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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20429/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Inoltre ha condannato gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile UnipolSai S.p.A., liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. La decisione di merito di condanna resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

I ricorsi, proposti con atto comune da due imputati e separatamente da un terzo imputato, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, contestavano la decisione di merito chiedendo in sostanza una diversa lettura delle prove e degli elementi di fatto posti a base della condanna. Uno dei profili dedotti sosteneva che la punibilità ex art. 642 c.p. dovesse essere limitata al solo soggetto che presenta la denuncia di sinistro mai avvenuto, e non anche a chi trasmette tale denuncia alla compagnia assicuratrice. La Corte rileva però che tale censura mira a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che l'interpretazione proposta è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    La fattispecie è ricondotta a un'ipotesi di truffa in ambito assicurativo; non è un reato proprio del solo contraente o titolare del rapporto assicurativo, ma può essere integrato da qualsiasi azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio della compagnia mediante manipolazione illecita del rapporto contrattuale, anche da parte di soggetti estranei al sinallagma.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, così come l'autonoma sostituzione di una diversa valutazione del compendio probatorio ritenuta più plausibile dal ricorrente.
  • La mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità, se non si traduce nella denuncia di un effettivo errore giuridico o di un vizio argomentativo rilevante nei limiti del controllo di cassazione.
  • La fattispecie di frode assicurativa di cui all'art. 642 c.p. non ha natura di reato proprio esclusivo del contraente: può essere commessa da chiunque ponga in essere una condotta fraudolenta diretta a pregiudicare il patrimonio dell'assicuratore.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle eventuali statuizioni civili sulle spese della parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa assicurativa
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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