Cassazione Penale, Ordinanza n. 37075/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva respinto le doglianze difensive. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul primo motivo di appello, assumendo l'illegittimità della motivazione d'appello resa per relationem rispetto alla sentenza di primo grado. Il secondo motivo censurava il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che vi sarebbe stato un comportamento riparatorio; la Corte territoriale aveva però rilevato che non vi era stata riparazione integrale del danno prima dell'apertura del dibattimento, ma solo l'ottenimento di un piano di rateizzazione del debito tributario, e che comunque l'attenuante dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai delitti previsti dal d.lgs. 74/2000, per i quali il risarcimento del danno all'Erario è autonomamente disciplinato dagli artt. 13, 13-bis e 14 del decreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché si limitava a contestare la motivazione per relationem senza indicare quali specifici punti dell'appello sarebbero rimasti inesaminati. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte di appello aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti dell'art. 62 n. 6 c.p., mancando la riparazione integrale del danno prima dell'apertura del dibattimento e, inoltre, perché nei reati tributari la disciplina speciale del d.lgs. 74/2000 prevale rispetto all'attenuante generale del ravvedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
La circostanza attenuante della riparazione del danno/attivo ravvedimento richiede, per la sua configurabilità, la riparazione integrale prima dell'apertura del dibattimento; non è applicabile ai delitti tributari quando il ristoro dell'Erario è regolato dalla disciplina speciale del d.lgs. 74/2000.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Per i delitti tributari il risarcimento del danno all'Erario è oggetto di disciplina speciale e autonoma, attraverso gli artt. 13, 13-bis e 14, con effetti di non punibilità o attenuazione solo nei tempi e modi previsti.
art. 13 d.lgs. 74/2000
Richiamato come norma che disciplina la rilevanza del pagamento/riparazione nei reati tributari ai fini della non punibilità o dell'attenuazione.
art. 13-bis d.lgs. 74/2000
Richiamato come norma speciale che disciplina gli effetti premiali del ravvedimento nei reati tributari.
art. 14 d.lgs. 74/2000
Richiamato come disposizione speciale in tema di effetti del pagamento del debito tributario.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
Non citato testualmente; il riferimento è all'art. 62 n. 6 c.p., non a un'attenuante generica.
Massime di principio
- La mera deduzione che la sentenza di appello sia motivata per relationem non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare specificamente quali punti dell'atto di appello siano stati trascurati o non valutati.
- La censura di vizio motivazionale sulla conferma in appello non può risolversi in una critica astratta della struttura della motivazione, ma deve confrontarsi con le argomentazioni decisive poste a base della decisione impugnata.
- La circostanza attenuante della riparazione del danno o dell'attivo ravvedimento presuppone, di regola, la riparazione integrale prima dell'apertura del dibattimento; un semplice piano di rateizzazione non equivale a integrale riparazione.
- Nei delitti tributari la disciplina premiale relativa al pagamento del debito verso l'Erario è regolata in via speciale dal d.lgs. 74/2000; pertanto non si applica automaticamente l'attenuante generale di cui all'art. 62 n. 6 c.p. quando il legislatore abbia tipizzato autonome cause di non punibilità o attenuanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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