Cassazione Civile, Ordinanza n. 29242/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato nel 2004. La società concedente, per il tramite della propria mandataria, aveva chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice e il pagamento dei canoni scaduti e di una penale contrattuale. L’utilizzatrice si era opposta eccependo la nullità del contratto per mancata indicazione del TAEG ai sensi dell’art. 117, comma 8, TUB e aveva chiesto in riconvenzionale la restituzione delle rate indebitamente pagate. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto nuova, e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c., la doglianza relativa alla mancata indicazione del tasso leasing, nonché quella sulla capitalizzazione infrannuale e sulla conseguente difformità tra tasso indicato ed effettivo. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto, con il secondo motivo, violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la questione della nullità per mancata indicazione del tasso leasing era già stata introdotta nel primo grado e semplicemente riproposta in appello; con il primo motivo ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 117 TUB in relazione al provvedimento della Banca d’Italia del 25.07.2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha osservato che, dalla stessa sentenza impugnata, risultava che la questione della nullità parziale per mancata indicazione del tasso leasing era stata già dedotta nel giudizio di primo grado e che il Tribunale vi aveva anche statuito. Ne consegue che la Corte d’appello aveva errato nel qualificare la doglianza come domanda nuova e nel dichiararla inammissibile ex art. 345 c.p.c. È stato richiamato il principio per cui il giudice d’appello può e deve rilevare d’ufficio la nullità del contratto, anche per vizi diversi da quelli espressamente allegati, se emergono dagli atti. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
la Corte ha censurato l’erronea qualificazione come domanda nuova di una questione già introdotta in primo grado; la preclusione dell’art. 345 c.p.c. non operava nel caso concreto.
art. 117, comma 8, T.U.B.
norma invocata dalla parte per sostenere la nullità del contratto di leasing per difetto di indicazioni obbligatorie; il motivo che la richiama è stato però assorbito.
art. 1284 c.c.
richiamato dalla parte per sostenere l’applicazione sostitutiva del tasso legale in caso di nullità parziale per mancata indicazione del tasso leasing.
provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 25.07.2003
richiamato nel ricorso quale parametro regolamentare in tema di indicazioni contrattuali nei rapporti di leasing; il relativo motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello non può essere dichiarata inammissibile per novità una questione che, dalla stessa ricostruzione della sentenza impugnata, risulti già ritualmente introdotta e trattata nel primo grado.
- La nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, anche per vizi diversi da quelli espressamente dedotti dalla parte, purché emergano dagli atti ritualmente acquisiti al processo.
- Quando la nullità parziale di un contratto costituisce il fondamento della domanda restitutoria, la relativa deduzione integra la causa petendi e non può essere trattata come domanda nuova se riproposta nei successivi gradi di giudizio.
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