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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10666/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una società creditrice contro due convenuti per ottenere, in via principale, l'accertamento della simulazione di un contratto di mantenimento con cui una proprietaria aveva trasferito a un terzo la proprietà di un immobile, riservandosi il diritto di abitazione, e, in subordine, la dichiarazione di inefficacia del medesimo atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. Il Tribunale aveva accolto entrambe le domande, ritenendo che l'atto fosse in realtà una donazione dissimulata e, al contempo, dichiarandone l'inefficacia verso l'attrice. In appello la proprietaria aveva censurato tale decisione deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la domanda revocatoria era stata proposta espressamente solo in via subordinata e non poteva essere decisa dopo l'accoglimento della domanda principale di simulazione; la Corte d'appello aveva però rigettato il gravame, ricostruendo le domande come se la revocatoria riguardasse l'ipotesi alternativa di qualificazione dell'atto come oneroso. In cassazione la ricorrente ha lamentato, tra gli altri profili, il difetto di legittimazione della cessionaria, la violazione dei criteri ermeneutici del contratto, e soprattutto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avevano indebitamente "fuso" la domanda principale di simulazione con quella subordinata revocatoria, trasformando la prima in mero presupposto della seconda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri. Ha rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era contraddittoria e non chiariva correttamente la distinta portata delle due domande, finendo per assimilare la domanda di simulazione e quella revocatoria in modo da far risultare la seconda come conseguenza della prima, quando invece la domanda ex art. 2901 c.c. era stata proposta in via subordinata e condizionata. Per tale ragione ha accolto il ricorso, cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame delle domande separandone correttamente l'ambito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 t.u.b.

    Richiamato nel primo motivo per contestare la legittimazione della cessionaria del credito; la Corte non lo esamina nel merito perché il motivo resta assorbito.

  • art. 1346 c.c.

    Evocato nel primo motivo in relazione alla dedotta legittimazione della cessionaria; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per denunciare vizi motivazionali e di valutazione della prova; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato sia per la motivazione apparente sia per la violazione dell'obbligo di motivazione; la Corte accoglie il secondo motivo per contraddittorietà della motivazione sul rapporto tra domanda principale e subordinata.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico del contratto; motivo assorbito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la ripartizione dell'onere della prova; motivo assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma decisiva: il giudice non può estendere la decisione oltre il chiesto e deve rispettare l'ordine logico e processuale delle domande principale e subordinata; la Corte censura la motivazione che ha confuso la domanda di simulazione con quella revocatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio denunciato per i motivi di ricorso relativi alla falsa applicazione di norme sostanziali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma del vizio denunciato per errori processuali e motivazionali, in particolare sull'art. 112 c.p.c. e sulla motivazione apparente.

  • art. 2901 c.c.

    Azione revocatoria ordinaria: la Corte precisa che, se proposta in via subordinata, non può essere decisa dopo l'accoglimento della domanda principale di simulazione; inoltre evidenzia che il giudice di merito ha indebitamente trattato l'accertamento della simulazione come presupposto della revocatoria.

  • art. 2901, primo comma, n. 1, c.c.

    Richiamato nella motivazione per descrivere l'ipotesi di atto a titolo gratuito rilevante ai fini revocatori; la Corte critica l'uso di tale passaggio come effetto della simulazione anziché come autonoma verifica della domanda subordinata.

  • art. 2901, primo comma, n. 2, c.c.

    Richiamato per evidenziare l'alternatività delle caratteristiche dell'atto ai fini dell'azione revocatoria e la necessità di distinguere l'ipotesi di atto oneroso da quella di atto gratuito.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Citato per indicare che le conclusioni della creditrice erano state ribadite nelle memorie istruttorie e nelle conclusioni finali.

  • art. 111 c.p.c.

    Citato in relazione all'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • Quando una parte propone una domanda in via principale e una diversa domanda solo in via subordinata, il giudice non può decidere la subordinata se accoglie la principale, anche se le due domande siano astrattamente compatibili.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone di rispettare l'ordine logico-processuale imposto dall'attore: la domanda subordinata non può essere trasformata in un mero profilo interno della domanda principale.
  • Se il giudice di merito confonde due domande autonome o le "fuse" in un'unica pretesa, la motivazione risulta contraddittoria e la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame separato delle domande.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventuale qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito costituisce un profilo autonomo della domanda e non può essere ricavata automaticamente dall'accertamento di simulazione, salvo che ciò corrisponda effettivamente alla struttura delle conclusioni formulate dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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