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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9533 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto alla società il credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate, previsto dalla L. n. 289/2002, art. 63, comma 1, e dalla L. n. 388/2000, art. 7, comma 10. La contestazione riguardava l'applicazione della regola comunitaria "de minimis": secondo l'Agenzia, il beneficio era soggetto al limite massimo previsto dalla norma nazionale mediante il rinvio alla disciplina de minimis. La società sosteneva invece che tale limite non fosse applicabile, ritenendo l'agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato selettivo e invocando ulteriori norme comunitarie e nazionali sul cumulo degli aiuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la L. n. 289/2002, art. 63, avesse mantenuto applicabile la L. n. 388/2000, art. 7, comma 10, compreso il limite de minimis di 180 milioni di lire nel triennio. Il legislatore nazionale aveva legittimamente fissato tale limite mediante rinvio alla disciplina comunitaria, indipendentemente dalla qualificazione dell'agevolazione come aiuto di Stato. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti, mentre il quarto è stato dichiarato inammissibile. La sentenza regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1

    Nel rinnovare gli incentivi alle assunzioni, mantiene ferme, salvo diversa disciplina, le disposizioni della L. n. 388/2000, art. 7, inclusa la regola de minimis prevista dal comma 10.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10

    all'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06; ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio

    Il credito d'imposta è soggetto al limite massimo de minimis stabilito dalla norma nazionale, anche se il beneficio non viene qualificato come aiuto di Stato selettivo.

  • Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06

    È la fonte comunitaria alla quale il legislatore nazionale ha rinviato per individuare la regola de minimis e il relativo limite.

  • Art. 87 del Trattato CE

    La Corte ha ritenuto irrilevante stabilire se l'agevolazione avesse natura di aiuto di Stato, poiché il limite de minimis era stato comunque autonomamente imposto dal legislatore nazionale.

  • Regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204

    La disciplina comunitaria richiamata dalla Commissione regionale non escludeva l'applicazione del limite nazionale previsto per il credito d'imposta.

  • D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 8, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46

    L'esclusione dal cumulo riguarda gli aiuti concessi dalle norme nazionali in misura superiore alla soglia de minimis, non il credito in esame, il cui importo massimo era già stato fissato dalla legge in misura corrispondente a tale soglia.

Massime di principio

  • Quando una legge nazionale richiama espressamente la regola de minimis, tale limite può operare come tetto massimo del beneficio anche se l'agevolazione non possiede tutti i caratteri di un aiuto di Stato ai sensi della normativa europea.
  • Il rinvio a una disciplina comunitaria può essere utilizzato dal legislatore nazionale per determinare il limite quantitativo di un'agevolazione fiscale; in tal caso il limite diventa parte integrante della disciplina nazionale del beneficio.
  • Le norme successive sul cumulo o sull'esclusione di determinati aiuti non eliminano automaticamente un limite già fissato dalla legge istitutiva, soprattutto quando l'importo massimo del beneficio coincide già con la soglia de minimis.
  • Nelle controversie su crediti d'imposta e incentivi alle assunzioni occorre verificare innanzitutto il testo della norma nazionale istitutiva e gli eventuali rinvii espressi, senza basarsi soltanto sulla qualificazione europea dell'agevolazione.
  • Se la Corte accoglie il motivo principale e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente.

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