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Sentenza

Sentenza del 13/01/2015 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PREAVVISO DI IPOTECA E MOTIVAZIONE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria sostenendo che non gli fossero state previamente notificate le cartelle esattoriali, che il preavviso fosse privo di motivazione e dell'allegato richiamato, e che non sussistessero i presupposti per adottare la misura cautelare. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché la documentazione prodotta da Equitalia era stata ritenuta tardiva.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto l'appello principale di Equitalia e respinto l'appello incidentale del contribuente. In appello è stata ritenuta provata la regolare notifica delle venti cartelle esattoriali mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il preavviso di ipoteca è stato qualificato come atto preliminare della riscossione e comunicazione-invito al pagamento, non come provvedimento amministrativo; pertanto non era soggetto all'obbligo generale di motivazione previsto per gli atti dell'amministrazione finanziaria. Era sufficiente il rispetto dei requisiti formali e contenutistici previsti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente. L'iscrizione ipotecaria, ricorrendone i presupposti, è stata inoltre considerata atto dovuto e non misura cautelare discrezionale. L'opposizione al preavviso è stata quindi definitivamente respinta e la sentenza di primo grado riformata. Le spese dei due gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La disposizione è stata ritenuta non applicabile al preavviso di ipoteca, perché quest'ultimo non è un provvedimento amministrativo dell'amministrazione finanziaria, ma una comunicazione preliminare della riscossione proveniente da un concessionario privato.

  • Art. 7, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disposizione, applicabile anche ai concessionari della riscossione, impone il rispetto dei requisiti minimi di contenuto dell'atto. Nel caso esaminato tali requisiti sono stati ritenuti rispettati, senza necessità di una motivazione specifica sulle ragioni cautelari.

  • Art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento

    La notifica della cartella esattoriale può essere eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso sottoscritto dal destinatario o da uno dei soggetti abilitati.

  • Art. 49, d.P.R. n. 602/1973

    il concessionario può procedere a espropriazione forzata sulla base del titolo, e può altresì promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie e a tutela del creditore

    La riscossione coattiva può fondarsi sui titoli esecutivi già formati e può comprendere strumenti di tutela del credito, inclusa l'iscrizione ipotecaria.

  • Art. 77, d.P.R. n. 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria è stata considerata uno strumento della riscossione e, quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge, un atto vincolato e dovuto, non una misura cautelare fondata su una valutazione discrezionale del rischio.

  • Art. 3, legge n. 241/1990

    La norma sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi è stata richiamata indirettamente dall'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, ma non applicata al preavviso di ipoteca perché privo della natura di provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria, secondo l'orientamento espresso nella sentenza, è una comunicazione preliminare della riscossione e non un provvedimento amministrativo discrezionale; pertanto non richiede necessariamente una motivazione analitica sulle ragioni dell'ipoteca.
  • La validità del preavviso presuppone comunque che il contribuente sia stato correttamente informato del debito e che siano rispettati i requisiti minimi di contenuto previsti dalla disciplina applicabile.
  • Le cartelle esattoriali possono essere validamente notificate direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se la documentazione postale dimostra il perfezionamento della notifica.
  • Contestazioni generiche sulla conformità delle copie o sulla firma apposta sull'avviso di ricevimento sono normalmente insufficienti; la contestazione dell'autenticità della sottoscrizione può richiedere gli strumenti processuali specifici previsti per la querela di falso.
  • Se le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate e non impugnate nei termini, non è normalmente possibile contestarne successivamente la validità nell'ambito dell'opposizione al preavviso di ipoteca.
  • L'iscrizione ipotecaria esattoriale, quando ricorrono i presupposti legali, tende a essere qualificata come atto vincolato della riscossione: l'assenza di una motivazione sulle esigenze cautelari, da sola, non comporta necessariamente la nullità.
  • La disciplina concreta può dipendere dalla versione normativa vigente al momento degli atti e dall'eventuale evoluzione della giurisprudenza; occorre quindi verificare sempre notifiche, termini di impugnazione, soglie e garanzie procedimentali applicabili.

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