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Legge

L.R. FVG 6/2014

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

Normativa regionaleL.R. FVG 6/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce, per il Friuli Venezia Giulia, modifiche e proroghe su cultura, Prima guerra mondiale, minoranze linguistiche, sport e servizio civile, con varie norme finanziarie per il 2014-2016. Molte disposizioni sono ormai abrogate o riferite a esercizi e procedure conclusi; restano soprattutto rilevanti le modifiche alla disciplina della lingua friulana e slovena e alcune interpretazioni autentiche in materia sportiva e culturale.

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà della Regione Friuli Venezia Giulia

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene in modo eterogeneo su beni e attività culturali, tutela delle minoranze linguistiche, sport, servizio civile e solidarietà. La disciplina risultante è in gran parte composta da modifiche puntuali a leggi regionali previgenti e da norme finanziarie riferite a esercizi ormai chiusi, con conseguente limitata attualità applicativa.

Ambito culturale e memoria della Prima guerra mondiale

La legge modifica la disciplina regionale sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, ampliando e specificando le tipologie di interventi finanziabili. Tra questi rientrano percorsi tematici sui luoghi del conflitto, studi e ricerche storiche, eventi e manifestazioni anche transnazionali, nonché la gestione e valorizzazione di percorsi, parchi tematici, musei, mostre permanenti e prodotti multimediali collegati al conflitto.

Per gli eventi transnazionali e per alcuni progetti è ammesso lo svolgimento anche fuori dal territorio regionale, entro limiti precisi:

  • per gli eventi e le manifestazioni transnazionali, al massimo per metà della durata complessiva;
  • per i progetti interessati, al massimo per un terzo della durata;
  • le spese sostenute fuori regione non possono superare, rispettivamente, il 50% o il 20% del contributo concesso.

Vengono inoltre estese la cumulabilità dei contributi e, in un caso specifico, la deroga al divieto generale di contribuzione previsto dalla normativa regionale sui rapporti tra società, persone giuridiche, amministratori e soci. Diverse disposizioni della legge originaria vengono però abrogate.

Interventi culturali e contributi regionali

La legge interviene sulla normativa finanziaria regionale in materia culturale, introducendo o modificando regole di ammissibilità e rendicontazione delle spese per vari incentivi. In particolare, per alcuni contributi è ammessa la rendicontazione di spese sostenute dall’inizio dell’anno di concessione fino alla presentazione della domanda, se previste dagli avvisi pubblici.

È altresì previsto che determinati interventi possano svolgersi anche fuori dal territorio regionale e nazionale. Alcune procedure sono state modificate o abrogate, e la presentazione di domande non più conformi alla disciplina novellata è stata fatta confluire in archivio. La disciplina riguarda però annualità e fattispecie specifiche, perciò ha oggi rilievo limitato.

Interpretazione autentica e proroghe in materia culturale

Viene fornita un’interpretazione autentica di una nozione relativa agli “eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale”, precisando che non vi rientrano alcuni interventi mirati di rilevanza socioculturale e alcune iniziative già disciplinate da specifiche leggi regionali.

È inoltre prorogato al 30 giugno 2014 il termine di rendicontazione delle spese relative a contributi concessi nel 2013 per interventi mirati di rilevanza socioculturale; la documentazione giustificativa può essere emessa anche nel 2014, purché entro quel termine.

Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi e altri interventi culturali

Per il contributo a favore della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è stabilita una modalità di erogazione in due tranche:

  • 70% entro 90 giorni dalla domanda, su richiesta del beneficiario;
  • saldo entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

La legge modifica inoltre la denominazione di alcuni capitoli di bilancio e autorizza spese puntuali per il 2014 connesse a specifiche iniziative culturali.

Lingua friulana e sportello linguistico regionale

La Regione individua nell’ARLeF l’organismo competente per l’attivazione e la gestione dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana, con l’obiettivo di rendere effettivo l’uso del friulano nei rapporti con la Regione, gli enti strumentali e gli enti locali. L’ARLeF può stipulare accordi con uno o più Comuni e può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, di appalti di servizi o incarichi professionali.

