Sentenza del 03/01/2025 n. 1 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Accertamento - Associazioni non riconosciute ex art. 38 cod.civ. - Colui che invoca la responsabilità del rappresentante subentrante ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere tale qualità - Sussiste - Grava sul chiamato dimostrare la sua estraneità alla partecipazione e gestione nel periodo di relativa investitura - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia aveva contestato, a carico dell'associazione culturale L. e di T. e G., ricavi non contabilizzati e maggiori imposte (IRAP e IVA) per il periodo d'imposta 2015. La questione giuridica centrale riguardava la responsabilità personale e solidale del singolo (G.) in relazione ai debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta, con riferimento all'onere probatorio relativo alla qualità di rappresentante/gestore e al periodo di effettiva direzione della gestione dell'ente.
La decisione
L'appello di G. è stato accolto. La Corte ha riformato la sentenza di primo grado: ha dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento limitatamente alla posizione di G., perché l'Amministrazione non ha fornito prove che G. avesse rivestito, nel 2015, un ruolo dal quale desumere una diretta e complessiva gestione dell'associazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza: spese del primo grado liquidate in € 3.000; spese del presente grado liquidate in € 4.500 (comprensive anche della fase cautelare di € 1.000), oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 38 cod. civ.
Principio secondo cui nelle associazioni non riconosciute rispondono personalmente e solidalmente, per i debiti dell'ente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; tale responsabilità va però modulata per i debiti d'imposta che nascono ex lege in relazione al periodo di effettiva direzione.
Cass. sez. VI, ord. n. 4747/2020 (rv. 657319)
Per i debiti d'imposta sorti ex lege risponde solidalmente, e soltanto per il periodo di relativa investitura, chi abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente.
Cass. sez. V, ord. n. 3093/2021 (rv. 660472)
In caso di avvicendamento nella carica di rappresentante legale, chi invoca la responsabilità del rappresentante subentrante deve provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante/gestore; il chiamato a rispondere dei debiti d'imposta deve invece dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura.
Massime di principio
- Per ritenere un soggetto responsabile dei debiti fiscali di un'associazione non riconosciuta è necessario provare che egli abbia effettivamente diretto la gestione dell'ente nel periodo contestato: la mera appartenenza al consiglio o la generica ratifica non sono sufficienti.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta la responsabilità di un singolo per debiti d'imposta deve allegare e provare elementi idonei a dimostrare la qualità e l'effettiva gestione del soggetto nel periodo rilevante (nomine, atti, firma di dichiarazioni, gestione contabile, operazioni bancarie, delibere).
- Se l'accertamento viene rivolto al rappresentante subentrante, il giudizio divide gli oneri probatori: chi invoca la responsabilità deve provare la qualità di rappresentante/gestore; il chiamato a rispondere può difendersi dimostrando la propria estraneità alla gestione nel periodo considerato (es. assenza di poteri decisionali, mancata partecipazione operativa, deleghe a terzi).
- In fase di difesa è utile produrre documenti che attestino la data di investitura, le attribuzioni di potere, i verbali delle assemblee, le firme sulle dichiarazioni fiscali e gli atti amministrativi per circoscrivere temporalmente la responsabilità.
- L'esito favorevole al contribuente può comportare l'annullamento dell'avviso limitatamente alla sua posizione e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese, se l'Amministrazione non è in grado di provare i presupposti della responsabilità personale.
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