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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17511 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A. S.p.A. ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2004 per IRES, IRAP e IVA. L'Agenzia aveva contestato, nell'ambito di operazioni infragruppo con società controllate residenti in Romania, l'applicazione di prezzi inferiori al valore normale ai fini del transfer pricing, nonché l'indebita deduzione di costi per royalties e consulenze immobiliari. La società ha inoltre contestato il raddoppio dei termini di accertamento, la valutazione delle prove, l'asserita inerzia dell'Amministrazione e l'eccessività delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla decadenza dell'accertamento per IRES e IVA, confermando la possibilità del raddoppio dei termini quando sussistano fatti tali da imporre la denuncia penale, anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata. Ha invece accolto il motivo per l'IRAP, poiché per tale imposta non erano previste sanzioni penali e quindi non poteva operare il raddoppio dei termini applicabile ratione temporis. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai rilievi IRAP; la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per la rideterminazione delle sanzioni in relazione alla pretesa fiscale residua e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3

    raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento

    Il raddoppio dei termini opera quando emergono fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata. Il giudice deve verificare, con valutazione postuma, la concreta sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 2

    raddoppio dei termini di accertamento IVA

    La disciplina del raddoppio dei termini è stata ritenuta applicabile all'IVA, poiché le contestazioni integravano fatti astrattamente idonei a imporre la denuncia penale.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP nel regime temporale esaminato, poiché l'IRAP non prevedeva sanzioni penali.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7

    disciplina del transfer pricing

    Per le operazioni infragruppo, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente non conforme al valore normale. Il contribuente deve poi dimostrare la correttezza dei prezzi applicati e la loro coerenza con il valore di mercato.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3

    La verifica dei prezzi infragruppo deve essere effettuata confrontando i valori praticati con il valore normale di beni e servizi, secondo parametri di mercato concretamente verificabili.

  • Codice civile, art. 2697

    In materia di transfer pricing, l'onere probatorio è ripartito secondo il principio della vicinanza della prova: l'Amministrazione deve provare l'esistenza delle operazioni e la loro apparente anomalia, mentre il contribuente deve documentare le politiche infragruppo e la conformità dei prezzi al mercato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    omesso esame di un fatto decisivo

    Dopo la riforma del 2012, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione. È deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo, discusso tra le parti e adeguatamente individuato.

  • D.L. n. 50 del 2017, art. 59, e D.M. 14 maggio 2018

    linee guida per l'applicazione dell'art. 110, comma 7, TUIR

    Le modifiche e le linee guida successive in materia di transfer pricing non sono state applicate retroattivamente alle operazioni del 2004.

Massime di principio

  • Il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi o precedenti, soprattutto quando la decisione dipende da fatti variabili, come i prezzi e le concrete condizioni delle singole operazioni infragruppo.
  • Per il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente che i fatti contestati siano astrattamente idonei a imporre una denuncia penale; non è indispensabile dimostrare che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
  • Nel regime temporale esaminato, il raddoppio dei termini non può applicarsi all'IRAP, perché tale imposta non comportava sanzioni penali.
  • In materia di transfer pricing, il contribuente deve conservare e produrre una documentazione dettagliata sulle politiche infragruppo, sui prezzi unitari, sui metodi di comparazione e sulle condizioni economiche delle transazioni.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente provare il concreto vantaggio fiscale conseguito dal gruppo o la maggiore tassazione estera; è sufficiente la prova dell'esistenza di operazioni infragruppo a prezzi apparentemente anomali.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male o trascurato alcune prove: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo, realmente omesso e adeguatamente individuato.
  • Le nuove norme o linee guida sul transfer pricing non si applicano retroattivamente a periodi d'imposta anteriori, salvo specifiche disposizioni che ne prevedano l'applicazione.

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