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Legge

L.R. Basilicata 27/2007

Monitoraggio del fenomeno infortunistico e misure per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Normativa regionaleL.R. Basilicata 27/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata il monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali, l’istituzione di un Osservatorio regionale, azioni di informazione e formazione, iniziative nelle scuole e fondi per la sicurezza nei cantieri edili e per il primo intervento. Molte previsioni operative rinviano a regolamenti e avvisi pubblici; la norma finanziaria riguarda l’anno 2008 e il Fondo speciale alimenta interventi continui.

Monitoraggio infortuni e misure per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro in Basilicata

Monitoraggio degli infortuni e prevenzione della sicurezza sul lavoro in Basilicata

La legge regionale disciplina un sistema di monitoraggio del fenomeno infortunistico e una serie di misure di prevenzione, informazione e formazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L’intervento riguarda in particolare i cantieri edili e le opere di ingegneria civile nel territorio della Basilicata.

Finalità e impostazione generale

La Regione Basilicata si impegna a tutelare i diritti sociali fondamentali connessi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa statale e comunitaria richiamata nel testo. A tal fine:

  • coordina gli enti e istituti competenti in materia di sicurezza tramite il Comitato di coordinamento richiamato dalla legge statale vigente al momento dell’adozione;
  • promuove informazione e formazione per diffondere la cultura della prevenzione e favorire l’applicazione delle disposizioni in materia;
  • sostiene progetti di formazione scolastica sulla legislazione di sicurezza;
  • monitora in modo periodico infortuni e malattie professionali tramite un Osservatorio regionale;
  • rafforza i controlli sull’applicazione delle norme;
  • sviluppa rapporti di collaborazione con l’INAIL – Direzione regionale.

Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali

La Giunta regionale deve istituire l’Osservatorio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. L’Osservatorio ha compiti di analisi e indirizzo, e opera sulla base dei dati INAIL, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali e altri soggetti istituzionali e sociali.

Tra le funzioni principali rientrano:

  • l’analisi trimestrale degli infortuni e delle malattie professionali denunciati, distinti per settore produttivo;
  • l’individuazione delle aree territoriali con maggiore incidenza del fenomeno infortunistico e professionale in rapporto all’occupazione;
  • lo svolgimento di studi sulle cause degli eventi, coinvolgendo INAIL, ISPESL, ASL, Università della Basilicata, Direzioni provinciali del lavoro, comitati paritetici, enti bilaterali, organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali e consorzi industriali;
  • la diffusione degli studi e delle ricerche nelle aree industriali;
  • la trasmissione di relazioni periodiche al Comitato di coordinamento;
  • l’acquisizione di dati sui controlli effettuati e sulle contestazioni dalle ASL e dalle Direzioni provinciali del lavoro;
  • la redazione di un rapporto annuale sulla sicurezza nei cantieri edili e nei lavori di ingegneria civile;
  • la convocazione periodica della conferenza regionale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • la formulazione di proposte operative.

Struttura, sede e funzionamento dell’Osservatorio

L’Osservatorio è composto da una unità tecnica di monitoraggio presso il Dipartimento Politiche della Persona e da un Comitato di sorveglianza. Ne fanno parte, oltre al Presidente/Assessore e al dirigente regionale competente, due dirigenti medici delle U.O. di medicina del lavoro delle ASL, un avvocato esperto in prevenzione e sicurezza del lavoro, il Direttore regionale INAIL o un delegato, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative.

Possono essere invitati ai lavori anche dirigenti e funzionari regionali e rappresentanti di altri enti interessati. L’Osservatorio si insedia entro 30 giorni dalla sua istituzione e adotta un regolamento approvato dalla Giunta regionale. La struttura tecnica assicura anche segreteria e supporto operativo. La sede è presso il Dipartimento Politiche della Persona.

Informazione e formazione

La Giunta regionale programma e finanzia, mediante avviso pubblico e/o procedura a sportello, progetti di formazione e informazione, anche interaziendali, finalizzati alla prevenzione e alla cultura della sicurezza. Possono accedere ai finanziamenti:

  • imprese di ogni settore produttivo;
  • associazioni datoriali e sindacali;
  • comitati paritetici;
  • organismi e associazioni operanti nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  • consorzi per lo sviluppo delle aree industriali;
  • enti bilaterali promossi dalle parti sociali.

Le modalità di accesso, l’istruttoria e i controlli in fase di attuazione sono demandati al regolamento previsto dalla legge.

Formazione scolastica

La Regione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative di educazione alla sicurezza per prevenire gli infortuni sul lavoro e diffondere i contenuti della normativa vigente. La programmazione e l’attuazione avvengono tramite apposita convenzione con la Direzione scolastica regionale e l’INAIL regionale.

Fondo speciale per la sicurezza dei cantieri edili

La legge istituisce un Fondo speciale per la sicurezza dei cantieri edili e delle opere di ingegneria civile. Il Fondo è alimentato da un accantonamento pari allo 0,50% degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi ai lavori di opere realizzate:

  • da amministrazioni pubbliche regionali;
  • da soggetti privati con finanziamento totalmente pubblico;
  • da soggetti privati con finanziamento pubblico almeno pari al 50% del costo;
  • da soggetti privati con contributi pubblici superiori a 250.000 euro.

L’accantonamento deve risultare nel quadro finanziario riepilogativo dell’opera e il committente o responsabile dei lavori deve versare le somme prima dell’inizio dei lavori.

Le risorse del Fondo sono destinate, su piano annuale approvato dalla Giunta entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’anno precedente, a finanziare tramite avviso pubblico progetti di informazione, formazione, prevenzione, consulenza, ispezione preventiva e diffusione della cultura della sicurezza in edilizia. I progetti sono presentati dai soggetti indicati dalla legge statale richiamata e sono destinati ai lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole imprese impiegati in lavori edili e di ingegneria civile.

Fondo di primo intervento

È istituito un fondo di primo intervento per sostenere economicamente famiglie indigenti in caso di incidenti sul lavoro di congiunti, per spese urgenti e immediate. Il fondo deve essere almeno pari al 6% del Fondo speciale per la sicurezza dei cantieri edili.

I criteri di accesso e la gestione del fondo sono rimessi a un regolamento predisposto dal Comitato di cui all’articolo 3.

Disposizioni finanziarie

Gli oneri della legge sono quantificati in 500.000 euro per l’anno 2008 e sono coperti con le risorse del Fondo speciale e con le sanzioni irrogate dalle ASL per la mancata applicazione delle misure di sicurezza. La Giunta regionale è autorizzata a istituire i relativi capitoli di bilancio in entrata e in uscita.

Ambito temporale e utilità pratica

La disciplina ha portata regionale e continua a rilevare per l’organizzazione degli strumenti di prevenzione e dei fondi previsti. Tuttavia la previsione finanziaria specifica dell’articolato è riferita all’anno 2008, mentre alcuni aspetti operativi dipendono da regolamenti, avvisi pubblici e dall’attuazione amministrativa regionale. La disposizione sull’Osservatorio risulta inoltre modificata nel 2018.

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