Sentenza del 03/01/2025 n. 8 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
ADER notificò alla società F. B. S.r.l. un'intimazione di pagamento (n. XXX) per €119.043,11 relativa a tributi degli anni 2004-2006, avanzando la responsabilità solidale del cessionario ex art. 14 per debiti della cedente (impresa individuale I. A. M. S.) a seguito di cessione d'azienda del 08/06/2006. F. B. impugnò l'intimazione deducendo, tra l'altro, la nullità della notifica per omessa notifica agli atti presupposti e per mancata allegazione richiesta dallo Statuto del Contribuente (art. 7 l. 212/2000), l'omessa escussione preventiva del patrimonio del cedente, la prescrizione delle pretese e l'assenza di responsabilità per clausola di cessione.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato nulla l'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti alla cessionaria e aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione esecutiva per mancata preventiva escussione del debitore principale. L'Ufficio è stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in €7.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14 D.lgs. n. 472/1997
Regola la responsabilità solidale del cessionario per i debiti relativi all'azienda ceduta; la giurisprudenza richiamata precisa che l'Amministrazione può iscrivere a ruolo l'importo non versato dal cedente in forza della responsabilità solidale, ma la cartella dirigida al cessionario deve comunque indicare la ragione della pretesa (estensione per responsabilità solidale). Nel caso di specie l'onere di motivazione non è ritenuto assolto.
art. 25 DPR 602/1973
Disciplina l'obbligo di notifica della cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; la giurisprudenza interpreta la disposizione nel senso che la notifica, indirizzata almeno ad uno dei soggetti indicati (debitore o coobbligato), evita la decadenza per tutti. Tuttavia se la cartella non è stata notificata né al debitore né al coobbligato, l'azione di riscossione è illegittima.
art. 25 DPR 600/1972
Ricondotto nei richiamati principi giurisprudenziali in tema di notifica della cartella: la disposizione è letta insieme alla giurisprudenza che valorizza l'alternatività della notifica al debitore o al coobbligato e le conseguenze processuali della mancata notifica.
art. 7, comma 1, lett. a), b), c) Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
Il ricorrente invocava la nullità/illegittimità per omissione di allegati prescritti dallo Statuto; la Corte, richiamando orientamenti sulla notifica via PEC non registrata, osserva che l'omissione di allegati deve comunque aver arrecato un pregiudizio sostanziale alla difesa per produrre nullità, pregiudizio non allegato efficacemente dalla contribuente.
art. 21 D.lgs. n. 546/1992
Richiamata in relazione ai termini di impugnazione: se una cartella è stata notificata (anche tardivamente) e non impugnata nei termini dall'avente titolo, l'azione di riscossione si consolida; la mancata impugnazione può precludere eccezioni personali come la decadenza.
Massime di principio
- Quando la responsabilità del cessionario è invocata ex art. 14, l'Amministrazione può iscrivere a ruolo l'importo non versato dal cedente, ma è necessario che la cartella o l'intimazione indichi chiaramente la ragione della pretesa (l'estensione per responsabilità solidale); altrimenti può mancare l'adeguata motivazione.
- La notifica della cartella o degli atti presupposti a uno dei soggetti (debitore o coobbligato) può impedire la decadenza per tutti, ma se non è stata notificata né al debitore né al coobbligato l'azione di riscossione rischia di essere nulla o improcedibile.
- L'omessa preventiva escussione del patrimonio del debitore principale può determinare l'improcedibilità dell'azione esecutiva nei confronti del cessionario; dunque l'Ufficio dovrebbe dimostrare di aver tentato il recupero sul cedente prima di procedere contro il cessionario.
- La notifica via PEC da indirizzo non risultante nei registri pubblici non comporta automaticamente nullità: il contribuente deve dimostrare il pregiudizio sostanziale subito nella possibilità di difesa.
- Per evitare contestazioni, l'Amministrazione dovrebbe documentare e provare le notifiche delle cartelle presupposte (anche quando procede contro il cessionario) e indicare esplicitamente, nella motivazione della cartella, l'estensione della pretesa per responsabilità solidale.
- Dal lato del contribuente/cessionario, è essenziale verificare le notifiche ricevute e, in caso di mancata notifica di cartelle presupposte o di omessa escussione del cedente, eccepire tempestivamente nullità o improcedibilità e valutare la prescrizione delle pretese.
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