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Legge

L.R. FVG 7/2014

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Normativa regionaleL.R. FVG 7/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la disponibilità, pubblicazione, accesso e riuso dei dati pubblici in formato aperto, imponendo provvedimenti attuativi, cataloghi dei dati e pubblicazione dei bilanci in open data. Prevede una fase transitoria di 120 giorni per i provvedimenti e stabilisce che l’obbligo sui bilanci decorre dal primo bilancio successivo a tali provvedimenti.

Dati aperti e riutilizzo dei dati pubblici regionali

Dati aperti e riutilizzo dei dati pubblici regionali

La legge definisce il quadro regionale del Friuli Venezia Giulia per l’accesso, la pubblicazione e il riutilizzo dei dati pubblici in formato aperto. Si inserisce nell’attuazione della normativa statale ed europea sul digitale e sul riuso delle informazioni del settore pubblico, con l’obiettivo di favorire trasparenza, interoperabilità, innovazione e partecipazione.

Finalità e principi generali

La Regione persegue la massima disponibilità e fruibilità dei documenti contenenti dati pubblici di propria titolarità, garantendone gestione, accesso, trasmissione, conservazione e riutilizzabilità. La disciplina mira a:

  • promuovere trasparenza, efficienza, economicità, imparzialità e semplificazione amministrativa;
  • riconoscere ai cittadini l’accesso in condizioni di eguaglianza ai servizi e alle informazioni online;
  • diffondere dati strutturati in formati aperti per favorire imprese innovative, partecipazione civica e crescita economica;
  • rendere i dati riutilizzabili con accesso automatizzato, generale e non discriminatorio;
  • favorire pluralismo informatico, interoperabilità e superamento del digital divide.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce alcuni concetti base, tra cui:

  • dato pubblico: dato conoscibile da chiunque;
  • titolare del dato: soggetto che ha formato o commissionato il documento o che ne ha la disponibilità;
  • open data: dati disponibili con licenza che ne consenta l’uso da parte di chiunque, anche commercialmente, in formato disaggregato, accessibile tramite ICT, in formato aperto, con metadati e gratuiti o al massimo a costi marginali;
  • formato aperto: formato pubblico, documentato e neutro rispetto agli strumenti tecnologici;
  • licenza standard per il riutilizzo: contratto o strumento negoziale che disciplina le modalità di riuso;
  • riutilizzo: uso dei dati per fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo originario.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina si applica a:

  • Regione, enti e agenzie a finanza derivata regionale;
  • società a capitale interamente regionale soggette a controllo analogo;
  • enti locali, enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia e soggetti pubblici aderenti al protocollo d’intesa con la Regione per i servizi del Sistema informativo integrato regionale (SIIR).

La Regione promuove inoltre intese con enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, biblioteche, musei, archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca operanti nel territorio regionale, per estendere il riuso del patrimonio informativo pubblico.

Pubblicazione, accesso e condizioni di riutilizzo

La Regione utilizza le tecnologie informatiche per rendere fruibile il patrimonio informativo pubblico tramite Internet, in formati aperti e secondo standard internazionali. I dati e i documenti sono in linea generale gratuiti e accessibili online, salvo casi eccezionali individuati dai provvedimenti attuativi.

Il riuso deve avvenire nel rispetto della normativa su:

  • digitalizzazione della pubblica amministrazione;
  • accesso agli atti;
  • protezione dei dati personali;
  • riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
  • proprietà intellettuale e industriale.

Le licenze standard devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, con obbligo di citazione della fonte, anche per finalità commerciali e di lucro. I soggetti interessati devono garantire l’aggiornamento dei dati di cui sono titolari e rimuovere gli ostacoli alla piena accessibilità, assicurando parità di trattamento tra i riutilizzatori.

Provvedimenti attuativi, cataloghi e richieste di riutilizzo

La Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, devono definire con uno o più provvedimenti:

  • i dati e documenti immediatamente riutilizzabili;
  • i dati e documenti rilasciati a pagamento;
  • i criteri per individuare ulteriori dati riutilizzabili in futuro;
  • modalità di pubblicazione, gestione e aggiornamento del portale regionale;
  • licenze standard per il riutilizzo;
  • elenco dei formati aperti;
  • documentazione che deve accompagnare i dati;
  • modalità di presentazione delle richieste di riutilizzo, anche per dati non ancora diffusi online;
  • modalità di evasione delle richieste;
  • strumenti per facilitare la ricerca e l’accesso ai dati;
  • schema standard regionale per il catalogo dei dati pubblici.

Le richieste di riutilizzo devono essere evase entro 30 giorni; il termine può essere prorogato fino a 90 giorni per motivate esigenze. Se sussistono ragioni ostative economiche, organizzative o giuridiche, l’ufficio competente risponde con comunicazione motivata entro gli stessi termini.

Gli altri soggetti pubblici obbligati adottano i provvedimenti attuativi nei limiti della compatibilità con i rispettivi ordinamenti. Il rispetto di tali obblighi rileva anche ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

Ogni soggetto interessato deve redigere, secondo lo schema standard regionale, un catalogo dei dati immediatamente riutilizzabili e di quelli rilasciati a pagamento, pubblicarlo sul proprio sito e conferire il catalogo regionale online tramite collegamento, secondo le linee guida regionali e in coerenza con le direttive nazionali ed europee.

Pubblicazione dei bilanci e trasparenza economico-finanziaria

I soggetti ricompresi nell’ambito applicativo devono pubblicare il bilancio e i dati di bilancio in formato open data sul proprio sito istituzionale. L’obbligo si estende anche alle società indicate dalla normativa regionale sulla partecipazione della Regione a società di capitali, secondo l’interpretazione autentica richiamata dalla legge.

Per ragioni di maggiore trasparenza, la Regione pubblica anche gli atti previsti dalla disciplina statale sulla trasparenza con importo pari o inferiore a 1.000 euro.

Regime di esclusioni e rinvio alla disciplina statale

Per i documenti esclusi dall’applicazione della legge e per le norme di salvaguardia, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36/2006. La legge, quindi, opera in coordinamento con i limiti e le eccezioni previsti dalla normativa statale sul riutilizzo dei documenti del settore pubblico.

Norme transitorie e decorrenze

In prima applicazione, i soggetti obbligati devono adottare i provvedimenti attuativi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e pubblicarli nella sezione dedicata alla trasparenza del proprio sito.

L’obbligo di pubblicazione del bilancio e dei dati di bilancio in formato open data decorre dal primo bilancio successivo all’adozione dei provvedimenti attuativi richiesti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi dal 24 aprile 2014.

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