Sentenza del 13/01/2015 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Invito al pagamento a titolo integrativo del Contributo Unificato - Contributo da versare in presenza di unica impugnazione contro più atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'invito al pagamento del contributo unificato integrativo richiesto in relazione a un'unica impugnazione proposta contro più atti. La contestazione riguardava sia l'impugnabilità dell'invito, pur non essendo formalmente un atto d'imperio né uno degli atti espressamente elencati dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992, sia il criterio di determinazione del contributo. In particolare, per il periodo anteriore alla modifica dell'art. 14, comma 3-bis, del DPR 115/2002, il valore della controversia doveva essere calcolato sommando i tributi complessivamente contestati.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile il ricorso contro l'invito al pagamento, riconoscendo che tale atto manifesta in modo sufficientemente preciso l'esistenza di un'obbligazione tributaria, indicandone il presupposto di fatto e le ragioni giuridiche. Ha inoltre affermato che, prima della modifica normativa intervenuta con la legge 147/2013, il valore della controversia doveva essere determinato mediante la somma di tutti i tributi oggetto di contestazione. La decisione risulta quindi favorevole al ricorrente quanto all'ammissibilità dell'impugnazione e all'applicazione del criterio di calcolo ratione temporis.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili non è stata considerata necessariamente tassativa: anche un atto non formalmente incluso può essere impugnato quando manifesta una pretesa tributaria concreta e attuale, specificando presupposto e motivazione.
Art. 14, comma 3-bis, del DPR 115/2002
Prima della modifica legislativa, in caso di unica impugnazione contro più atti, il valore della controversia ai fini del contributo unificato era commisurato alla somma dei tributi contestati.
Art. 1, comma 598, lettera a), della legge 147/2013
La disposizione ha modificato il comma 3-bis dell'art. 14 del DPR 115/2002; la sentenza ha valorizzato la disciplina vigente al momento dei fatti e la rilevanza della modifica intervenuta in corso di causa.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 16293/2007
È stata richiamata per sostenere l'impugnabilità di atti non formalmente compresi nell'art. 19 del D.lgs. 546/1992, quando essi esprimono una pretesa tributaria definita e attuale.
Massime di principio
- Un atto denominato invito, comunicazione o richiesta può essere impugnabile anche se non ha la forma tipica di un provvedimento autoritativo, quando contiene una pretesa tributaria concreta, attuale e motivata.
- Per valutare l'impugnabilità occorre verificare il contenuto sostanziale dell'atto: devono essere individuabili il presupposto della pretesa, l'importo richiesto e le ragioni giuridiche.
- Quando un'unica impugnazione riguarda più atti, il criterio di calcolo del contributo unificato deve essere individuato applicando la disciplina vigente nel periodo di riferimento.
- In base alla disciplina anteriore alla modifica del 2013, il valore della controversia ai fini del contributo unificato poteva essere determinato sommando tutti i tributi contestati negli atti impugnati.
- La possibilità di impugnare tempestivamente un atto che manifesta una pretesa tributaria consente di contestare subito sia l'an debeatur sia il criterio di quantificazione, senza dover attendere un eventuale atto successivo di riscossione.
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