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Legge

L.R. FVG 10/2014

Disposizioni in materia di attività produttive.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 10/2014 modifica numerose norme su artigianato, cooperazione, accesso al credito, consorzi, fondi UE e portualità, con varie previsioni finanziarie riferite soprattutto al 2014 e al POR FESR 2007-2013 e PSR 2014-2020. Diverse disposizioni hanno efficacia differita all’1 gennaio 2015 o riguardano esercizi già conclusi, quindi oggi molte parti sono prive di applicazione pratica.

Disposizioni in materia di attività produttive, cooperazione, credito, fondi comunitari e portualità

Disposizioni in materia di attività produttive

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 10 del 2014 interviene in modo ampio su artigianato, cooperazione, accesso al credito, consorzi, fondi comunitari e portualità. La disciplina è in gran parte modificativa di leggi regionali preesistenti e contiene anche previsioni finanziarie e transitorie riferite a specifici esercizi e programmi ormai conclusi.

Artigianato

La legge aggiorna la disciplina organica dell’artigianato regionale introducendo semplificazioni e precisazioni operative. Viene previsto che, con regolamento di esecuzione, siano disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione. La dichiarazione di avvio attività va presentata contestualmente all’avvio solo se l’impresa non è già iscritta al registro imprese oppure è iscritta come inattiva. Viene inoltre soppressa la necessità del previo parere della Commissione consiliare competente per alcune decisioni e viene ricompreso tra le attività ammesse il consumo immediato dei prodotti di panificazione.

Sono anche modificate le regole relative alla presenza del socio prestatore d’opera e del lavoratore dipendente, con adeguamenti lessicali e di disciplina nei casi previsti dalla legge regionale sull’artigianato.

Misure per imprese artigiane e agevolazioni

Per alcune agevolazioni collegate all’Albo delle imprese artigiane, la legge estende il periodo rilevante ai ventiquattro mesi successivi e sopprime il vincolo della domanda di contributo entro sei mesi dall’iscrizione all’Albo. L’efficacia di tali modifiche decorre dall’1 gennaio 2015. La legge abroga inoltre una disposizione dell’articolo 61 della legge regionale 12/2002 e una lettera dell’articolo 72 bis, con decorrenza sempre dall’1 gennaio 2015.

Cooperazione e comparto cooperativo

La normativa aggiorna diversi profili della cooperazione sociale e del comparto cooperativo. Vengono semplificate le informazioni richieste per l’iscrizione e vengono eliminate alcune forme di comunicazione obbligatoria, sostituendo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale con la diffusione per estratto sul sito web regionale.

Sono rivisti anche la composizione di organi consultivi e di vigilanza e i riferimenti ai registri dei revisori, sostituiti dal registro dei revisori legali. In materia di vigilanza cooperativa, la legge sostituisce integralmente l’articolo sugli oneri delle procedure concorsuali, stabilendo quando le spese di liquidazione, i compensi dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori sono posti a carico della Regione, con limiti massimi e una disciplina contabile specifica per l’impegno delle spese entro sessanta giorni dalla cancellazione della cooperativa dal registro imprese.

È prevista una clausola transitoria: resta applicabile la disciplina previgente se, alla data di entrata in vigore della legge, il compenso finale era già stato determinato; inoltre continua ad applicarsi il decreto presidenziale vigente fino al suo eventuale nuovo sostegno regolamentare.

Consorzi e bonifica

In materia di consorzi di sviluppo industriale, viene confermato un contributo già concesso al Consorzio di sviluppo industriale del Ponte Rosso, che può destinarlo, anche parzialmente, a diverse tipologie di infrastrutture di urbanizzazione ritenute prioritarie rispetto al contesto produttivo. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre 2018 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento.

Per i consorzi di bonifica, è stabilito che i soggetti designati a far parte dell’organismo collegiale restano in carica anche dopo il rinnovo dell’amministrazione comunale di appartenenza. Nelle elezioni consortili, è inoltre introdotta la possibilità di designare un rappresentante di lista effettivo e uno supplente per ciascun seggio, con termini e modalità di consegna delle designazioni e diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali.

Accesso al credito

La legge coordina la disciplina dell’accesso al credito delle imprese, ridefinendo il riparto degli oneri relativi a indennità, gettoni di presenza, missioni e rimborsi spese dei componenti degli organi collegiali: tali costi sono posti a carico del FRIE e del Fondo per lo sviluppo in misura pari al 50% ciascuno. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare entro il 15 novembre la previsione di spesa per l’anno successivo.

Sono inoltre ridefinite le imputazioni di spesa nell’ambito dei fondi agevolativi, compresa la Sezione smobilizzo crediti PA per specifiche convenzioni e per taluni interventi agevolativi. In materia di Fondo di garanzia per i giovani, viene abrogata una disposizione e per le domande già presentate continua ad applicarsi la normativa previgente.

Fondi comunitari e programmi 2007-2013 / 2014-2020

Per il POR FESR 2007-2013 è prevista la conferma dei contributi nei casi di cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda, a favore del subentrante, se ricorrono i requisiti previsti dai bandi, è assicurata la continuità dell’attività e il subentrante si impegna a rispettare l’obbligo di stabilità delle operazioni. La violazione comporta la revoca proporzionale dell’incentivo. La disciplina si applica ai procedimenti di subentro non ancora definiti e, per la revoca, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.

Per il POR FESR 2007-2013 vengono stanziati 25 milioni di euro di risorse regionali integrative per garantire il totale impiego dei fondi strutturali, con riparto tra Assi del programma deliberato dalla Giunta regionale. Per il PSR, la legge autorizza l’anticipazione all’AGEA di 12 milioni di euro per la fase di transizione 2007-2013 / 2014-2020 e per l’avvio del PSR 2014-2020.

Altre disposizioni su funzionamento regionale, turismo e portualità

Sono previsti 40.000 euro per il 2014 per incarichi a esperti nell’analisi del tessuto economico regionale e in altre attività di supporto alle imprese, oltre a 100.000 euro per rimborsi agli enti che mettono personale a disposizione della Regione. Viene anche modificata una disposizione in materia di turismo, con abrogazione di una lettera dell’articolo 78 della legge regionale 21/2013.

In materia di portualità e vie di navigazione sono stanziati 100.000 euro per il 2014 a favore delle finalità delle norme regionali di settore, con copertura mediante storni di bilancio.

Entrata in vigore e attualità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi dal 22 maggio 2014. Tuttavia molte disposizioni riguardano esercizi finanziari, bandi, programmi e regimi transitori ormai conclusi; sul piano pratico l’atto è oggi in larga parte di interesse storico o ricostruttivo, più che operativo.

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