Cassazione Civile, Sentenza n. 17667/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il fondo ha chiesto il rimborso delle ritenute alla fonte subite sui dividendi percepiti negli anni 2007-2010, sostenendo che l'applicazione della ritenuta del 15% (prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia-USA) creava una disparità di trattamento rispetto ai fondi residenti in Italia, che erano assoggettati, ratione temporis, a un'imposta sostitutiva sul risultato della gestione del 12,5% (o 5% per determinate condizioni). Il ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 63 T.F.U.E. (libera circolazione dei capitali) per discriminazione fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi processuali relativi a presunti errori di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le censure di motivazione parvente (motivi 1,2,4,5). Ha invece ritenuto fondati i motivi che contestavano la corretta applicazione dell'art. 63 T.F.U.E. alla fattispecie (motivi 3 e 6): la Corte ha affermato che l'art. 10 della Convenzione Italia-USA, che fissa il limite massimo di ritenuta al 15%, deve essere interpretato in conformità al diritto dell'Unione per evitare una violazione del principio di libera circolazione dei capitali, e che in casi analoghi i dividendi corrisposti a fondi statunitensi devono essere trattati come quelli corrisposti a fondi nazionali (aliquota del 12,5% ratione temporis). Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale d'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per la decisione sulle questioni residue.
Norme richiamate
art. 63 T.F.U.E.
«1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.»
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 63 anche ai rapporti con Stati terzi: una misura fiscale italiana che, in pratica, penalizza investitori esteri rispetto a investitori nazionali può costituire una restrizione vietata; le differenze di trattamento sono ammesse solo se giustificate dalle eccezioni restrittive dell'art. 65 T.F.U.E. e non risultano discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.
art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America
la disposizione per cui l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo"
La Corte ha affermato che il limite massimo del 15% fissato dalla Convenzione va interpretato conformemente al diritto U.E.; non ostacola l'applicazione di un'aliquota inferiore prevista dalla normativa nazionale se ciò è necessario per evitare una discriminazione ai sensi dell'art. 63 T.F.U.E.
art. 9, commi 1-2, legge 23 marzo 1983, n. 77
"Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea [...]"
Tale norma nazionale, aplicabile ratione temporis ai fondi residenti, costituiva il parametro di confronto: la differenza tra il 12,5% (o 5%) e il 15% applicato ai fondi esteri poteva configurare una disparità di trattamento rilevante ai fini dell'art. 63 T.F.U.E.
art. 27 D.P.R. 29/09/1973, n. 600
Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati da società residenti in Italia a soggetti non residenti; la Convenzione e la norma nazionale si intersecano: l'art.10 convenzionale modera l'applicazione della norma interna, ma va interpretato conformemente al diritto U.E.
art. 65 T.F.U.E.
Consente eccezioni all'art. 63 per norme tributarie che distinguono contribuenti in ragione della residenza o del luogo dell'investimento, ma detta deroga va interpretata restrittivamente e non può giustificare discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate.
art. 112 e art. 360 cod. proc. civ.
I rimproveri processuali relativi a presunto mutamento del petitum o a error in procedendo sono stati valutati e rigettati: la Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione e sull'interpretazione del giudice del merito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai mezzi e alla regolarità del procedimento tributario; le censure sulla motivazione sono state valutate rispetto ai parametri di sufficienza della motivazione (art. 111 Cost.).
Massime di principio
- In caso di apparente disparità tra imposta applicata a investitori esteri e quella applicata a fondi residenti, la comparazione ai fini dell'art. 63 T.F.U.E. deve essere effettuata con riferimento alla disciplina nazionale dei dividendi (norme italiane) e non alla tassazione nel paese di residenza dell'investitore estero.
- Una clausola convenzionale che fissi un'aliquota massima (es. 15%) non impedisce al giudice nazionale di interpretare la disciplina in modo conforme al diritto dell'Unione: se necessario per evitare una violazione dell'art. 63 T.F.U.E., il limite convenzionale può essere applicato in modo da non creare discriminazioni (es. riduzione pratica dell'aliquota).
- L'art. 63 T.F.U.E. può tutelare anche soggetti residenti in paesi terzi: i divieti di restrizione dei movimenti di capitali si estendono ai rapporti con paesi terzi quando la misura è idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri.
- Le differenze di trattamento fiscale sono ammesse solo se giustificate da ragioni obiettive e non costituiscono una restrizione dissimulata o una discriminazione arbitraria (art. 65 T.F.U.E. interpretato restrittivamente).
- Il giudice nazionale deve, ove possibile, dare un'interpretazione 'adeguatrice' delle norme interne e, se necessario, dell'interpretazione della norma convenzionale per conformarsi ai principi dell'Unione; solo se l'interpretazione conforme non è possibile possono sorgere obblighi di disapplicazione.
- Sull'onere della prova: il contribuente deve dimostrare la sussistenza di una differenza disciplinare rilevante ai sensi della normativa nazionale; però la CTR non può imporre la prova di una comparazione con il trattamento nello Stato estero o pretendere dimostrazioni non pertinenti ai criteri di comparazione previsti dalla normativa italiana.
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