Sentenza del 13/01/2015 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - COSTI NON DEDUCIBILI - PROCEDIMENTO IN SEDE PENALE - Morte dell'imputato - Estinzione del reato - Comportamento premiale in ambito tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto deducibili i costi collegati ad attività di per sé illecite, poiché il procedimento penale si è concluso per morte dell'imputato e non per prescrizione. L'estinzione del reato derivante dal decesso non è stata equiparata alla prescrizione e ha consentito il riconoscimento del trattamento fiscale favorevole.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi direttamente utilizzati per realizzare attività qualificabili come delitto non colposo. La regola generale esclude tali costi dalla deduzione. Tuttavia, nel caso esaminato, il procedimento penale si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere a seguito della morte dell'imputato. Poiché il decesso estingue il reato e tale causa di estinzione è diversa dalla prescrizione, è stato riconosciuto un comportamento premiale in ambito tributario, ammettendo la deducibilità dei costi riferiti ad attività astrattamente illecite.
Norme richiamate
Norma tributaria sull'indeducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi
Sono costi indeducibili dal reddito d'impresa quelli direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
La norma prevede l'indeducibilità dei costi connessi direttamente alla commissione di un delitto non colposo, ma la sentenza ne limita l'applicazione quando il procedimento penale si conclude per una causa diversa dalla prescrizione, quale la morte dell'imputato.
Principio dell'estinzione del reato per morte dell'imputato
Il decesso della persona sottoposta a processo penale comporta ex se l'estinzione del reato.
La morte dell'imputato determina automaticamente l'estinzione del reato e produce effetti diversi dalla prescrizione; nel caso esaminato, tale circostanza ha consentito di riconoscere la deducibilità dei costi.
Massime di principio
- I costi direttamente collegati a delitti non colposi sono normalmente indeducibili dal reddito d'impresa.
- Quando il procedimento penale si conclude per morte dell'imputato, l'estinzione del reato non equivale alla prescrizione e può consentire il riconoscimento della deducibilità dei costi, se non emergono altri autonomi motivi di indeducibilità.
- La valutazione fiscale deve considerare concretamente la causa di conclusione del procedimento penale: non tutte le forme di estinzione del reato producono necessariamente gli stessi effetti tributari.
- La deducibilità non deriva automaticamente dalla sola chiusura del procedimento penale, ma richiede che i costi siano effettivamente inerenti, documentati e non riconducibili ad altri illeciti o violazioni fiscali.
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