadenze. Gli oggetti finali ad uso ripetuto immessi per la prima volta sul mercato ai sensi del paragrafo 1 possono rimanere sul mercato fino al 20 luglio 2027; quelli immessi ai sensi del paragrafo 2 possono rimanere sul mercato fino al 20 gennaio 2029. La rettifica chiarisce quindi la differenza tra i due regimi transitori.

Dichiarazione di conformità

Viene modificato il punto 3 dell’allegato III per ridurre possibili problemi di riservatezza commerciale. La dichiarazione di conformità deve indicare l’identità del materiale intermedio destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari oppure dell’oggetto finale destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari per il quale la dichiarazione è rilasciata, anziché richiedere un’identificazione cumulativa di materiali intermedi e oggetti finali.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rettifica del considerando 18

Sostituisce la quarta frase del considerando 18 del regolamento (UE) 2024/3190, chiarendo che la prima immissione sul mercato di oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che utilizzano vernici e rivestimenti fabbricati con BPA è consentita per un periodo di 36 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, in particolare per imballaggi per la conservazione di frutta, ortaggi e prodotti ittici trasformati.

Divieto di utilizzo del BPA e deroga

Sostituisce l’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3190. È vietato l’uso del BPA nella fabbricazione dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti e l’immissione sul mercato dell’Unione di materiali e oggetti fabbricati usando BPA. In deroga, il BPA può essere utilizzato per un’applicazione specifica e l’immissione sul mercato è consentita conformemente all’allegato II, nel rispetto delle restrizioni ivi previste.

Metodi di analisi per la verifica della conformità

Sostituisce l’articolo 9, paragrafo 2, precisando che per verificare l’assenza di BPA residuo, di un altro bisfenolo pericoloso o di un derivato pericoloso di un bisfenolo, o il mancato rilascio oltre i limiti applicabili, si usano, se disponibili, i metodi sviluppati o raccomandati dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea. Il metodo deve avere un limite di rilevabilità di 1 μg/kg, salvo diversa previsione nell’allegato II o nel metodo raccomandato. Per verificare l’assenza di BPA residuo o di sostanze analoghe è richiesto un metodo di estrazione.

Disposizioni transitorie per gli oggetti monouso

Sostituisce l’articolo 11. Gli oggetti finali monouso destinati al contatto con alimenti, fabbricati utilizzando BPA e conformi alle regole precedenti ma non a quelle nuove, possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026. In deroga, fino al 20 gennaio 2028 possono essere immessi per la prima volta sul mercato gli oggetti monouso destinati alla conservazione di ortofrutticoli, con esclusione dei prodotti dell’allegato I della direttiva 2001/112/CE, o di prodotti della pesca definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004, nonché quelli sui quali una vernice o un rivestimento fabbricato con BPA sia applicato solo sulla superficie metallica esterna. Gli oggetti immessi legittimamente possono essere riempiti e sigillati nei 12 mesi successivi alla scadenza del periodo transitorio applicabile, e i relativi prodotti alimentari confezionati possono restare sul mercato fino a esaurimento scorte.

Disposizioni transitorie per gli oggetti riutilizzabili

Sostituisce l’articolo 12, paragrafo 3, chiarendo che gli oggetti finali ad uso ripetuto immessi per la prima volta sul mercato ai sensi del paragrafo 1 possono rimanere sul mercato fino al 20 luglio 2027, mentre quelli immessi ai sensi del paragrafo 2 possono rimanere sul mercato fino al 20 gennaio 2029.

Dichiarazione di conformità

Sostituisce il punto 3 dell’allegato III, stabilendo che nella dichiarazione di conformità deve essere indicata l’identità dei materiali intermedi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o degli oggetti finali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, invece di richiedere l’identificazione cumulativa di entrambi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentisostanze chimiche pericoloseetichettatura e dichiarazioni di conformitànorme tecniche e transitorie

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