La Giunta regionale determina l’ammontare dello stanziamento annuo destinato all’ARLeF, a valere sui fondi statali previsti dalla normativa sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Minoranza linguistica slovena

La legge sostituisce integralmente la disciplina del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena. Il Fondo è alimentato dai contributi annui assegnati dallo Stato e finanzia attività e iniziative ritenute di preminente rilevanza per la minoranza slovena.

Sono individuate categorie di enti e organizzazioni beneficiari, tra cui:

  • enti editoriali e informativi in lingua slovena;
  • enti che svolgono attività di produzione culturale, artistica, musicale, teatrale, cinematografica, scientifica e di ricerca;
  • organismi associativi o federativi di promozione e aggregazione territoriale;
  • centri polivalenti e strutture di accoglienza e formazione per minori sloveni.

La legge prevede che una quota del Fondo sia destinata anche a:

  • sostegno dei programmi degli enti minori aderenti agli organismi associativi o federativi;
  • sostegno di enti minori che organizzano soprattutto attività educative, doposcuola e centri estivi in lingua slovena, promuovendo anche scambi culturali e attività giovanili transfrontaliere;
  • iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione della lingua e del patrimonio storico-culturale sloveno.

Le percentuali di riparto sono stabilite in apposita tabella allegata alla legge finanziaria; prima dell’approvazione del disegno di legge finanziaria devono essere sentiti gli organi consultivi previsti. Sono fissate anche le modalità di domanda, rendicontazione, spese ammissibili e termini procedimentali tramite regolamento regionale.

In via transitoria, per il riparto 2014 continuano ad applicarsi la vecchia disciplina e i regolamenti regionali previgenti. Per lo stesso esercizio 2014 è prorogato al 30 settembre il termine per presentare le domande per gli interventi di valorizzazione della lingua e del patrimonio storico-culturale sloveno, con salvezza delle domande già presentate entro il 31 gennaio 2014 e possibilità di integrazione.

Sport

In materia sportiva, la legge contiene un’interpretazione autentica della nozione di soggetti ammessi a contributi per attività a favore di persone con disabilità. Sono ricompresi anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali che curano attività di base e agonistica per atleti disabili, nonché le Federazioni riconosciute dal CIP come Discipline Sportive Paralimpiche con sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

È inoltre prorogato al 30 settembre il termine indicato da una norma della legge regionale 18/2013. La legge dispone anche abrogazioni di precedenti norme regionali in materia sportiva.

Solidarietà e servizio civile

La legge modifica la disciplina regionale del servizio civile, aggiornando la composizione della Consulta e il funzionamento dell’organo. Tra gli effetti principali:

  • è ampliato il ruolo del rappresentante della struttura competente in materia di servizio civile o di un suo delegato;
  • sono ridefiniti i componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
  • viene riformulata la rappresentanza degli enti di servizio civile operanti in regione;
  • è previsto il rappresentante regionale dei giovani volontari;
  • ai componenti della Consulta spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

La Regione è inoltre autorizzata a partecipare con risorse proprie ai progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nei limiti del cofinanziamento regionale previsto dai rispettivi piani finanziari.

Norme finanziarie e coperture

La legge contiene un articolato quadro di autorizzazioni di spesa e storni di bilancio per il 2014-2016, collegati agli interventi introdotti o modificati in materia culturale, sportiva, solidaristica e di cooperazione europea. Le spese riguardano, in particolare, i percorsi tematici sulla Prima guerra mondiale, attività promozionali, contributi culturali e il cofinanziamento dei progetti FER.

Efficacia temporale e attualità applicativa

La legge è entrata in vigore l’11 aprile 2014. Tuttavia, molte disposizioni risultano oggi abrogate, sostituite o riferite a procedure e annualità ormai concluse. Restano di possibile interesse soprattutto le norme di sistema sulla tutela della lingua friulana e slovena, alcune interpretazioni autentiche e le modifiche puntuali alla disciplina del servizio civile e di specifici contributi, nei limiti in cui siano ancora richiamate dalla normativa successiva.

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