Accordo 27312 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 10 alla Serie 04 di Emendamenti al Regolamento n.79" Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione Generale per la Motorizzazione comunica agli uffici competenti, alle amministrazioni interessate e alle associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il Supplemento 10 alla Serie 04 di emendamenti al Regolamento ONU n. 79, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli con riferimento allo sterzo. Trattandosi di un supplemento, non occorre aggiornare l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Comunicazione dell’entrata in vigore del Supplemento 10 alla Serie 04 di emendamenti al Regolamento ONU n. 79 sullo sterzo dei veicoli.
Entrata in vigore di un emendamento al Regolamento ONU n. 79
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l’entrata in vigore, il 2 ottobre 2026, del Supplemento 10 alla Serie 04 di emendamenti al Regolamento n. 79, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
Parti e destinatari
La comunicazione è indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, agli uffici della motorizzazione e agli altri uffici tecnici operanti per il tramite delle strutture territoriali, nonché alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia di motorizzazione. È inoltre trasmessa, per conoscenza, agli uffici centrali del MIT, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro, all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e alle principali associazioni e organizzazioni rappresentative dei costruttori, degli operatori automobilistici e dei comparti dei carburanti e dei veicoli alimentati con combustibili alternativi.
Oggetto e base internazionale
Il Regolamento ONU n. 79 stabilisce disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli sotto il profilo dello sterzo. L’emendamento è adottato nel quadro dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958, relativo alle condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore.
Il documento fa seguito alla precedente comunicazione MIT prot. n. 13213 del 29 aprile 2026 e informa gli uffici e gli operatori dell’aggiornamento normativo internazionale.
Emendamento e decorrenza
Il Supplemento 10 alla Serie 04 di emendamenti al Regolamento n. 79 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/16 ed è disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Poiché si tratta di un supplemento alla serie di emendamenti già vigente, il MIT precisa che non deve essere aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. La comunicazione ha quindi principalmente funzione informativa e di coordinamento per gli uffici di omologazione, gli operatori economici e i soggetti interessati alla conformità dei veicoli e dei relativi sistemi di sterzo.
Paesi adottanti il Regolamento n. 79
Alla data della comunicazione, i Paesi e le organizzazioni indicati come adottanti del Regolamento n. 79 sono:
- E1 Germania;
- E2 Francia;
- E3 Italia;
- E4 Paesi Bassi;
- E5 Svezia;
- E6 Belgio;
- E7 Ungheria;
- E8 Repubblica Ceca;
- E9 Spagna;
- E10 Serbia;
- E11 Regno Unito;
- E12 Austria;
- E13 Lussemburgo;
- E14 Svizzera;
- E16 Norvegia;
- E17 Finlandia;
- E18 Danimarca;
- E19 Romania;
- E20 Polonia;
- E21 Portogallo;
- E22 Federazione Russa;
- E23 Grecia;
- E24 Irlanda;
- E25 Croazia;
- E26 Slovenia;
- E27 Slovacchia;
- E28 Bielorussia;
- E29 Estonia;
- E30 Repubblica Moldova;
- E32 Lettonia;
- E34 Bulgaria;
- E36 Lituania;
- E37 Turchia;
- E40 Macedonia del Nord;
- E42 Unione Europea;
- E43 Giappone;
- E44 Uzbekistan;
- E45 Australia;
- E46 Ucraina;
- E49 Cipro;
- E50 Malta;
- E52 Malesia;
- E54 Albania;
- E55 Armenia;
- E57 San Marino;
- E60 Georgia;
- E62 Egitto;
- E63 Nigeria;
- E64 Pakistan;
- E65 Uganda;
- E66 Filippine;
- E68 Kirghizistan.
Implicazioni operative
Gli uffici della motorizzazione e gli organismi coinvolti nelle procedure di omologazione devono tenere conto dell’applicabilità del Supplemento 10 a decorrere dal 2 ottobre 2026. Per gli operatori economici, l’aggiornamento rileva ai fini della verifica della conformità dei veicoli e dei sistemi di sterzo alle prescrizioni uniformi internazionali. Il documento non prevede stanziamenti, riparti finanziari, nuovi procedimenti amministrativi nazionali o specifici adempimenti ulteriori rispetto all’applicazione del regolamento internazionale aggiornato.
Punti principali
Entrata in vigore
Il Supplemento 10 alla Serie 04 di emendamenti al Regolamento n. 79 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026.
Oggetto tecnico
Il Regolamento n. 79 contiene disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo.
Effetti sui numeri di omologazione
Il MIT precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Testo dell’emendamento
Il testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/16, è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Paesi adottanti
Sono aggiornati i Paesi attualmente adottanti il Regolamento n. 79, tra cui Italia, Stati membri dell’Unione europea, altri Paesi europei, Giappone, Australia, Malesia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- accordo · 14 set 2026Accordo 27341 del 14/09/2026
- accordo · 14 set 2026Accordo 27339 del 14/09/2026
- accordo · 14 set 2026Accordo 27336 del 14/09/2026
- accordo · 14 set 2026Accordo 27332 del 14/09/2026
- accordo · 14 set 2026Accordo 27329 del 14/09/2026
- accordo · 14 set 2026Accordo 27327 del 14/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →