L.R. Basilicata 25/2007
Modifica ed integrazione alla L.R. 12.11.2004, n.18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Basilicata n. 18/2004 sul condono edilizio, precisando limiti e modalità di calcolo delle volumetrie sanabili, sospendendo alcuni termini in casi particolari (trasferimento di immobili, uso civico) e aggiornando le regole antisismiche. Proroga inoltre al 31 dicembre 2008 alcuni termini già fissati dalla L.R. n. 33/2005. Entrata in vigore immediata dal 19 dicembre 2007.
Modifiche alla disciplina regionale Basilicata sulla sanatoria degli abusi edilizi e proroga dei termini della L.R. 33/2005
Modifiche alla disciplina regionale sulla sanatoria edilizia in Basilicata
La legge regionale interviene sulla L.R. Basilicata 12 novembre 2004, n. 18, che disciplina la sanatoria degli abusi edilizi, apportando integrazioni sui requisiti di ammissibilità, sui criteri di calcolo delle volumetrie, sui termini procedimentali e su alcuni profili legati alla normativa sismica. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata.
Ambito di applicazione e limiti alla sanatoria
Il provvedimento ridefinisce alcuni presupposti per l’accesso alla sanatoria edilizia, precisando esclusioni e condizioni che incidono sulla condonabilità delle opere abusive. In particolare, vengono affinati i criteri relativi a:
- elementi costruttivi e pertinenze considerati ai fini della disciplina regionale;
- vincoli che impediscono la sanatoria quando comportino inedificabilità assoluta, purché imposti prima della realizzazione delle opere;
- limiti dimensionali di superficie e volume, il cui superamento preclude la sanatoria salvo riduzione della parte eccedente.
Criteri di calcolo della volumetria e opere eccedenti
La legge introduce una disciplina specifica per il calcolo della volumetria da sanare, da effettuarsi secondo la normativa comunale vigente al 31 marzo 2003, oppure secondo i parametri e gli indici previsti dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici locali o dai regolamenti comunali. Per le opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo, il riferimento è alle norme vigenti al momento del rilascio del titolo originario.
Quando l’abuso supera i limiti di superficie o volume previsti dalla legge regionale:
- la sanatoria è esclusa, salvo la possibilità di ricondurre l’intervento entro i limiti ammessi;
- se la demolizione della parte eccedente pregiudica la porzione sanabile, si applica una sanzione secondo l’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001;
- il permesso di costruire è rilasciato solo per la porzione condonabile.
Termini procedimentali sospesi in casi particolari
La legge prevede ipotesi nelle quali non si applicano i termini ordinari stabiliti dalla L.R. n. 18/2004 per la conclusione del procedimento di sanatoria.
In particolare:
- nei procedimenti che comportano trasferimento dell’immobile sanabile, relativi alle fattispecie richiamate dall’art. 40, comma 6, della L. n. 47/1985, dall’art. 2, comma 59, della L. n. 662/1996 e dall’art. 39, comma 1, della L. n. 724/1994, non si applicano i termini dell’art. 5, comma 3, della legge regionale;
- per le domande di sanatoria relative ad opere abusive realizzate su terreni di uso civico, nelle more della definizione delle procedure regionali in materia, non si applicano i termini dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 8, comma 1.
Profili sismici e adeguamento antisismico
Viene aggiornato anche il requisito relativo alla categoria sismica del Comune. La sanatoria richiede l’osservanza della classificazione sismica comunale secondo la nuova classificazione introdotta dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Se l’opera non è conforme, è consentita la possibilità di realizzare interventi di adeguamento antisismico con riferimento alla normativa vigente al 31 marzo 2003.
Proroga dei termini della L.R. n. 33/2005
La legge proroga al 31 dicembre 2008 due termini già previsti dalla L.R. Basilicata n. 33/2005, entrambi originariamente fissati al 31 dicembre 2007. La proroga riguarda i termini richiamati dall’art. 2, comma 1, e dall’art. 2, comma 2, della legge del 2005.
Entrata in vigore
Il provvedimento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. La data di efficacia è quindi il 19 dicembre 2007.
Note di costituzionalità
Le modifiche di cui alle lettere indicate nelle note sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 27 febbraio 2009. Tale circostanza incide sulla concreta applicabilità di quelle specifiche disposizioni modificate, senza alterare il resto del contenuto della legge per quanto non colpito dalla pronuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 dic 2007L.R. Basilicata 23/2007
- Legge · 18 dic 2007L.R. Basilicata 27/2007
- Legge · 18 dic 2007L.R. Basilicata 26/2007
- Legge · 18 dic 2007L.R. Basilicata 24/2007
- Legge · 12 dic 2007L.R. Basilicata 22/2007
- Legge · 28 dic 2007L.R. Basilicata 29/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →