Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 506 del 03/07/2026

Provvedimento del 3 luglio 2026

Garante Privacy506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 26 giugno 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Base normativa e competenza del Garante

Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 139/2021, convertito dalla l. 205/2021. Tale disposizione consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti il segnalante e destinati a rimanere privati, siano inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha presentato una segnalazione dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok.

Misure urgenti del 26 giugno 2026

Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1 del 4 aprile 2019, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 331-333 del 26 giugno 2026.

Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, quale strumento utilizzato nell’ambito dell’intervento urgente;
  • la conservazione dell’eventuale materiale che le piattaforme avessero acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’impiego di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 26 giugno 2026.

Ratifica delle determinazioni urgenti

Dopo avere esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 331/2026, 332/2026 e 333/2026 adottati dal dirigente il 26 giugno 2026.

La ratifica conferma l’efficacia delle misure nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC.

Natura dell’intervento

Il provvedimento non contiene un’ordinanza ingiunzione né quantifica una sanzione amministrativa pecuniaria. Si tratta della ratifica di misure urgenti e preventive finalizzate a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso e a preservare eventuali elementi probatori, assicurando al contempo la non diretta identificabilità degli interessati.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale informatico a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, chiedendo l’intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok.

Misure urgenti adottate il 26 giugno 2026

Il dirigente competente ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle società è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato le determinazioni urgenti nn. 331-333 del 26 giugno 2026.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticyberbullismo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.