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Sentenza

Sentenza del 13/01/2015 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Lecco

REGISTRO - Venditore soggetto passivo IVA - Cessione che esula dall'attività di impresa - Principio di alternatività - Imposta di registro - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La compravendita è stata ritenuta non soggetta a IVA, nonostante la venditrice fosse formalmente un soggetto passivo IVA. L'operazione è stata qualificata come mera smobilitazione del patrimonio immobiliare durante la liquidazione e, pertanto, è stata assoggettata all'imposta di registro in applicazione del principio di alternatività tra IVA e registro.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione dell'imposta applicabile alla vendita di un immobile effettuata da una società posta in liquidazione. È stato valutato se la venditrice avesse agito come esercente attività d'impresa, presupposto necessario per l'applicazione dell'IVA, oppure se la vendita costituisse una mera dismissione del patrimonio. La società non svolgeva attività d'impresa già negli anni precedenti, non aveva presentato le relative dichiarazioni periodiche e aveva venduto l'immobile esclusivamente per reperire liquidità e pagare i creditori. Tali elementi hanno escluso il carattere imprenditoriale concreto dell'operazione.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Una compravendita immobiliare non è assoggettata ad IVA ma all'imposta di registro ove il cedente non abbia agito, nell'occasione, quale esercente attività di impresa.

    L'alternatività non dipende esclusivamente dalla qualifica formale del cedente come soggetto passivo IVA, ma dalla verifica concreta che la cessione sia stata effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa. Se manca tale collegamento funzionale, l'operazione ricade nell'imposta di registro.

Massime di principio

  • La qualità formale di soggetto passivo IVA non rende automaticamente imponibile a IVA ogni cessione effettuata dal soggetto: occorre verificare se l'operazione sia concretamente riconducibile all'attività d'impresa.
  • La vendita di un bene immobiliare durante la liquidazione può essere considerata mera dismissione patrimoniale, anziché esercizio d'impresa, quando è finalizzata esclusivamente a pagare i creditori e non presenta caratteri di abitualità o organizzazione imprenditoriale.
  • Per distinguere una cessione imprenditoriale da una semplice liquidazione patrimoniale rilevano, tra gli altri, l'attività effettivamente svolta negli anni precedenti, gli adempimenti fiscali, la natura occasionale della vendita e la finalità economica dell'operazione.
  • In situazioni analoghe, l'applicazione dell'imposta di registro può prevalere sull'IVA quando il cedente non agisce nell'esercizio concreto di un'attività d'impresa, anche se conserva una posizione o una qualifica IVA.

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