Sentenza del 14/12/2015 n. 6644 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - ICI - Variazione da terreno agricolo ad area fabbricabile - Obbligo di denuncia - Esclusione - Non spetta - Omissione - Sanzioni - Conseguono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il passaggio del terreno da agricolo ad area fabbricabile e l’asserita insussistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione ICI. Il ricorrente ha sostanzialmente sostenuto che, dopo la soppressione generalizzata dell’obbligo dichiarativo, l’omessa denuncia non potesse essere sanzionata. È stato invece ritenuto che l’obbligo permanesse quando il Comune non fosse in grado di acquisire, dalla semplice consultazione della banca dati catastale, le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell’imposta.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. In caso di variazione da terreno agricolo ad area fabbricabile, l’obbligo di dichiarazione sussisteva, poiché la nuova qualificazione e gli elementi rilevanti per il calcolo dell’ICI non erano immediatamente ricavabili dai dati catastali. L’omessa presentazione della dichiarazione entro il mese di giugno dell’anno successivo all’annualità interessata — nel caso indicato, entro giugno 2006 per l’anno 2005 — comportava l’applicazione delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 37, comma 53, del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006
La norma ha consentito la soppressione dell’obbligo generale di presentazione della dichiarazione ICI, ma non ha eliminato l’obbligo nei casi in cui il Comune non possa ricavare direttamente dalla banca dati catastale le informazioni necessarie per controllare il corretto adempimento tributario.
Massime di principio
- La soppressione generalizzata di un obbligo dichiarativo non opera automaticamente quando intervengono variazioni fiscalmente rilevanti non conoscibili direttamente dall’amministrazione tramite i dati catastali.
- Il passaggio da terreno agricolo ad area fabbricabile costituisce una variazione rilevante ai fini ICI e può imporre una specifica dichiarazione al Comune.
- Quando il Comune non dispone autonomamente degli elementi necessari per determinare o verificare l’imposta, il contribuente deve comunicare la variazione entro il termine previsto; l’omissione può comportare sanzioni.
- Per valutare situazioni analoghe occorre verificare sia la normativa vigente nell’anno d’imposta sia la concreta conoscibilità della variazione da parte del Comune attraverso le banche dati disponibili.
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