Sentenza del 03/01/2025 n. 10 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo Tributario - Accertamento - Accertamento IMU - Successivo atto amministrativo che riduce la pretesa originaria - Costituisce revoca parziale del relativo avviso di accertamento - Impugnativa - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna un avviso di accertamento IMU relativo agli anni 2013 e 2014 contestando: (1) la prescrizione del diritto del Comune a richiedere il pagamento per l'anno 2014; (2) l'illegittima attribuzione di particelle catastali non esistenti o non di proprietà della ricorrente usate per il calcolo dell'imposta; (3) la richiesta della sanzione al 30% per omesso versamento, senza indicazione della possibilità di definizione agevolata con il pagamento di 1/4 entro 60 giorni. Successivamente l'ente impositore ha notificato un atto amministrativo che rettifica in diminuzione l'accertamento originario.
La decisione
La Corte territoriale di secondo grado ha rigettato l'appello e ha compensato le spese del grado. Ha ritenuto che: (a) l'atto rettificato in diminuzione sia stato regolarmente notificato (sede legale il 5/3/2020 e domicilio del rappresentante legale); (b) la rettifica in diminuzione annulla e sostituisce il precedente avviso di accertamento e, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, rappresenta una revoca parziale della pretesa originaria e non costituisce una nuova pretesa tributaria; (c) non risultano provati i vizi denunciati dalla società: la proprietà degli immobili è stata ricondotta alla ricorrente e il calcolo delle sanzioni è stato ritenuto corretto. Di conseguenza l'appello è stato dichiarato infondato e respinto.
Norme richiamate
Ordinanza Corte di Cassazione n. 17516/2017
Ordinanza 14 luglio 2017, n. 17516
La modificazione in diminuzione della pretesa originaria non mira a identificare una nuova pretesa tributaria, ma costituisce una mera riduzione/ revoca parziale dell'avviso di accertamento; perciò non è necessario formalizzarla in un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente.
Massime di principio
- Quando l'ente impositore emana un atto che riduce la pretesa originaria (rettifica in diminuzione), tale atto può essere qualificato come revoca parziale dell'avviso di accertamento e non come un nuovo avviso: l'impugnazione deve quindi considerare quale sia l'effettivo oggetto controverso dopo la rettifica.
- Se l'atto rettificativo annulla e sostituisce l'avviso precedente, il ricorso avverso l'atto originario può risultare inammissibile o privo di interesse, perché l'obbligazione contestata è stata modificata dall'amministrazione.
- La prova della regolare notifica dell'atto (date e modalità) è determinante: una notifica provata rende difficoltoso il successo del ricorso su questioni procedurali legate alla conoscenza dell'atto.
- Se la rettifica non risolve tutte le contestazioni (es. residui errori di proprietà o di calcolo), il contribuente deve impugnare l'atto definitivo che formalizza la posizione debitoria residua; diversamente l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile o infondata.
- In presenza di rettifiche favorevoli (diminuzioni), il contribuente valuta se persiste un interesse a proseguire il giudizio: spesso conviene verificare i dettagli della rettifica e, se necessario, proporre impugnativa solo sulle parti ancora contestate e nei termini perentori previsti.
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