Regolamento (UE) 2026/252
Regolamento delegato (UE) 2026/252 della Commissione, del 2 febbraio 2026, recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la macellazione d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento (CE) n. 853/2004 per chiarire e uniformare a livello unionale le condizioni in cui le carni di ungulati domestici macellati d’urgenza fuori dal macello possono essere destinate al consumo umano. La modifica risponde a interpretazioni divergenti tra Stati membri e collega la disciplina igienica alle regole sul trasporto degli animali e ai controlli ufficiali. Il fulcro della riforma è l’allineamento tra non idoneità al trasporto, ispezione ante mortem e verifiche sulla ammissibilità delle carni.
Modifica le regole igieniche per l’uso alimentare delle carni ottenute da macellazione d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, armonizzando le condizioni di ammissibilità al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito delle norme igieniche per gli alimenti di origine animale previste dal regolamento (CE) n. 853/2004, con riferimento specifico agli ungulati domestici sottoposti a macellazione d’urgenza fuori dal macello. La disciplina riguarda la valutazione dell’idoneità al trasporto al macello, l’ispezione ante mortem da parte del veterinario ufficiale e la successiva possibile destinazione delle carni al consumo umano. Non introduce un regime generale per tutte le carni, ma interviene esclusivamente sul capitolo VI della sezione I dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.
Regolamento delegato (UE) 2026/252 – macellazione d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello
Il regolamento interviene sul sistema igienico dell’Unione applicabile alle carni di origine animale, modificando l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004. La finalità è armonizzare in modo più preciso le condizioni in cui le carni provenienti da ungulati domestici macellati d’urgenza fuori dal macello possono essere ammesse al consumo umano, dopo che la Commissione ha rilevato prassi e interpretazioni divergenti tra Stati membri.
Contesto e ratio dell’intervento
Nei considerando, la Commissione evidenzia che le espressioni «animali per il resto sani» e «incidente» non erano definite nelle norme dell’Unione e ciò aveva prodotto approcci nazionali non uniformi. Alcuni Stati membri adottavano un’interpretazione restrittiva, limitando il ricorso alla macellazione d’urgenza a ipotesi di incidente fisico e a animali privi di infezioni generalizzate; altri seguivano una lettura più ampia, purché non vi fosse un rischio per la salute pubblica derivante dalle carni.
La Commissione richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto degli animali: in taluni casi il trasporto al macello è vietato per ragioni di benessere animale, e l’alternativa può essere l’eutanasia con conseguente declassamento delle carni a non idonee al consumo umano, anche quando non vi sia un rischio sanitario. L’intervento mira quindi a ridurre perdite economiche e sprechi, mantenendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004
L’articolo 1 sostituisce i punti 1 e 2 del capitolo VI della sezione I dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.
Il nuovo punto 1 stabilisce che l’animale deve essere non idoneo al trasporto a un macello secondo le specifiche tecniche sull’idoneità al trasporto di cui all’allegato I, capo I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1/2005.
Il nuovo punto 2 impone al veterinario ufficiale di eseguire un’ispezione ante mortem dell’animale, verificando in particolare:
- l’ammissibilità degli animali vivi alla macellazione ai fini del consumo umano, ai sensi dell’articolo 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;
- l’idoneità delle carni fresche al consumo umano, ai sensi dell’articolo 45 del medesimo regolamento di esecuzione, ove tale verifica sia possibile mediante l’ispezione ante mortem.
Coordinamento con la disciplina sul trasporto e sui controlli ufficiali
Il regolamento collega la disciplina della macellazione d’urgenza alle norme sul benessere durante il trasporto contenute nel regolamento (CE) n. 1/2005. Nella logica del testo, se il trasporto al macello non è possibile per ragioni di benessere animale, la valutazione dell’ammissibilità delle carni non può prescindere dalla conformità ai criteri di idoneità già previsti a livello unionale.
Nei considerando si richiama anche il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e, in particolare, gli articoli 43 e 45, che disciplinano misure e verifiche in caso di non conformità relative ad animali vivi e carni fresche. L’ispezione ante mortem, definita all’articolo 17, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, viene valorizzata come momento preliminare decisivo per valutare se gli animali e le carni soddisfino le condizioni richieste.
Entrata in vigore e natura giuridica
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Uniformazione delle condizioni per la macellazione d’urgenza
Il regolamento sostituisce i punti 1 e 2 dell’allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 per superare le difformità interpretative tra Stati membri sui concetti di «animali per il resto sani» e «incidente», individuati nei considerando come fonti di applicazione non uniforme.
Criterio di non idoneità al trasporto
L’animale deve essere non idoneo al trasporto a un macello conformemente alle specifiche tecniche sull’idoneità al trasporto di cui all’allegato I, capo I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.
Ispezione ante mortem obbligatoria
Il veterinario ufficiale deve eseguire un’ispezione ante mortem dell’animale e verificare in particolare la conformità alle prescrizioni sull’ammissibilità degli animali vivi alla macellazione per il consumo umano ai sensi dell’articolo 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
Verifica dell’idoneità delle carni fresche
Il veterinario ufficiale deve verificare, ove possibile mediante ispezione ante mortem, anche l’idoneità delle carni fresche al consumo umano conformemente all’articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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